31980R0203

Regolamento (CEE) n. 203/80 della Commissione, del 30 gennaio 1980, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 31/01/1980 pag. 0018 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0199
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0197


REGOLAMENTO (CEE) N. 203/80 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1980 recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2188/79 (4), stabilisce, fra l'altro, all'articolo 2 che qualsiasi esportazione di burro è soggetta alla presentazione di un titolo, e all'articolo 3, paragrafo 3, che i titoli di esportazione per il burro, comportanti la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari;

considerando che, nell'attuale situazione, è necessario estendere l'applicazione di queste norme specifiche al butteroil e al latte scremato in polvere, per seguire più da vicino anche l'evoluzione delle esportazioni di questi prodotti; che è peraltro opportuno prolungare il termine per il rilascio del titolo, di cui al predetto articolo 3, paragrafo 3, da tre a cinque giorni lavorativi e di precisare, in tal caso, il giorno a decorrere dal quale deve essere computata la durata di validità del titolo;

considerando che, per quanto attiene alle comunicazioni che gli Stati membri devono fornire in materia, occorre adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2188/79;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Inoltre, se la restituzione non viene prefissata, l'esportazione fuori della Comunità dei prodotti delle sottovoci 04.02 A II b) 1 e 04.02 B I b) 2 aa) nonché della voce 04.03 della tariffa doganale comune, è parimenti soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione ».

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 3. I titoli d'esportazione per i prodotti delle sottovoci 04.02 A II b) 1 e 04.02 B I b) 2 aa) nonché della voce 04.03 della tariffa doganale comune sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari ».

3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto concerne il titolo di esportazione rilasciato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, la durata di validità è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio ».

Articolo 2

All'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 210/69, i termini « titoli di esportazione per il burro della sottovoce 04.03 A » sono sostituiti dai termini « titoli di esportazione per i prodotti delle sottovoci 04.02 A II b) 1 e 04.02 B I b) 2 aa) nonché della voce 04.03 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1980.

Tuttavia, le disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 1 sono applicabili soltanto a decorrere dal 9 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.(4) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 16.(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.