31980R1571

Regolamento (CEE) n. 1571/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1980/1981)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 25/06/1980 pag. 0034
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0031


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( 1 ) GU N . L 264 DEL 27 . 9 . 1978 , PAG . 2 .

( 2 ) GU N . L 65 DELL'11 . 3 . 1977 , PAG . 2 .

( 3 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 .

( 4 ) GU N . L 57 DEL 29 . 2 . 1980 , PAG . 32 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1571/80 DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 1980 RECANTE APERTURA , RIPARTIZIONE E MODALITA DI GESTIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER TALUNI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ORIGINARI DEL MAROCCO ( 1980/1981 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 113 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

CONSIDERANDO CHE L'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ED IL REGNO DEL MAROCCO ( 1 ) PREVEDE ALL'ARTICOLO 21 PER TALUNI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE , DELLA SOTTOVOCE EX 22.05 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , ORIGINARI DEL MAROCCO , SPECIFICATI NELL'ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE DEL 12 MARZO 1977 ( 2 ) , L'ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA NEL LIMITE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO ANNUO DI 50 000 HL ; CHE QUESTI VINI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN RECIPIENTI CONTENENTI NON OLTRE DUE LITRI ; CHE E DUNQUE OPPORTUNO APRIRE IL CONTINGENTE TARIFFARIO IN QUESTIONE PER UN PERIODO CHE VA DAL 1* LUGLIO 1980 AL 30 GIUGNO 1981 ;

CONSIDERANDO CHE I VINI IN QUESTIONE SONO SOGGETTI AL RISPETTO DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA DI RIFERIMENTO ; CHE I VINI IN QUESTIONE SONO AMMESSI AL BENEFICIO DI DETTI CONTINGENTI SU CONDIZIONE DEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 ( 3 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 459/80 ( 4 ) ;

CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO GARANTIRE IN PARTICOLARE L'UGUAGLIANZA E LA CONTINUITA DI ACCESSO DI TUTTI GLI IMPORTATORI DELLA COMUNITA AL PREDETTO CONTINGENTE E L'APPLICAZIONE , SENZA INTERRUZIONE , DELLE ALIQUOTE DI DAZIO PREVISTE PER DETTO CONTINGENTE A TUTTE LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE NEGLI STATI MEMBRI FINO ALL'ESAURIMENTO DEL CONTINGENTE STESSO ; CHE UN SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO , FONDATO SULLA RIPARTIZIONE FRA GLI STATI MEMBRI , SEMBRA IDONEO A RISPETTARE LA NATURA COMUNITARIA DI DETTO CONTINGENTE IN BASE AI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ; CHE TALE RIPARTIZIONE , PER RISPECCHIARE IL PIU POSSIBILE LA REALE EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , DEVE AVVENIRE PROPORZIONALMENTE AL FABBISOGNO DEGLI STATI MEMBRI , CALCOLATO IN BASE AI DATI STATISTICI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI DEI SUDDETTI PRODOTTI IN PROVENIENZA DAL MAROCCO DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO RAPPRESENTATIVO E IN BASE ALLE PROSPETTIVE ECONOMICHE PER IL PERIODO CONTINGENTALE CONSIDERATO ;

