81/124/CEE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1981, che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di animali delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine originarie della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/1981 pag. 0032 - 0034
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1981 che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di animali delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 81/124/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 2 ) , considerando che la Comunità ha condotto a termine i negoziati avviati con la Bulgaria , l ' Ungheria , la Polonia e la Romania per la conclusione con detti paesi di accordi di autolimitazione verso la Comunità di animali vivi delle specie ovina e caprina e di carni ovine e caprine ; considerando che , in attesa della firma di detti accordi , la Commissione ha deciso , con i regolamenti ( CEE ) n . 3379/80 e ( CEE ) n . 3380/80 del 23 gennaio 1980 ( 3 ) , di applicare a titolo transitorio , ai prodotti oggetto dei suddetti accordi , disposizioni analoghe a quelle adottate per le importazioni provenienti dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione ; considerando che le autorità competenti dei paesi terzi di cui trattasi si sono impegnate per iscritto a ridurre le proprie esportazioni nella Comunità e ad applicare talune misure nei confronti delle loro esportazioni destinate ad alcune zone sensibili della Comunità al fine di tener conto delle correnti commerciali tradizionali ; considerando che a norma dell ' articolo 115 del trattato la Repubblica francese ha presentato alla Commissione una domanda per essere autorizzata ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina e delle carni ovine e caprine fresche , refrigerate e congelate originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania ; considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito i dati che corredano questa domanda ; considerando che essa ha verificato in primo luogo se , a motivo delle disparità esistenti nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri , i prodotti di cui alla domanda potessero essere giuridicamente oggetto di misure di sorveglianza a titolo dell ' articolo 2 della decisione 80/47/CEE ; considerando che detto esame ha avuto per oggetto i dati ricevuti relativi alle difficoltà economiche indicate , vale a dire , all ' evoluzione di fattori quali la produzione nazionale , le importazioni , il consumo , la quota di mercato detenuta dalla produzione nazionale , dalle importazioni originarie di tutti i paesi terzi e dei paesi terzi chiamati in causa dalla domanda , i prezzi praticati sul mercato interno dai produttori nazionali e dagli importatori ; considerando che da detto esame risulta che le importazioni che figurano in allegato rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche e che pertanto è opportuno autorizzare la Repubblica francese a sottoporle ad una sorveglianza intracomunitaria sino al 31 dicembre 1981 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all ' allegato , originarie della Bulgaria , dell ' Ungheria , della Polonia e della Romania conformemente alla decisione 80/47/CEE e sino al 31 dicembre 1981 . Articolo 2 La presente decisione è destinata alla Repubblica francese . Fatto a Bruxelles , il 13 febbraio 1981 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 355 del 30 . 12 . 1980 , pag . 27 e 32 . ALLEGATO Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * * A . riproduttori di razza pura : * * I . Ovini * * II . Caprini * * B . altri : * * I . Ovini * * II . Caprini * 02.01 * A . IV . a ) Carni delle specie ovina e caprina , fresche o refrigerate : * * 1 . Carcasse o mezzene * * 2 . Busto o mezzo busto * * 3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella * * 4 . Coscia intera o mezza coscia * * 5 . altre : * * aa ) Pezzi non disossati * * bb ) Pezzi disossati * 02.01 * A . IV . b ) Carni delle specie ovina e caprina , congelate : * * 1 . Carcasse o mezzene * * 2 . Busto o mezzo busto * * 3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella * * 4 . Coscia intera o mezza coscia * * 5 . altre : * * aa ) Pezzi non disossati * * bb ) Pezzi disossati