Regolamento (CEE) n. 3558/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano
Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1980 pag. 0048
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 26 pag. 0156
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0116
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3558/80 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il 12 dicembre 1980 è stato firmato il protocollo all ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ; considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1981 e in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno che , tenendo conto delle disposizioni di quest ' ultimo , la Comunità fissi autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Libano è quello che risulta dalle disposizioni dell ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso scade all ' entrata in vigore del protocollo . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 . Per il Consiglio Il Presidente Colette FLESCH ( 1 ) GU n . L 267 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 . ALLEGATO Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica Articolo 1 Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari del Libano , secondo il seguente calendario : - il 1° gennaio 1981 , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; - il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ; - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il : - 1° gennaio 1983 , - 1° gennaio 1984 , - 1° gennaio 1985 , - 1° gennaio 1986 . Articolo 2 1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Libano il 1° luglio 1980 . 2 . Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune , il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem » . Articolo 3 1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per i prodotti originari del Libano secondo il seguente calendario : - il 1° gennaio 1981 , ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ; - il 1° gennaio 1982 , ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ; - le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il : - 1° gennaio 1983 , - 1° gennaio 1984 , - 1° gennaio 1985 , - 1° gennaio 1986 . 2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove . 3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano , è abolita il 1° gennaio 1981 . Articolo 4 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano . Articolo 5 1 . L ' elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 2 ) originari del Libano , è modificato dell ' importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia . 2 . Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 e figuranti all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica elimina , secondo il calendario di cui all ' articolo 1 , la differenza esistente tra : - l ' elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell ' adesione , e - il dazio ( diverso dall ' elemento mobile ) derivante dalle disposizioni dell ' accordo . Articolo 6 Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi , in conformità dell ' articolo 64 dell ' atto di adesione del 1979 . Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Libano non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità a nove . Articolo 7 1 . La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all ' allegato 2 , originari del Libano . 2 . Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali . I contingenti globali per il 1981 sono elencati all ' allegato 2 . 3 . Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee ( UCE ) ed al 20 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume . L ' aumento è aggiunto a ciascun contingente e l ' aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto . Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore , il contingente espresso in volume è aumentato almeno del 20 % all ' anno e quello espresso in valore almeno del 25 % all ' anno ; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell ' aumento . Per quanto riguarda tuttavia gli autobus , le autocorriere , i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune , il contingente espresso in volume è aumentato del 15 % all ' anno e quello espresso in valore del 20 % all ' anno . 4 . Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all ' allegato 2 sono inferiori al 90 % del contingente , la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Libano , se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove . 5 . Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all ' allegato 2 proveniente dalla Comunità a nove , oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3 , applicabile alla Comunità a nove , essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario del Libano od aumenta in proporzione il contingente globale . 6 . In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all ' allegato 2 ed originari del Libano , la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità a nove , ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I , II e IV della tariffa doganale comune , per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione . Articolo 8 1 . I depositi cauzionali all ' importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1° gennaio 1981 . Le aliquote dei depositi cauzionali all ' importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario : - 1° gennaio 1981 : 25 % , - 1° gennaio 1982 : 25 % , - 1° gennaio 1983 : 25 % , - 1° gennaio 1984 : 25 % . 2 . Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , a decorrere dal 1° gennaio 1981 , la Repubblica ellenica abolisce , conformemente all ' articolo 65 dell ' atto di adesione del 1979 , le tasse di effetto equivalente a dazi doganali , nonché le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( depositi cauzionali all ' importazione , pagamenti in contanti , convalide di fatture , ecc . ) per i prodotti originari del Libano . 3 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano . ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti previsti all ' articolo 1 Numero della nomenclatura di Bruxelles ( NCCD ) * Designazione delle merci * Capitolo 13 * * ex 13.02 * Incenso * ex 13.03 * Pectati * Capitolo 14 * * ex 14.05 * Vallone o avellanee , galle * Capitolo 15 * * ex 15.05 * Stearina di lane * ex 15.06 * Altri grassi e oli animali ( grassi di ossa , grassi di cascame , ecc . ) , escluso l ' olio di piedi di bue * 15.08 * Oli animali o vegetali cotti , ossidati , disidratati , solforati , soffiati , standolizzati o in altro modo modificati * 15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali * 15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscive glicerinose * ex 15.15 * Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente * 15.16 * Cere vegetali , anche colorate artificialmente * ex 15.17 * Degras * Capitolo 17 * * 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Capitolo 18 * Cacao e sue preparazioni , escluse le voci 18.01 e 18.02 * Capitolo 19 * * ex 19.02 * Estratti di malto * 19.03 * Paste alimentari * 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice » , « corn-flakes » e simili * ex 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta * 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Capitolo 21 * Preparazioni alimentari diverse , escluse le voci 21.05 e 21.07 * Capitolo 22 * * 22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve * 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 * ex 22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più , alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione , esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * ex 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * Capitolo 24 * * 24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco * Capitolo 25 * * 25.20 * Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' arte dentaria * 25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio * 25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati * ex 25.30 * Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco * ex 25.32 * Terre coloranti , anche calcinate o mescolate ; terre di santorino , pozzolana , terre di trass e simili , impiegate nella composizione dei cementi idraulici , anche macinate o polverizzate * Capitolo 27 * * 27.05 bis * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili * 27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite o di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti * 27.08 * Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali * ex 27.10 * Oli e grassi minerali per lubrificazione * ex 27.11 * Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi , escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile * 27.12 * Vaselina * 27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati * 27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi * 27.15 * Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche * 27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , cut-backs , ecc . ) * Capitolo 28 * * ex 28.01 * Cloro * ex 28.04 * Idrogeno , ossigeno ( compreso l ' ozono ) e azoto * ex 28.06 * Acido cloridrico * 28.08 * Acido solforico ; oleum * 28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici * 28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro -) * 28.12 * Acido borico e anidride borica * 28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi * 28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo * 28.16 * Ammoniaca di liquefatta o in soluzione * 28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio * ex 28.19 * Ossido di zinco * ex 28.20 * Corindoni artificiali * 28.22 * Ossidi di manganese * ex 28.23 * Ossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ) * ex 28.27 * Minio di piombo e litargirio * 28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali * ex 28.30 * Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio * ex 28.31 * Ipocloriti ; ipocloriti di calcio commerciale ; cloriti * 28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri * 28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati * 28.37 * Solfiti e iposolfiti * ex 28.38 * Solfato di sodio , di bario , di ferro , di zinco , di magnesio , di alluminio ; allumi * ex 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati , escluso il bifosfato di piombo * ex 28.42 * Carbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , escluso l ' idrocarbonato di piombo ( cerussa ) * ex 28.44 * Fulminati di mercurio * ex 28.45 * Silicati di sodio o di potassio , compresi quelli del commercio * ex 28.46 * Borace raffinato * ex 28.48 * Arseniti e arseniati * 28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida * ex 28.56 * Carburi di silicio , di calcio * ex 28.58 * Acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza * Capitolo 29 * * ex 29.01 * Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene ( naftalina ) , antracene * ex 29.04 * Alcoli amilici * 29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli * ex 29.08 * Ossido di dipentile ( etere n-amilico ) , ossido di etile ( etere etilico ) , anetolo * ex 29.14 * Acidi palmitico , stearico , oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi * ex 29.16 * Acidi tartarico , citrico , gallico ; tartrato di calcio * ex 29.21 * Nitroglicerina * ex 29.42 * Solfato di nicotina * 29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci 29.39 , 29.41 e 29.42 * Capitolo 30 * * ex 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati * ex 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria , esclusi i prodotti che seguono : * * - Sigarette antiasmatiche * * - Chinina , cinconina , chinidina e loro sali , anche presentati sotto forma di specialità * * - Morfina , cocaina ed altri stupefacenti , anche presentati sotto forma di specialità * * - Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici * * - Vitamine e preparazioni a base di vitamine * * - Sulfamidici , ormoni e preparazioni a base di ormoni * 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo * Capitolo 31 * * ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , esclusi : * * - Scorie di defosforazione * * - Fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente * * - Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * Capitolo 32 * * ex 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua * ex 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , esclusi l ' indaco , l ' enna e la clorofilla ) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes » * ex 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ( escluso l ' indaco artificiale ) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra * 32.06 * Lacche coloranti * ex 32.07 * Altre sostanze coloranti , esclusi : * * a ) Pigmenti inorganici o di origine minerale , contenenti o meno altri sostanze per la tintura a base di sali di cadmio * * b ) Colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * 32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi * 32.09 * Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di tramentina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo * 32.11 * Siccativi preparati * 32.12 * Mastici ( compresi i mastici e cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * 32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri * Capitolo 33 * * ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti , escluse le essenze di rosa , di rosmarino , d ' eucalipto , di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » o macerazione * ex 33.06 * Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle , dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie , prodotti per l ' igiene della bocca ; deodoranti per locali , preparati , anche non profumati * Capitolo 34 * Saponi , prodotti organici tensioattivi , preparazioni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere artificiali , cere preparate , prodotti per pulire e lucidare , candele e prodotti simili , paste per modelli e « cere per l ' odontoiatria » Capitolo 35 * Sostanze albuminoidi , ad esclusione delle caseine , caseinati e altri derivati delle caseine , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ; colle ; enzimi * Capitolo 36 * Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili * Capitolo 37 * * 37.03 * Carte , cartoncini , cartoni e tessuti , sensibilizzati , non impressionati o impressionati , ma non sviluppati * Capitolo 38 * * 38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito * 38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali * ex 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , rodenticidi , antiparassitari e prodotti simili , in particolare presentazioni comportanti un supporto , quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide , bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo ( DDT , ecc . ) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol , pronti per l ' uso * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * ex 38.19 * Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » ( in particolare per freni idraulici ) non contenenti o contenenti meno del 70 % , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi * Capitolo 39 * * ex 39.02 * Cloruro di polivinile * ex 39.01 * Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali , esclusi : * * a ) quelle sotto forma di granuli , di fiocchi , di grumi , di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo * * b ) gli scambiatori di ioni * ex 39.02 * * ex 39.03 * * ex 39.04 * * ex 39.05 * * ex 39.06 * * ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 * Capitolo 40 * Gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e loro lavori , escluse le voci 40.01 , 40.02 , 40.03 e 40.04 , il lattice ( ex 40.06 ) , le soluzioni e dispersioni ( ex 40.06 ) , gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari ( ex 40.13 ) , le masse o blocchi , cascami , polveri e rottami di ebanite ( ex 40.15 ) * Capitolo 41 * Pelli e cuoio , esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09 * Capitolo 42 * Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella * Capitolo 43 * Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali * Capitolo 44 * Legno , carbone di legna e lavori di legno , esclusa la voce 44.07 , i lavori di pannelli di fibre ( ex 44.21 , ex 44.23 , ex 44.27 , ex 44.28 ) , le bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 44.26 ) e le pavimentazioni in legno ( ex 44.28 ) * Capitolo 45 * * 45.03 * Lavori di sughero naturale * 45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato * Capitolo 46 * Lavori di intreccio , da panieraio o da stuoiaio , esclusi le trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce ( ex 46.02 ) * Capitolo 48 * * ex 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli , esclusi i seguenti prodotti : * * - Carta comune destinata alla stampa dei giornali , composta di paste chimiche e meccaniche , e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato * * - Carta per la stampa di periodici * * - Carta da sigarette * * - Carta di seta * * - Carta da filtri * * - Ovatta di cellulosa * * - Carta e cartoni fabbricati a mano * 48.03 * Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati né intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli * ex 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , goffrati , impressi a secco , in rotoli o in fogli * ex 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennés » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli , escluse la carta per disegno , le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte , le carte da ricalco , le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia * ex 48.13 * Carta carbone * 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * ex 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato , esclusi la carta da sigarette , strisce per teletipi , strisce perforate per monotipi e calcolatrici , carta e cartoni filtri ( compresi quelli per filtri da sigarette ) , strisce gommate * 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili * 48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone * 48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gominate , con o senza vignette ex 48.21 * Paralumi ; tovaglie , tovaglioli e salviette da tavola , fazzoletti e asciugamani ; piatti , bicchieri , sottopiatti , sottobottiglie , sottobicchieri * Capitolo 49 * * ex 49.01 * Libri , opuscoli e stampati simili , anche in fogli sciolti , in lingua greca * ex 49.03 * Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini , stampati in tutto o in parte in lingua greca * ex 49.07 * Francobolli non destinati a servizi pubblici * 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * ex 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendario da sfogliare , esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari , in lingua diversa dalla greca * ex 49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento , esclusi i seguenti oggetti : * * - Scenari teatrali e per studi fotografici * * - Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari ( compresi quelli di propaganda turistica ) stampati in lingua diversa dalla greca * Capitolo 50 * Seta e cascami di seta * Capitolo 51 * Materie tessili sintetiche ed artificiali continue * Capitolo 52 * Filati metallici * Capitolo 53 * Lana , peli e crini , esclusi i prodotti greggi , imbianchiti , non tinti , delle voci 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 * Capitolo 54 * Lino e ramiè , esclusa la voce 54.01 * Capitolo 55 * Cotone * Capitolo 56 * Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * Capitolo 57 * Altre fibre tessili vegetali , esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta * Capitolo 58 * Tappeti ed arazzi ; velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) ; pizzi e guipures ; ricami * Capitolo 59 * Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali , tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili * Capitolo 60 * Maglierie * Capitolo 61 * Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario , di tessuto * Capitolo 62 * Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi i ventagli e le ventole a mano ( ex 62.05 ) * Capitolo 63 * Oggetti da rigattiere , cenci e stracci * Capitolo 64 * Calzature , ghette ed oggetti simili ; loro parti * Capitolo 65 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro parti * Capitolo 66 * * 