Regolamento (CEE) n. 1551/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d' applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 21/06/1980 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0135
REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/80 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1980 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 338/80 (4), ogni immissione in libera pratica di oli d'oliva, esclusi gli oli d'oliva vergini commestibili e gli oli raffinati presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 5 litri, è subordinata alla costituzione di una cauzione; considerando che la recente esperienza ha messo in luce uno sviluppo anormale delle importazioni degli oli d'oliva commestibili e degli oli d'oliva raffinati presentati in imballaggi di contenuto inferiore o pari a 5 litri; che sussiste il rischio che i suddetti oli non siano immessi in consumo direttamente come tali ma vengano sottoposti ad un ricondizionamento per beneficiare dell'aiuto al consumo; che, per limitare tale rischio, sarebbe opportuno ridurre, per un periodo limitato, la capacità degli imballaggi che possono beneficiare dell'esenzione dalla costituzione della cauzione; considerando che il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/79 (6), prevede le indicazioni che debbono figurare nella casella 12 del titolo d'importazione; che è opportuno, in conseguenza della modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, adattare tali indicazioni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 557/79 è modificato come segue: 1. All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, nel periodo dal 4 luglio 1980 al 31 ottobre 1980 sono esentati dalla costituzione della cauzione solamente gli oli d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 litro ». 2. All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « oppure e) quando sia stato dimostrato, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che l'olio della sottovoce 15.07 A I a) e 15.07 A II della tariffa doganale comune e importato durante il periodo dal 4 luglio 1980 al 31 ottobre 1980, in imballaggi immediati superiori a 1 litro e inferiori o eguali a 5 litri, è stato acquistato allo stato nell'imballaggio originario dai commercianti al dettaglio dello Stato membro dove il prodotto è stato messo in libera pratica ». Articolo 2 Nel regolamento (CEE) n. 2041/75 viene inserito il seguente articolo 2 ter: « Articolo 2 ter: 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 bis, la domanda di titolo di importazione concernente i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, presentata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 193/75 nel periodo dal 28 giugno 1980 al 31 ottobre 1980, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 2. 2. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo recano nella casella 12 una delle seguenti menzioni: "Importazione alla rinfusa o in imballaggi immediati superiori a 1 litro"; "Importation en vrac ou en emballages immédiats supérieurs à 1 litre"; "Indforsel uemballeret eller i indre emballager pa over 1 liter"; "Einfuhr lose oder in ubmittelbaren Umschliessungen von mehr als 1 Liter"; "Importation in bulk or in immediate containers of more than 1 Litre"; "Invoer overpakt of in onmiddellijke verpakkingen van meer dan 1 liter"; oppure: "Importazione in imballaggi immediati inferiori o uguali a 1 litro"; "Importation en emballages immédiats supérieurs ou égaux à 1 litre"; "Indforsel i indre emballager pa hojst 1 liter"; "Einfuhr in ubmittelbaren Umschliessungen von hoechstens 1 Liter"; "Importation in immediate containers of 1 Litre or less"; "Invoer in onmiddellijke verpakkingen van ten hoogste 1 liter". Il titolo è valido solamente per il prodotto così presentato ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.(3) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 13.(4) GU n. L 37 del 14. 2. 1980, pag. 19.(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.(6) GU n. L 180 del 7. 7. 1979, pag. 12.