31980R2644

Regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/10/1980 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0098


REGOLAMENTO (CEE) N. 2644/80 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1980 che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di intervenire nel settore delle carni ovine e caprine concedendo aiuti all'ammasso privato;

considerando che il funzionamento di tale regime di aiuti può essere agevolato dalla conclusione di contratti con organismi di intervento;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi che si intende perseguire concedendo l'aiuto, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese derivanti dall'ammasso ; che, a tale scopo, è opportuno prevedere due metodi per la determinazione del suddetto importo ; che, in entrambi i casi, la concessione dell'aiuto deve aver luogo senza discriminazione tra gli interessati stabiliti nella Comunità;

considerando che è opportuno prevedere misure appropriate per il caso in cui la situazione del mercato dei prodotti in questione richiedesse la modifica delle condizioni dei contratti da concludere o quella della durata dell'ammasso prevista nei contratti già conclusi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di intervenire nel settore delle carni ovine mediante acquisti effettuati dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno definire i criteri generali di tali acquisti, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal regime d'intervento, in particolare dell'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenti, nonché delle responsabilità finanziarie che incombono in materia alla Comunità;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi che si intende perseguire mediante la concessione del premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è necessario disporre che durante una data compagna di commercializzazione gli acquisti all'intervento previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento succitato non possono essere decisi negli Stati membri che applicano il suddetto premio durante la campagna in causa, e viceversa;

considerando che è opportuno prendere le misure appropriate per attuare acquisti all'intervento tali da garantire che essi concernano solamente qualità di carcasse di carni ovine per le quali esistono quotazioni sufficientemente rappresentative della situazione reale del mercato, nell'attesa di un'armonizzazione dei sistemi di classificazione di tali qualità mediante una tabella di classificazione comunitaria;

considerando che è necessario prevedere che la determinazione dei prezzi d'acquisto per le varie qualità debba aver luogo sulla base del rapporto di valore che normalmente esiste, nei singoli Stati membri in cui sono effettuati gli acquisti, tra dette qualità;

considerando che è opportuno prevedere che, in caso d'applicazione delle misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1837/80, i prezzi d'acquisto debbano essere determinati nella medesima maniera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Aiuti all'ammasso privato

Articolo 1

1. Per ammasso privato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1837/80, si intende la conservazione in magazzino di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, sempreché tale operazione sia effettuata, per loro conto e a loro rischio, da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, diverse dagli organismi d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(1) GU n. L 183 del 16.7.1980, pag. 1. 2. Possono formare oggetto di aiuto all'ammasso privato solamente i prodotti provenienti da animali originari della Comunità, la cui conservazione viene effettuata a condizioni da determinare.

3. L'aiuto è concesso in conformità delle disposizioni di contratti conclusi con gli organismi d'intervento ; tali contratti definiscono gli obblighi reciproci dei contraenti, a condizioni uniformi per ciascun prodotto.

Articolo 2

Una domanda d'aiuto all'ammasso privato può essere presentata solamente, salvo autorizzazione particolare, nello Stato membro in cui il prodotto deve essere immagazzinato.

Articolo 3

Qualora lo richieda la situazione del mercato, può essere deciso, in base a condizioni da determinare, di ridurre o prorogare la durata dell'ammasso fissata nel contratto.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è: - fissato mediante gara il cui bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

- oppure fissato forfettariamente in anticipo.

2. L'uguaglianza di trattamento degli interessati, per quanto riguarda l'ammissibilità della loro offerta, è garantita indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Sono ammessi alla gara e alla conclusione del contratto solamente gli interessati che garantiscano l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di una cauzione che viene incamerata, totalmente o in parte, se gli impegni dei contratti non sono rispettati o sono rispettati solo parzialmente.

3. Il termine per l'entrata in magazzino dei prodotti e la durata del magazzinaggio debbono essere fissati.

4. L'importo dell'aiuto non può superare, in linea di massima, un importo corrispondente alle spese che sarebbero determinate da un ammasso effettuato dagli organismi d'intervento.

Articolo 5

1. La scelta degli aggiudicatari viene effettuata prendendo in considerazione, in via prioritaria, l'offerta più vantaggiosa per la Comunità.

2. Ad ogni modo, può non essere dato seguito ad una gara.

Articolo 6

Qualora l'importo dell'aiuto sia fissato forfettariamente in anticipo: a) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo conto delle spese causate dal magazzinaggio, del deprezzamento normale della qualità, nonché, per quanto possibile, del prevedibile aumento del prezzo del prodotto in questione;

b) le domande di concessione dell'aiuto vengono accolte in base a condizioni da determinare, segnatamente per quanto riguarda il termine che intercorre tra la presentazione della domanda e la conclusione del contratto;

c) la conclusione dei contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute, qualora l'esame della situazione del mercato, dei quantitativi oggetto dei contratti e delle domande di contratto in pendenza renda necessaria una di tali misure.

TITOLO II Acquisti effettuati dagli organismi d'intervento

Articolo 7

1. Le qualità e le presentazioni delle carcasse di ovini che formano oggetto di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento devono essere determinate tenendo conto della necessità di garantire un efficace sostegno del mercato e di agevolare, al momento dello svincolo dell'ammasso, lo smercio dei prodotti.

2. In caso di applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1837/80, le misure d'intervento e i prodotti oggetto delle suddette misure debbono essere scelti tenendo conto della necessità di limitare l'onere finanziario per la Comunità.

Articolo 8

Le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80 possono essere attuate solamente negli Stati membri che non applicano in nessun momento nel corso di una data campagna di commercializzazione il premio variabile alla macellazione previsto dall'articolo 9 del suddetto regolamento.

Articolo 9

Le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80 possono essere attuate solamente negli Stati membri che applicano un sistema nazionale di classificazione delle carcasse atto a permettere l'identificazione delle qualità che possono garantire il sostegno del mercato in maniera ottimale, nonché una rilevazione rappresentativa dei prezzi praticati per tali qualità.

Articolo 10

1. Per ciascuno Stato membro in cui sono decise le misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80, i prezzi d'acquisto delle qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono fissati in base al rapporto di valore che normalmente esiste tra queste qualità.

2. In caso di applicazione delle misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1837/80, i prezzi d'acquisto sono quelli determinati in conformità del paragrafo 1.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY