31980R1917

Regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e il regolamento (CEE) n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 19/07/1980 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0062
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0062
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0194
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0194


REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/80 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1980 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e il regolamento (CEE) n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/80 (5), ha istituito un regime di aiuti alla produzione per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità; che tali aiuti vengono concessi, in base al quantitativo d'olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori aderenti ad un'associazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 (6); che dette associazioni possono partecipare a talune attività di gestione del regime di aiuti;

considerando che l'esperienza mostra che le associazioni di produttori non sono gli organismi più qualificati per partecipare alla gestione del regime di aiuti alla produzione, sia a causa del compito principale loro affidato, consistente nella commercializzazione della produzione dei soci, sia a causa delle loro dimensioni ridotte e del loro numero elevato; che, per ovviare a tale situazione, è opportuno associare alle attività di gestione del regime di aiuti alla produzione le unioni di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78, le quali perseguono gli stessi obiettivi delle associazioni ma su basi più ampie e rispondono ai requisiti supplementari previsti in materia di riconoscimento dal presente regolamento;

considerando che la partecipazione a talune attività di gestione del regime di aiuti alla produzione costituisce per le unioni un compito particolare, non contemplato dal regolamento (CEE) n. 1360/78; che occorre pertanto prevedere il finanziamento di codesto compito; che, atteso il vantaggio che la partecipazione delle unioni alla gestione del regime di aiuti costituisce per gli interessati, è equo disporre che tale finanziamento avvenga mediante una ritenuta sull'aiuto alla produzione;

considerando inoltre che, nel settore dell'olio d'oliva, taluni produttori la cui produzione è in linea di massima destinata all'autoconsumo non sono membri di un'associazione di produttori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78; che, di conseguenza, non possono fruire dell'aiuto alla produzione concesso in base al quantitativo d'olio effettivamente prodotto; che, per ovviare a questo inconveniente, è d'uopo disporre che i produttori in questione possano beneficiare dell'aiuto se essi si assoggettano ai controlli di un'unione di associazioni di produttori;

considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuti al consumo per l'olio d'oliva prodotto e messo sul mercato comunitario, stabilendo che la gestione di detto regime può essere affidata ad un organismo interprofessionale controllato dallo Stato membro interessato; che dall'esperienza acquisita risulta che questo sistema di gestione degli aiuti comporta difficoltà di applicazione;

considerando che, dato il numero elevato di beneficiari del regime di aiuti al consumo nello Stato membro principale produttore d'olio di oliva e data altresì la complessità di tale regime, è opportuno, ai fini di una buona gestione amministrativa e onde facilitare la concessione degli aiuti, istituire una certa collaborazione tra i beneficiari dell'aiuto e le autorità amministrative dello Stato membro interessato; che, a tale scopo, è d'uopo conferire a questo Stato membro la facoltà di riconoscere gli organismi professionali che rappresentano i beneficiari del regime di aiuti al consumo; che, in tal caso, si dovrebbero affidare a questi organismi talune attività preparatorie; che occorre stabilire i requisiti minimi cui detti organismi devono ottemperare per poter essere riconosciuti;

considerando che, dati i compiti particolari affidati agli organismi professionali, devono essere loro forniti i mezzi di finanziamento necessari per l'assolvimento di codesti compiti; che, visti i vantaggi che agli interessati derivano dalla procedura prevista, è opportuno disporre che il finanziamento avvenga mediante una ritenuta sull'aiuto al consumo;

considerando che la responsabilità finale in materia di controllo della gestione del regime di aiuti alla produzione e del regime di aiuti al consumo incombe allo Stato membro interessato;

considerando che, per ovviare a talune deficienze strutturali dell'organizzazione della produzione agricola in alcune regioni della Comunità, il regolamento (CEE) n. 1360/78 contempla la costituzione di associazioni e di unioni di associazioni di produttori;

considerando che, in Francia, dette deficienze strutturali sono state riscontrate nelle regioni meridionali per il settore dell'olio d'oliva; che, tuttavia, questo settore non rientra nel campo d'applicazione del suddetto regolamento nel suo testo attuale;

considerando, inoltre, che il regolamento n. 136/66/CEE conferisce talune prerogative alle unioni di associazioni di olivicoltori, in materia di concessione di aiuti alla produzione; che, per tali motivi, si rende opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1360/78, estendendone il campo d'applicazione, per la Francia, al settore dell'olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 dovrebbe diventare operante durante la campagna di commercializzazione 1979/1980; che, per agevolare la transizione dal regime attualmente vigente nel settore dell'olio d'oliva in materia di organizzazione della produzione al nuovo regime, è opportuno che quest'ultimo venga applicato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1981/1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

« - agli olivicoltori soci di un'associazione di produttori aderente ad un'unione riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 e del presente regolamento, nonché agli olivicoltori singoli di cui all'articolo 20 quater che si assoggettano ai controlli di detta unione, in funzione delle quantità di olio effettivamente prodotto ».