CONSIDERANDO TUTTAVIA CHE NELLA FATTISPECIE NON SONO DISPONIBILI , NE A LIVELLO COMUNITARIO NE A LIVELLO NAZIONALE , DATI STATISTICI PER LE QUALITA DI VINO IN QUESTIONE E CHE QUINDI NON PUO ESSERE AVANZATA ALCUNA PREVISIONE VALIDA DI IMPORTAZIONE ; CHE , SU TALE BASE , E OPPORTUNO PREVEDERE UNA RIPARTIZIONE DEL VOLUME CONTINGENTALE IN ALIQUOTE INIZIALI , RIPARTIZIONE CHE TENGA CONTO DELLE POSSIBILITA DI ASSORBIMENTO DI DETTI VINI SUI MERCATI DEI VARI STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE , PER TENER CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE NEI VARI STATI MEMBRI , OCCORRE SUDDIVIDERE IL VOLUME CONTINGENTALE IN DUE PARTI , RIPARTENDO LA PRIMA PARTE FRA GLI STATI MEMBRI E COSTITUENDO CON LA SECONDA PARTE UNA RISERVA PER COPRIRE L'ULTERIORE FABBISOGNO DEGLI STATI MEMBRI CHE AVESSERO ESAURITO LA LORO ALIQUOTA INIZIALE ; CHE , PER GARANTIRE UNA CERTA SICUREZZA AGLI IMPORTATORI DI CIASCUNO STATO MEMBRO , E OPPORTUNO FISSARE LA PRIMA PARTE DEL CONTINGENTE COMUNITARIO AD UN LIVELLO CHE , NELLA FATTISPECIE , POTREBBE CORRISPONDERE AL 50 % DEL VOLUME CONTINGENTALE ;

CONSIDERANDO CHE LE ALIQUOTE INIZIALI DEGLI STATI MEMBRI POSSONO ESAURIRSI PIU O MENO RAPIDAMENTE ; CHE , PER TENER CONTO DI CIO ED EVITARE OGNI DISCONTINUITA , E NECESSARIO CHE OGNI STATO MEMBRO CHE ABBIA UTILIZZATO QUASI TOTALMENTE LA SUA ALIQUOTA INIZIALE EFFETTUI IL PRELIEVO DI UN'ALIQUOTA COMPLEMENTARE DALLA RISERVA ; CHE TALE PRELIEVO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA OGNI STATO MEMBRO QUANDO CIASCUNA DELLE SUE ALIQUOTE COMPLEMENTARI SIA QUASI TOTALMENTE UTILIZZATA E OGNI VOLTA CHE LA RISERVA LO CONSENTE ; CHE LE ALIQUOTE INIZIALI E COMPLEMENTARI DEVONO ESSERE VALIDE FINO ALLA FINE DEL PERIODO CONTINGENTALE ; CHE TALE FORMA DI GESTIONE RICHIEDE UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE , LA QUALE DEVE , IN PARTICOLARE , POTER SEGUIRE IL GRADO DI ESAURIMENTO DEL VOLUME CONTINGENTALE ED INFORMARNE GLI STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE SE , AD UNA DATA DETERMINATA DEL PERIODO CONTINGENTALE , UNA COSPICUA RIMANENZA DELL'ALIQUOTA INIZIALE FOSSE DISPONIBILE IN UNO STATO MEMBRO , TALE STATO DEVE RIVERSARNE UNA NOTEVOLE PERCENTUALE RISERVA , PER EVITARE CHE UNA PARTE DEL CONTINGENTE COMUNITARIO RIMANGA INUTILIZZATA IN UNO STATO MEMBRO MENTRE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA IN ALTRI ;

CONSIDERANDO CHE , POICHE IL REGNO DEL BELGIO , IL REGNO DEI PAESI BASSI ED IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SONO RIUNITI E RAPPRESENTATI DALL'UNIONE ECONOMICA BENELUX , OGNI OPERAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ALIQUOTE ATTRIBUITE A DETTA UNIONE ECONOMICA PUO ESSERE EFFETTUATA DA UNO DEI SUOI MEMBRI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1 . DAL 1* LUGLIO 1980 AL 30 GIUGNO 1981 E APERTO UN CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO DI 50 000 ETTOLITRI PER I SEGUENTI PRODOTTI ORIGINARI DEL MAROCCO :

N . DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI

22.05 * VINI DI UVE FRESCHE ; MOSTI DI UVE FRESCHE MUTIZZATI CON ALCOLE ( MISTELLE ) :

* C . ALTRI :

* - VINI CON LE SEGUENTI DENOMINAZIONI DI ORIGINE :

* BERKANE , SAIS , BENI M'TIR , GUERROUANE , ZEMMOUR , ZENNATA , CON GRADUAZIONE ALCOLICA EFFETTIVA NON SUPERIORE A 15 % VOL E PRESENTATI IN RECIPIENTI CONTENENTI DUE LITRI O MENO

2 . NEI LIMITI DI TALE CONTINGENTE TARIFFARIO , I DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE APPLICABILI A TALI VINI SONO SOSPESI COMPLETAMENTE .

