Regolamento (CEE) n. 797/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 01/04/1980 pag. 0039 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0205
REGOLAMENTO (CEE) N. 797/80 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1980 recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafi 2 e 4, considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1439/76 (4), prevede che, se nel corso del periodo compreso tra: - il giorno di presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata di una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, ovvero - il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se trattasi di una restituzione fissata a mezzo di gara, e il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica dei prezzi dello zucchero o del melasso fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione; considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (5), i prelievi all'esportazione possono essere ugualmente fissati in anticipo ; che pertanto è necessario estendere a tali prelievi la possibilità contemplata dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68; considerando che è da prevedersi un aumento dei prezzi dello zucchero e del contributo di magazzinaggio a decorrere dal 1º luglio 1980 e che un certo numero di titoli di esportazione, richiesti prima di tale data con fissazione anticipata di una restituzione o di un prelievo all'esportazione, saranno utilizzati soltanto dopo detta data ; che risulta che gli esportatori, si trovano nell'impossibilità di assicurarsi fin d'ora zucchero disponibile ai prezzi della campagna saccarifera in corso, per consegne a decorrere dal 1º luglio 1980 ; che pertanto occorre avvalersi della possibilità di adeguare le restituzioni e i prelievi all'esportazione di zucchero fissati in anticipo anteriormente al 1º luglio 1980 e per la cui esportazione le formalità doganali sono state espletate successivamente a tale data ; che tale adeguamento sarà effettuato in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero, valido per la campagna saccarifera 1979/1980, e quello valido per la campagna saccarifera 1980/1981, previa maggiorazione per ciascuno di tali prezzi del contributo di magazzinaggio in causa; considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 (7), dispone che il tasso della restituzione in regime di fissazione anticipata è adeguato secondo le stesse norme applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati come tali ; che in tal caso si deve dunque prevedere l'adeguamento considerato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo anteriormente al 1º luglio 1980 per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento ed esportati a decorrere da tale data, su richiesta dell'interessato, sono adeguati conformente al paragrafo 2, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68. (1)GU n. L 359 del 31.12.1974, pag. 1. (2)GU n. L 170 del 28.3.1978, pag. 1. (3)GU n. L 143 del 25.6.1968, pag. 6. (4)GU n. L 167 del 26.6.1976, pag. 13. (5)GU n. L 61 del 6.3.1980, pag. 18. (6)GU n. L 289 del 27.12.1972, pag. 13. (7)GU n. L 94 dell'8.4.1978, pag. 7. 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione è diminuito della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento per la zona più eccedentaria del prodotto in causa applicabile a decorrere dal 1º luglio 1980 e il prezzo d'intervento dello stesso prodotto in vigore il 30 giugno 1980 per la stessa zona. Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del contributo di magazzinaggio corrispondente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74. Nel caso di zucchero greggio, allorquando la relativa resa differisce da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 (1), l'importo dell'adeguamento è adattato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 (2). Articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ugualmente nel caso dei prodotti di cui all'allegato esportati sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 2682/72. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1)GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 3. (2)GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 42. ALLEGATO >PIC FILE= "T0014375">