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le unioni riconosciute possono partecipare alle attività di determinazione della produzione effettiva di cui al paragrafo 2, primo trattino, nonché alle attività di definizione del potenziale produttivo e delle rese di cui al paragrafo 2, secondo trattino ».

3. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 11

1. Se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo dell'olio d'oliva prodotto e messo sul mercato della Comunità. Questo aiuto è pari alla differenza tra questi due importi. Per il calcolo di questo aiuto non si tiene conto delle maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato.

2. Salvo nel caso di applicazione del paragrafo 3, l'aiuto è concesso alle imprese di condizionamento dell'olio d'oliva, a loro richiesta.

3. Ai fini dell'applicazione del regime di aiuto al consumo, uno Stato membro può riconoscere uno o più organismi professionali. Gli organismi riconosciuti partecipano alle attività di determinazione dei quantitativi d'olio d'oliva condizionati che possono beneficiare dell'aiuto. Tali organismi svolgono le attività in causa e chiedono l'aiuto per conto dei loro membri.

In caso di applicazione del primo comma, lo Stato membro interessato procede al coordinamento e al controllo dell'attività dei vari organismi professionali riconosciuti. Le imprese di condizionamento non aderenti ad un organismo professionale incaricano delle attività di cui sopra un organismo di loro scelta. In tal caso, gli organismi interessati sono abilitati a chiedere l'aiuto e a riceverlo per conto delle imprese di condizionamento.

4. Per essere riconosciuti, gli organismi professionali devono soddisfare ai requisiti seguenti:

- essere in grado di verificare il quantitativo d'olio condizionato dalle imprese da essi rappresentate;

- essere abilitati a presentare un'unica domanda di aiuto per il complesso delle imprese da essi rappresentate;

- essere abilitati a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuna delle imprese da essi rappresentate;

- avere la personalità giuridica o la capacità giuridica necessarie per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi.

Il riconoscimento è revocato qualora i requisiti di cui al primo comma non siano più soddisfatti.

5. Gli organismi professionali riconosciuti riscuotono, a titolo di contributo, una percentuale da determinarsi dell'aiuto al consumo loro versato. Tale contributo è destinato a coprire le spese occasionate dalle attività risultanti dal paragrafo 3.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1o ottobre, per la campagna di commercializzazione successiva, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui al paragrafo 5, nonché la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare ad azioni informative ed eventualmente ad altre azioni intese a promuovere il consumo d'olio d'oliva nella Comunità.

Tuttavia, per il periodo compreso tra la data d'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 ottobre 1980, la percentuale di cui al paragrafo 5 è fissata a 2.

7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo del diritto all'aiuto; tale controllo concerne, in linea di massima, sia l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, sia quello importato dai paesi terzi.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del presente regolamento e, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 ».

4. Il testo dell'articolo 20 quater è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20 quater

Le unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 devono soddisfare ai requisiti prescritti da tale regolamento e, inoltre:

- essere in grado di verificare la produzione effettiva degli olivicoltori membri delle associazioni che le compongono e degli olivicoltori individuali la cui produzione è destinata in linea di massima all'autoconsumo e che ne fanno domanda, nella misura in cui questi olivicoltori non possano aderire a nessuna delle associazioni riconosciute che compongono l'unione;

- essere abilitate a presentare un'unica domanda d'aiuto per il complesso dei produttori di cui al primo trattino;

- essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascun produttore di cui al primo trattino;

- includere nei loro statuti disposizioni che permettano loro di verificare la produzione degli olivicoltori individuali di cui al primo trattino.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1360/78, il riconoscimento di un'unione è revocato, qualora i requisiti per il riconoscimento non siano stati o non siano più soddisfatti.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 ».

5. Il testo dell'articolo 20 quinquies è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20 quinquies

1. Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, in tale Stato membro le unioni riconosciute di cui agli articoli 5 e 20 quater riscuotono, a titolo di contributo, una percentuale da determinarsi dell'aiuto alla produzione loro versato. Tale contributo è destinato a coprire le spese occasionate dalle attività risultanti dall'articolo 5, paragrafo 3.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1o ottobre, per la campagna di commercializzazione successiva, la percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta a titolo di contributo dalle unioni riconosciute.

2. Se i prezzi sul mercato comunitario si mantengono, per un periodo da determinarsi, ad un livello prossimo al prezzo d'intervento, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, che le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 possano concludere contratti di magazzinaggio per l'olio di oliva da esse commercializzato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 ».

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1360/78 è aggiunto il seguente trattino:

« - all'olio d'oliva (sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune), nelle regioni metropolitane di cui all'articolo 2, secondo trattino ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, punti 1, 2, 4 e 5, è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. C 58 dell'8. 3. 1980, pag. 9.(2) Parere reso il 19 giugno 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) Parere reso il 3 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(5) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 2.(6) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.