66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelloni e simili * Capitolo 67 * * ex 67.01 * Spolverini e scopine * 67.02 * Fiori , foglie e frutti artificiali , loro parti ; oggetti confezionati di fiori , foglie e frutta artificiali * Capitolo 68 * * 68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , mole ed oggetti simili ( compresi i segmenti ed altre parti ) per macinare , sfibrare , affilare , avvivare , levigare , rettificare , tagliare o troncare , di pietre naturali , anche agglomerate , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche ( compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti ) , anche con parti ( anime , steli , anelli , ecc . ) di altre materie , o con i loro assi ma senza basamento * 68.06 * Abrasivi naturali o artificiali , in polvere o in granelli , applicati su tessuto , carta , cartone od altre materie , anche tagliati , o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti * 68.09 * Pannelli , tavole , quadrelli , blocchi e simili , di fibre vegetali , fibre di legno , paglia , trucioli o residui di legno , agglomerati con cemento , gesso od altri leganti minerali * 68.10 * Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso * 68.11 * Lavori di cemento , di calcestruzzo o di pietra artificiale , anche armati , compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito » * 68.12 * Lavori di amianto-cemento , cellulosa-cemento e simili * 68.14 * Guarnizioni di frizione ( segmenti , dischi , rondelle , nastri , tavole , piastre , cilindri , ecc . ) per freni , per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito , a base di amianto , di altre sostanze minerali o di cellulosa , anche combinate con materie tessili od altre materie * Capitolo 69 * Prodotti ceramici , escluse le voci 69.01 , 69.02 , diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite , 69.03 , 69.04 e 69.05 , gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico , i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l ' economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10 , 69.13 e 69.14 * Capitolo 70 * * 70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * 70.05 Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » , non lavorato ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare * ex 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare , esclusi i vetri non armati per specchi * ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri riuniti in vetrate * 70.08 * lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * 70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro * ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce 70.19 , diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti , a debole coefficiente di dilatazione , del tipo Pyrex , Durex , ecc . * 70.14 * Vetretie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune * ex 70.15 * Vetri da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili * ex 70.16 * Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie * ex 70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate , escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili * ex 70.21 * Altri lavori di vetro , esclusi gli oggetti per l ' industria * Capitolo 71 * * ex 71.12 * Minuterie d ' argento ( compreso l ' argento dorato ) o di metalli comuni , placcati o ricoperti di metalli preziosi * 71.13 * Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * ex 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori * 71.16 * Minuterie di fantasia * Capitolo 73 * Ghisa , ferro e acciaio , esclusi : * * a ) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , delle voci 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 e 73.16 * * b ) i prodotti delle voci 73.02 , 73.05 , 73.07 e 73.16 , che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio * * c ) le voci 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 e 73.34 e la molle e foglie di molle , di ferro o di acciaio , per vetture ferroviarie , della voce 73.35 * Capitolo 74 * Rame , escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01 , 74.02 , 74.06 e 74.11 * Capitolo 76 * Alluminio , escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 76.16 ) * Capitolo 78 * Piombo * Capitolo 79 * Zinco , escluse le voci 79.01 , 79.02 e 79.03 * Capitolo 82 * * ex 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano * 82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare ) * ex 82.04 * Fucine portatili ; mole con sostegni , a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico * 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame * ex 82.11 * Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi * ex 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellaci , le scuri da macellaio e da cucina , i tagliacarta ) , escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati * 82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili * 82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09 , 82.13 e 82.14 * Capitolo 83 * Lavori diversi di metalli comuni , esclusi la voce 83.08 , le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ( ex 83.06 ) , perle e pagliette tagliate ( ex 83.09 ) * Capitolo 84 * * ex 84.06 * Motori a scoppio , a benzina , di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli * ex 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore * ex 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; ventilatori e simili , con motore incorporato , di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg * ex 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria , per uso domestico , comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità * ex 84.14 * Forni da panetteria e loro pezzi staccati * ex 84.15 * Armadi ed altri mobili frigoriferi , muniti di un gruppo frigorifero * ex 84.17 * Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici * 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia * ex 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente , per uso domestico ; apparecchi simili a mano , per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo , montati su carri , di peso pari o inferiore a 60 kg * ex 84.24 * Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore , di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi , di peso pari o inferiore a 700 kg * ex 84.25 * Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali * 84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili * ex 84.28 * Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie * 84.29 * Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie * ex 84.34 * Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa * ex 84.38 * Navette ; pettini per tessitrici * ex 84.40 * Lavatrici , anche elettriche , per uso domestico * ex 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno , il sughero , l ' osso , l ' ebanite , le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili * ex 84.56 * Macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali * ex 84.59 * Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone * 84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili * ex 84.63 * Riduttori di velocità * Capitolo 85 * * ex 85.01 * Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione , la radiotelefonia , la radiotelegrafia e la televisione * 85.03 * Pile elettriche * 85.04 * Accumulatori elettrici * ex 85.06 * Ventilatori per appartamenti * 85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce 85.09 * 85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per articolare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce 85.24 * ex 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica * ex 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interrutori , commutatori , relè , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovracorrente , prese di corrente , porta lampada , cassette di giunzione , ecc . ) * ex 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l ' illuminazione * ex 85.21 * Tubi catodici per televisori * 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione * 85.25 * Isolatori di qualsiasi materia * 85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce 85.25 * 85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente * Capitolo 87 * * ex 87.02 * Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci ( esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87 ) * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine * ex 87.06 * Telai senza motore e loro parti * ex 87.11 * Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi * ex 87.12 * Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi * 87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati * Capitolo 89 * * ex 89.01 * Barche , chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate , imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali * Capitolo 90 * * ex 90.01 * Vetri da occhialeria * 90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature * 90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili * ex 90.26 * Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d ' acqua ( volumetrici e tachimetrici ) * Capitolo 92 * * 92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi * Capitolo 93 * * ex 93.04 * Fucili da caccia * ex 93.07 * Borre per fucili ; cartucce da caccia , cartucce per rivoltelle , pistole , bastoni-fucili , cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia , di metallo e di cartone ; palle , pallini e pallettoni da caccia * Capitolo 94 * Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili , esclusa la voce 94.02 * Capitolo 96 * Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 * Capitolo 97 * * 97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili * 97.02 * Bambole di ogni specie * 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * ex 97.05 * Stelle filanti e coriandoli * Capitolo 98 * Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 e 98.15 * ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all ' articolo 7 N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 * 07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * * 31.02 * concimi minerali o chimici azotati * 100 tonnellate * 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici * * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * * * A . altri concimi : * * * I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * * * II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo * * * IV . altri * * ex 73.37 * Cadaie ( diverse da quelle della voce 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio : * * * - Caldaie per il riscaldamento centrale * 1 000 UCE * ex 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » * * * - di potenza inferiore o pari a 32 MW * 1 500 UCE * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * * * C . altri motori : * * * ex II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * * * - di potenza inferiore a 37 kW * 3 000 UCE * 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * 5 000 UCE * * ex A . Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo , escluse le pompe per la distribuzione di carburanti * * * B . altre pompe * * * C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) * * 84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni ellettrici della voce 85.11 : * * * ex B . altri : * * * - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento * 1 000 UCE * ex 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia , ad eccezione : * 3 200 UCE * * - delle bilance pesa-bambini * * * - delle bilance di precisione graduate in g , destinate all ' uso domestico * * * - dei pesi per qualsiasi bilancia * * 85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * 1 000 UCE * * A . Macchine generatrici ; motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * * * ex II . altri : * * * - Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * * * ex C . Parti e pezzi staccati : * * * - di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * * * A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * * * ex III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * * * - di televisione * 10 000 UCE * * C . Parti e pezzi staccati : * 15 000 UCE * * I . Mobili e cofanetti : * * * ex a ) di legno : * * * - per apparecchi riceventi per la televisione * * * ex b ) di altre materie : * * * - per apparecchi riceventi per la televisione * * * ex III . altri : * * * - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate * * * - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione * * ex 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * * * - Cavi conduttori per antenne di televisione * 1 000 UCE * 87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci : * 20 000 UCE * * A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * * * I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * * * ex a ) Autocorriere , torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * * * - Autocorriere , torpedoni e autobus completi * * * ex b ) altri : * * * - completi , con più di 6 posti a sedere * * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine : * 1 000 UCE * * ex A . Carrozzerie e cabine metalliche destinate all ' industria del montaggio : * * * - dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A * * * - degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere * * * - degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 * * * - degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 ( a ) * * * ex B . altri : * * * - Carrozzerie e cabine metalliche , ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere * * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .