31980R3509

Regolamento (CEE) n. 3509/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne l'adeguamento di taluni importi che possono essere concessi dal FEAOG, sezione orientamento

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1980 pag. 0087 - 0087
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0207
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0136
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0271
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0271


REGOLAMENTO (CEE) N. 3509/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, i regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne l'adeguamento di taluni importi che possono essere concessi dal FEAOG, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (2), fissa l'importo dei contributi finanziari che possono essere concessi per la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), per il periodo 1980-1984; che tale importo è stato previsto in funzione delle esigenze di miglioramento delle strutture agricole della Comunità a nove;

considerando che gli importi giudicati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1820/80 (4), importi precisati all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77, non saranno più sufficienti, a decorrere dal 1o gennaio 1981, per finanziare le spese supplementari occasionate dall'applicazione dello stesso regolamento in Grecia;

considerando che, per far fronte alle maggiori esigenze dell'agricoltura nella Comunità, occorre procedere all'adeguamento degli importi previsto dall'allegato II, capitolo I, parte seconda, lettera C, punto 1, e lettera E, punto 1 dell'atto di adesione del 1979, in modo da non ridurre l'efficacia dell'azione promossa dal FEAOG, sezione orientamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 729/70 l'importo «3 600» è sostituito dall'importo «3 755».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo ammonta, per il periodo 1o gennaio 1978 - 31 dicembre 1982, a 646 milioni di unità di conto europee così suddivisi: 122 milioni di unità di conto europee all'anno per il triennio 1978-1980 e 140 milioni di unità di conto europee all'anno per il biennio 1981-1982».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.(2) GU n. L 117 del 12. 5. 1979, pag. 4.(3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1.