Regolamento (CEE) n. 1607/80 della Commissione, del 25 giugno 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica del regolamento (CEE) n. 645/75, per tener conto di talune disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1980 pag. 0042 - 0043
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0061
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0143
REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/80 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1980 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79 e modifica del regolamento (CEE) n. 645/75, per tener conto di talune disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, viste le disposizioni menzionate nei visti dei regolamenti - (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/78 (2), - (CEE) 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1475/80 (4), considerando che il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (5), ha previsto, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, ed all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, che le autorità competenti possono autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione; considerando che, se la decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, che verrà presa in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; che è pertanto necessario prevedere disposizioni particolari nei regolamenti (CEE) n. 645/75 e (CEE) n. 2730/79; considerando che nel regolamento (CEE) n. 2730/79 è necessario apportare talune precisioni in alcune versioni linguistiche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2730/79 è modificato come segue: 1. È inserito l'articolo 19 bis seguente: « Articolo 19 bis 1. I prodotti che sono riesportati nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 possono beneficiare di una restituzione solo: - se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e - purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione. 2. Se i prodotti sono riesportati nel quadro della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è fatto riferimento a tale procedura. 2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), è sostituito: - nella versione francese, dal testo seguente: « b) nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord »; - nella versione dansese, dal testo seguente: « b) navn eller registreringsnummer pa det eller de skibe eller luftartoejer paa hvilke produkterne er taget om bord »; - nella versione italiana, dal testo seguente: « b) il nome o il numero d'immatricolazione dell'imbarcazione o aeromobile o delle imbarcazioni o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati ». Articolo 2 Nel regolamento (CEE) n. 645/75 è inserito l'articolo 2 bis seguente: « Articolo 2 bis 1. Quando è fissato un prelievo o una tassa all'esportazione ed i prodotti sono riesportati nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79, dev'essere costituita una cauzione di un importo uguale al prelievo o alla tassa all'esportazione. 2. La cauzione di cui al paragrafo 1: a) è liberata nel caso in cui la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, che interverrà ulteriormente, sia positiva, b) rimana acquisita a titolo di prelievo nel caso in cui - la decisione di cui alla lettera a) sia negativa, - e il prelievo o la tassa all'esportazione non siano stati pagati entro le due settimane successive alla richiesta di pagamento ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 19.(3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.(4) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 15.(5) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.