Regolamento (CEE) n. 2117/80 della Commissione, del 30 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 08/08/1980 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0082
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 30 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0281
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0281
REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/80 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, considerando che, a partire dalla campagna 1980/1981, si applica un regime di prezzi comuni per le varietà di riso a grani lunghi e quelle di riso a grani tondi; che ne deriva di conseguenza una modifica degli importi correttori per il riso a grano lungo, che figurano all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1776/79 (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1613/71 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, paragrafo 1 ed all'articolo 2, paragrafo 1, il termine « regolamento n. 359/67/CEE » è sostituito da « regolamento (CEE) n. 1418/76 ». 2. All'articolo 3, paragrafo 3, i termini « articolo 26 » e « regolamento n. 359/67/CEE » sono sostituiti rispettivamente da « articolo 27 » e « regolamento (CEE) n. 1418/76 ». 3. L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Per il riso semigreggio a grani lunghi: a) al riso semigreggio a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; b) all'occorrenza, al risone a grani lunghi, adattati in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti nonché delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo ». 4. L'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente testo: « 4. Per il riso lavorato a grani lunghi: a) il riso lavorato a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del riso semigreggio; tali differenze sono anch'esse adattate in funzione del tasso applicabile per la conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi ». 5. L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo: « 1. La Commissione fissa i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 in ECU per tonnellata ». 6. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.(4) GU n. L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 15. ALLEGATO « ALLEGATO II "(IN ECU/t)"" ID="1">1> ID="2">Cina detto lungo> ID="3">-> ID="4">24,18"> ID="1">2> ID="2">Medium della Spagna, medium dell'Egitto> ID="3">-> ID="4">20,55"> ID="1">3> ID="2">Uruguay Selection, Bluerose America del Sud> ID="3">-> ID="4">18,13"> ID="1">4> ID="2">Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith> ID="3">-> ID="4">16,93"> ID="1">5> ID="2">Bluerose USA, NATO, USA Medium> ID="3">0> ID="4">12,09"> ID="1">6> ID="2">Begami del Pakistan, lungo detto d'Indocina, lungo detto di Birmania> ID="3">-> ID="4">9,67"> ID="1">7> ID="2">Makalioka, Vary Lava> ID="3">-> ID="4">4,84"> ID="1">8> ID="2">Riso detto Carolina dell'America del Sud> ID="3">0> ID="4">0"> ID="1">9> ID="2">Basmati del Pakistan, Fortuna, Guyana, Surinam> ID="3">13,30> ID="4">-"> ID="1">10> ID="2">Alicambo, Century Patna, Edith del Messico, Rexoro> ID="3">25,39> ID="4">-"> ID="1">11> ID="2">Siam> ID="3">30,22> ID="4">-"> ID="1">12> ID="2">Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet, USA Longgrain> ID="3">36,27> ID="4">-"> 1. Le qualità di cui all'allegato II s'intendono per riso semigreggio dei gradi: - B nel caso del riso Siam, - 2 negli altri casi. 2. Nel caso di offerte di riso di grado superiore a quelli di cui sub 1, l'importo da dedurre è aumentato di 3,63 ECU per tonnellata. 3. Nel caso di offerte di riso di grado inferiore a quelli di cui sub 1, l'importo da dedurre è diminuito di 3,63 ECU per tonnellata per grado d'inferiorità. 4. Nel caso di offerte senza specificazione di grado, l'importo da dedurre è diminuito di: - 3,63 ECU per tonnellata per riso contenente da 15 % a meno di 25 % di rotture; - 7,25 ECU per tonnellata per riso contenente 25 % o più di rotture. 5. In mancanza di indicazioni atte ad identificare le caratteristiche esatte della qualità di riso, l'offerta è considerata relativa al riso della migliore qualità ».