31981D0124

81/124/CEE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1981, che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di animali delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine originarie della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/1981 pag. 0032 - 0034


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di animali delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 81/124/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 2 ) ,

considerando che la Comunità ha condotto a termine i negoziati avviati con la Bulgaria , l ' Ungheria , la Polonia e la Romania per la conclusione con detti paesi di accordi di autolimitazione verso la Comunità di animali vivi delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine ;

considerando che , in attesa della firma di detti accordi , la Commissione ha deciso , con i regolamenti ( CEE ) n . 3379/80 e ( CEE ) n . 3380/80 del 23 gennaio 1980 ( 3 ) , di applicare a titolo transitorio , ai prodotti oggetto dei suddetti accordi , disposizioni analoghe a quelle adottate per le importazioni provenienti dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione ;

considerando che le autorità competenti dei paesi terzi di cui trattasi si sono impegnate per iscritto a ridurre le proprie esportazioni nella Comunità e ad applicare talune misure nei confronti delle loro esportazioni destinate ad alcune zone sensibili della Comunità al fine di tener conto delle correnti commerciali tradizionali ;

considerando che a norma dell ' articolo 115 del trattato la Repubblica francese ha presentato alla Commissione una domanda per essere autorizzata ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina e delle carni ovine e caprine fresche , refrigerate e congelate originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito i dati che corredano questa domanda ;

considerando che essa ha verificato in primo luogo se , a motivo delle disparità esistenti nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri , i prodotti di cui alla domanda potessero essere giuridicamente oggetto di misure di sorveglianza a titolo dell ' articolo 2 della decisione 80/47/CEE ;

considerando che detto esame ha avuto per oggetto i dati ricevuti relativi alle difficoltà economiche indicate , vale a dire , all ' evoluzione di fattori quali la produzione nazionale , le importazioni , il consumo , la quota di mercato detenuta dalla produzione nazionale , dalle importazioni originarie di tutti i paesi terzi e dei paesi terzi chiamati in causa dalla domanda , i prezzi praticati sul mercato interno dai produttori nazionali e dagli importatori ;

considerando che da detto esame risulta che le importazioni che figurano in allegato rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche e che pertanto è opportuno autorizzare la Repubblica francese a sottoporle ad una sorveglianza intracomunitaria sino al 31 dicembre 1981 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all ' allegato , originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania conformemente alla decisione 80/47/CEE e sino al 31 dicembre 1981 .

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese .

Fatto a Bruxelles , il 13 febbraio 1981 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 355 del 30 . 12 . 1980 , pag . 27 e 32 .

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : *

* A . riproduttori di razza pura : *

* I . Ovini *

* II . Caprini *

* B . altri : *

* I . Ovini *

* II . Caprini *

02.01 * A . IV . a ) Carni delle specie ovina e caprina , fresche o refrigerate : *

* 1 . Carcasse o mezzene *

* 2 . Busto o mezzo busto *

* 3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella *

* 4 . Coscia intera o mezza coscia *

* 5 . altre : *

* aa ) Pezzi non disossati *

* bb ) Pezzi disossati *

02.01 * A . IV . b ) Carni delle specie ovina e caprina , congelate : *

* 1 . Carcasse o mezzene *

* 2 . Busto o mezzo busto *

* 3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella *

* 4 . Coscia intera o mezza coscia *

* 5 . altre : *

* aa ) Pezzi non disossati *

* bb ) Pezzi disossati