Regolamento (CEE) n. 1809/80 della Commissione, del 10 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2186/79, che stabilisce le modalità di applicazione di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1978/1979
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 11/07/1980 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/80 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 2186/79, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1978/1979 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2186/79 della Commissione (3) stabilisce che le operazioni di distillazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento sono effettuate tra il 1o ottobre 1979 e il 30 giugno 1980; considerando che l'entità di talune operazioni di distillazione effettuate in particolare all'inizio della campagna ha dato luogo a difficoltà per il regolare svolgimento dell'operazione di distillazione di cui sopra, difficoltà che non hanno consentito a talune distillerie di effettuare distillazioni in tempo utile; considerando che è pertanto necessario, per ragioni di equità, dare a queste distillerie una possibilità supplementare affinché possano adempiere ai loro obblighi e fissare una nuova data limite per effettuare le suddette operazioni di distillazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La data del «30 giugno 1980» di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2186/79 è sostituita da quella del «15 settembre 1980». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 1. (2) GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 32. (3) GU n. L 252 del 6.10.1979, pag. 10.