3 . I VINI IN QUESTIONE SONO SOGGETTI AL RISPETTO DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA DI RIFERIMENTO .

I VINI IN QUESTIONE SONO AMMESSI AL BENEFICIO DI DETTO CONTINGENTE TARIFFARIO SU CONDIZIONE DEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 .

4 . ALL'IMPORTAZIONE , CIASCUNO DI TALI VINI DEV'ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE RILASCIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA MAROCCHINE , CONFORMEMENTE AL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 2

1 . IL CONTINGENTE TARIFFARIO FISSATO ALL'ARTICOLO 1 E DIVISO IN DUE PARTI .

2 . LA PRIMA PARTE DEL CONTINGENTE E RIPARTITA FRA GLI STATI MEMBRI ; LE ALIQUOTE CHE , FATTO SALVO L'ARTICOLO 5 , SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 CORRISPONDONO AI SEGUENTI QUANTITATIVI :

( IN ETTOLITRI )

BENELUX : 4 150

DANIMARCA : 2 500

GERMANIA : 5 000

FRANCIA : 5 000

IRLANDA : 1 700

ITALIA : 2 500

REGNO UNITO : 4 150

3 . LA SECONDA PARTE DEL CONTINGENTE , PARI A 25 000 ETTOLITRI , COSTITUISCE LA RISERVA .

ARTICOLO 3

1 . SE L'ALIQUOTA INIZIALE DI UNO STATO MEMBRO , FISSATA ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , O QUESTA STESSA ALIQUOTA DIMINUITA DELLA FRAZIONE RIVERSATA NELLA RISERVA , QUALORA SIA STATO APPLICATO L'ARTICOLO 5 , VIENE UTILIZZATA PER IL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE SENZA INDUGIO , MEDIANTE NOTIFICA ALLA COMMISSIONE , AL PRELIEVO DI UNA SECONDA ALIQUOTA PARI AL 15 % DELLA SUA ALIQUOTA INIZIALE EVENTUALMENTE ARROTONDATA ALL'UNITA SUPERIORE , SEMPRECHE LA CONSISTENZA DELLA RISERVA LO PERMETTA .

2 . SE , DOPO L'ESAURIMENTO DELL'ALIQUOTA INIZIALE DI UNO STATO MEMBRO , LA SECONDA ALIQUOTA PRELEVATA DALLO STESSO RISULTI UTILIZZATA PER IL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE , ALLE CONDIZIONI INDICATE AL PARAGRAFO 1 , AL PRELIEVO DI UNA TERZA ALIQUOTA PARI AL 7,5 % DELLA SUA ALIQUOTA INIZIALE .

3 . SE , DOPO L'ESAURIMENTO DELLA SECONDA ALIQUOTA DI UNO STATO MEMBRO , LA TERZA ALIQUOTA PRELEVATA DALLO STESSO RISULTI UTILIZZATA SINO AL 90 % O PIU , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PROCEDE , ALLE CONDIZIONI INDICATE AL PARAGRAFO 1 , AL PRELIEVO DI UNA QUARTA ALIQUOTA UGUALE ALLA TERZA .

QUESTO PROCEDIMENTO SI APPLICA FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA RISERVA .

4 . IN DEROGA AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE AL PRELIEVO DI ALIQUOTE INFERIORI A QUELLE FISSATE DA DETTI PARAGRAFI , SE VI E MOTIVO DI RITEZE NERE CHE ESSE RISCHINO DI NON ESERE INTERAMENTE UTILIZZATE . ESSI INFORMANO LA COMMISSIONE SUI MOTIVI CHE LI HANNO INDOTTI AD APPLICARE IL PRESENTE PARAGRAFO .

ARTICOLO 4

LE ALIQUOTE COMPLEMENTARI PRELEVATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 SONO VALIDE FINO AL 30 GIUGNO 1981 .

ARTICOLO 5

GLI STATI MEMBRI VERSANO NELLA RISERVA , ENTRO IL 1* APRILE 1981 , LA FRAZIONE NON UTILIZZATA DELLA LORO ALIQUOTA INIZIALE CHE ALLA DATA DEL 15 MARZO 1981 ECCEDA IL 20 % DEL VOLUME INIZIALE . PUO ESSERE VERSATO UN QUANTITATIVO SUPERIORE , SE VI E MOTIVO DI RITENERE CHE ESSO POSSA RIMANERE INUTILIZZATO .

GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE , ENTRO IL 1* APRILE 1981 , IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , EFFETTUATE FINO AL 15 MARZO 1981 INCLUSO E IMPUTATE AL CONTINGENTE COMUNITARIO , NONCHE EVENTUALMENTE LA FRAZIONE DELLA LORO ALIQUOTA INIZIALE VERSATA NELLA RISERVA .

ARTICOLO 6

LA COMMISSIONE PROVVEDE A CONTABILIZZARE LA CONSISTENZA DELLE ALIQUOTE APERTE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 E LI INFORMA SENZA INDUGIO , IN BASE ALLE NOTIFICHE PERVENUTE , SUL GRADO DI ESAURIMENTO DELLA RISERVA .

LA COMMISSIONE INFORMA GLI STATI MEMBRI , ENTRO IL 5 APRILE 1981 , SULLO STATO DELLA RISERVA DOPO I VERSAMENTI EFFETTUATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 .

ESSA VIGILA AFFINCHE IL PRELIEVO CON CUI SI ESAURISCE LA RISERVA SIA LIMITATO AL RESIDUO DISPONIBILE E , A TAL FINE , NE INDICA LA CONSISTENZA ALLO STATO MEMBRO CHE EFFETTUA QUEST'ULTIMO PRELIEVO .

ARTICOLO 7

1 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO ADEGUATE DISPOSIZIONI AFFINCHE L'APERTURA DELLE ALIQUOTE COMPLEMENTARI DA ESSI PRELEVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 3 RENDA POSSIBILI LE IMPUTAZIONI , SENZA DISCONTINUITA , ALLA LORO PARTE MAGGIORATA DEL CONTINGENTE COMUNITARIO .

2 . GLI STATI MEMBRI GARANTISCONO AGLI IMPORTATORI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , AVENTI SEDE NEL LORO TERRITORIO , LA FACOLTA DI ATTINGERE LIBERAMENTE ALLE ALIQUOTE LORO ASSEGNATE .

3 . GLI STATI MEMBRI PROCEDONO ALL'IMPUTAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI IN QUESTIONE SULLE LORO ALIQUOTE MAN MANO CHE TALI PRODOTTI SONO PRESENTATI IN DOGANA , ACCOMPAGNATI DA DICHIARAZIONI DI IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA .

4 . IL GRADO DI ESAURIMENTO DELLE ALIQUOTE DEGLI STATI MEMBRI VIENE RILEVATO IN BASE ALLE IMPORTAZIONI IMPUTATE ALLE CONDIZIONI DEFINITE AL PARAGRAFO 3 .

ARTICOLO 8

GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE , SU RICHIESTA DI QUESTA , SULLE IMPORTAZIONI EFFETTIVAMENTE IMPUTATE ALLE LORO ALIQUOTE .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE COLLABORANO STRETTAMENTE PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1* LUGLIO 1980 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A LUSSEMBURGO , ADDI 18 GIUGNO 1980 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

C . FRACANZANI

ALLEGATO : VEDI GU .