31980R3474

Regolamento (CEE) n. 3474/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1980 pag. 0050 - 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0095


REGOLAMENTO (CEE) N. 3474/80 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1980 che modifica vari regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 146,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II dell'atto di adesione devono essere effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato;

considerando che taluni atti adottati dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende oltre il 1º gennaio 1981 devono essere adattati ai fini della concordanza con le disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere corrispondentemente adattati i regolamenti seguenti: - (CEE) n. 1324/68 della Commissione, del 29 agosto 1968, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Svizzera (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 776/78 (3);

- (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2863/80 (5);

- (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 204/80 (7);

- (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/78 (9);

- (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/78;

- (CEE) n. 2074/73 della Commissione, del 31 luglio 1973, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di formaggi fusi verso la Svizzera (11);

- (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3293/80 (13);

- (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 725/80 (15);

- (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79 (17);

- (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/79 (19);

- (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77 (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/79;

(1) GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17. (2) GU n. L 215 del 30.8.1968, pag. 25. (3) GU n. L 105 del 19.4.1978, pag. 5. (4) GU n. L 90 del 15.4.1969, pag. 12. (5) GU n. L 297 del 6.11.1980, pag. 16. (6) GU n. L 172 del 5.8.1970, pag. 26. (7) GU n. L 24 del 31.1.1980, pag. 20. (8) GU n. L 142 del 22.6.1972, pag. 14. (9) GU n. L 134 del 22.5.1978, pag. 44. (10) GU n. L 181 del 9.8.1972, pag. 11. (11) GU n. L 211 dell'1.8.1973, pag. 8. (12) GU n. L 213 dell'11.8.1975, pag. 15. (13) GU n. L 344 del 19.12.1980, pag. 10. (14) GU n. L 180 del 6.7.1976, pag. 9. (15) GU n. L 83 del 28.3.1980, pag. 11. (16) GU n. L 43 del 15.2.1977, pag. 1. (17) GU n. L 181 del 18.7.1979, pag. 20. (18) GU n. L 52 del 24.2.1977, pag. 19. (19) GU n. L 199 del 7.8.1979, pag. 10. (20) GU n. L 58 del 3.3.1977, pag. 16. - (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/79 (2);

- (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 925/80 (4);

- (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80 (6);

- (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1324/68 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 685/69 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017990">

Articolo 3

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1579/70 sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 4

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1282/72 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017991">

Articolo 5

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1717/72 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017992">

Articolo 6

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2074/73 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è così modificato: >PIC FILE= "T0017993">

Articolo 8

L'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1624/76 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017994">

(1) GU n. L 86 dell'1.4.1978, pag. 33. (2) GU n. L 246 del 29.9.1979, pag. 62. (3) GU n. L 41 del 16.2.1979, pag. 1. (4) GU n. L 99 del 17.4.1980, pag. 13. (5) GU n. L 199 del 7.8.1979, pag. 1. (6) GU n. L 296 del 5.11.1980, pag. 7. (7) GU n. L 336 del 29.12.1979, pag. 23.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 303/77 è così modificato: >PIC FILE= "T0017995">

Articolo 10

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 368/77 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017996">

Articolo 11

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 443/77 è completato come segue: >PIC FILE= "T0017997">

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 649/78 è così modificato: >PIC FILE= "T0017998">

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 262/79 è così modificato: >PIC FILE= "T0017999">

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è così modificato: >PIC FILE= "T0018000">

Articolo 15

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/79 è completato come segue: >PIC FILE= "T0018001">

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

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