31980R0336

Regolamento (CEE) n. 336/80 della Commissione, del 13 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 per quanto concerne l' importo della cauzione richiesta nel quadro degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 14/02/1980 pag. 0017 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0225


REGOLAMENTO (CEE) N. 336/80 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 per quanto concerne l'importo della cauzione richiesta nel quadro degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 (6), dispone all'articolo 12 la costituzione di una cauzione ai fini di una applicazione corretta del sistema degli importi differenziali;

considerando che attualmente i prezzi dei semi di colza e di ravizzone si situano ad un livello tale che è opportuno aumentare gli importi della detta cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2300/73, la cifra di 3 unità di conto è sostituita dalla cifra di 6 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.