31981D0147

81/147/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1981 pag. 0010 - 0011


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1981

che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 81/147/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che , in data 12 gennaio 1981 , il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale della voce 64.01 della tariffa doganale comune , originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che in Irlanda l ' importazione dei prodotti in questione originari di taiwan è soggetta ad un contingente annuo di 17 000 paia ormai esaurito ;

considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizione d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 191 952 paia nel 1979 a 336 772 paia nel corso dei primi dieci mesi del 1980 ;

considerando che le importazioni originarie della Comunità sono aumentate di 1 737 734 paia nel 1979 e di 1 557 370 paia nel corso dei primi dieci mesi del 1980 ;

considerando che le importazioni di calzature in questione sono direttamente concorrenziali con le calzature con suole esterne di cuoio prodotte in Irlanda costituendo per taluni tipi ( sandali e calzature leggere ) un prodotto sostitutivo molto competitivo ;

considerando che , trattandosi della situazione dell ' industria della calzatura di cuoio , secondo le informazioni fornite alla Commissione la produzione in Irlanda è stata di 3 818 000 paia nel corso dei primi nove mesi del 1979 e di 3 265 000 paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; che la quota di mercato è diminuita dal 52 % nel 1973 al 16 % nel 1980 e che il consumo è stato di 9 795 000 paia nel 1979 e di 9 161 000 paia nel 1980 ;

considerando che in Irlanda dall ' inizio dell ' anno sono state effettuate importazioni di calzature con suole esterne o tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la corrente di traffico indiretto che si è manifestata non sembra ancora di entità tale da aggravare la situazione dell ' industria del cuoio ;

considerando tuttavia che un ' evoluzione non controllata di tali importazioni rischierebbe di provocare delle difficoltà economiche nel settore industriale interessato ;

considerando che , benchù non si debbano ancora autorizzare misure di protezione ai sensi dell ' articolo 3 della decisione 80/47/CEE , sembra tuttavia opportuno autorizzare l ' Irlanda a instaurare , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione suindicata , una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni in questione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' Irlanda è autorizzata a procedere , fino al 31 dicembre 1981 , a una sorveglianza intracomunitaria dei prodotti sottoindicati , originari di Taiwan , in conformità alla decisione 80/47/CEE :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale *

( codici Nimexe : 64.01-21 , 25 , 29 , 61 , 63 , 65 , 69 ) * *

Articolo 2

L ' Irlanda è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 12 febbraio 1981 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .