31980R2735

Regolamento (CEE) n. 2735/80 della Commissione, del 27 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 concernente le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 28/10/1980 pag. 0005 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0118
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 04 pag. 244 - 244


Regolamento (CEE) n. 2735/80 della Commissione

del 27 ottobre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 concernente le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/80 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1799/79 [4], delle domande di concessione di premio di non commercializzazione hanno potuto essere presentate solamente fino al 15 settembre 1980, mentre il regime di premi di riconversione è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 1365/80 fino alla fine della campagna lattiera 1980/1981 ;

considerando che l'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1391/78 ha previsto che ogni beneficiario del premio di riconversione può optare successivamente per il regime del premio di non commercializzazione; che, in tal caso, si procede agli adeguamenti necessari in base alla situazione che sarebbe stata constatata se l'interessato avesse chiesto fin dall'inizio il premio di non commercializzazione ;

considerando che, per quanto riguarda i beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la loro domanda a partire dal 16 settembre 1980, è opportuno precisare che, in conseguenza della soppressione del regime dei premi di non commercializzazione a decorrere dalla data suddetta, la summenzionata facoltà d'opzione non ha potuto sorgere per i suddetti beneficiari, poiché non avrebbero più avuto la possibilità di chiedere il premio sin dall'inizio ;

considerando che, per quanto riguarda i beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la loro domanda anteriormente al 16 settembre 1980, il mantenimento della facoltà di opzione sarebbe tale da eludere la soppressione del regime di non commercializzazione a partire da tale data; che è pertanto necessario prevedere che, dopo la scadenza di un periodo transitorio, i suddetti beneficiari del premio di riconversione non possano più avvalersi di tali facoltà ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 1391/78 è aggiunto il paragrafo 3 :

"3. Tuttavia la dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere presentata all'autorità competente solamente fino al 31 dicembre 1980 dai beneficiari del premio di riconversione che abbiano presentato la domanda per la concessione di detto premio anteriormente al 16 settembre 1980."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn Gundelach

Vicepresidente

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

[2] GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 18.

[3] GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.

[4] GU n. L 206 del 14. 8. 1979, pag. 12.

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