31980R1381

Regolamento (CEE) n. 1381/80 della Commissione, del 5 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1980/1981

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 05/06/1980 pag. 0059 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0127


REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/80 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1364/80 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nella campagna lattiera 1980/1981 è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte valido per detta campagna;

considerando che è necessario sostituire gli importi che figurano all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità d'applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1362/79 (4);

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, viene riscosso dai produttori di talune zone un tasso ridotto del prelievo, entro i limiti di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore; che gli importi di tale prelievo ridotto e le modalità della sua riscossione devono esser precisati;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1079/77 spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie per stabilire la situazione geografica delle aziende interessate dal prelievo ridotto; che è pertanto opportuno prevedere una disposizione particolare che consenta l'attuazione di tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. Nella campagna lattiera 1980/1981, l'importo del prelievo è:

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4452 ECU;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,3339 ECU

per 100 chilogrammi di latte di vacca.

2. Il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b), è riscosso sui quantitativi di latte consegnati a partire dall'inizio della campagna lattiera in questione da un produttore la cui azienda è situata in una delle regioni indicate all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, a concorrenza del quantitativo limite di 60 000 chilogrammi, mentre il tasso generale di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai quantitativi consegnati oltre tale limite nel periodo restante della campagna in questione.

3. Qualora le consegne di latte pagate al produttore si no espresse in litri, la conversione in chilogrammi è effettuata mediante applicazione del coefficiente 1,03.

4. Gli acquirenti del latte indicano separatamente, nella contabilità di pagamento di ogni produttore, l'importo delle trattenute effettuate a titolo di prelievo di corresponsabilità, operando una distinzione, per le aziende di cui al paragrafo 2, tra l'importo trattenuto a titolo del tasso ridotto del prelievo e, dopo che sia stato superato il quantitativo annuo limite, l'importo trattenuto a titolo del tasso generale del prelievo ».

2. All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini « aziende situate in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 » sono sostituiti da « aziende situate in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e/o paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77 ».

3. All'articolo 3, il paragrafo 3 è completato dal seguente comma:

« Qualora l'acquirente abbia acquistato, nel periodo considerato, latte proveniente da aziende situate in una zona di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, la dichiarazione di cui al primo comma, lettera a), indica separatamente il quantitativo di latte consegnato da tali aziende ed al quale è stato applicato il tasso ridotto del prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ».

4. All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Tuttavia, per quanto riguarda gli acquirenti soggetti alle disposizioni del paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono consentire che sia considerato come un solo periodo ai sensi del paragrafo 3, primo comma, un periodo di tre mesi o di dodici settimane a decorrere dal 1o giugno 1980 ».

5. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Nella campagna lattiera 1980/1981, l'importo del prelievo è:

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4897 ECU;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,3673 ECU

per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica per analogia alla riscossione del tasso ridotto di cui alla lettera b) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.(2) Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.(4) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 22.