Regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso pið basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 19/01/1980 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0192
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0104
REGOLAMENTO (CEE) N. 109/80 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1980 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (6), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando che, qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77 (8), la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione, applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione è pagata non appena viene fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità; considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2707/78 (10), consentono di pagare la parte della restituzione corrispondente al tasso più basso non appena il prodotto sia stato posto sotto il regime speciale istituito dal regolamento citato; considerando che, nel quadro dei regimi speciali stabiliti con taluni paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione verso questi paesi di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame può essere inferiore, talvolta in misura rilevante, al livello della restituzione normalmente applicata; che può anche accadere che non venga fissata alcuna restituzione; considerando che il tasso più basso della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione; considerando che, per quanto concerne le esportazioni verso gli Stati Uniti, si rilevano casi di non fissazione della restituzione; che occorre anche prevedere un'eccezione, ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, qualora le misure in vigore negli Stati Uniti garantiscano che i prodotti che hanno beneficiato di una restituzione per altre destinazioni non possano esservi importati; che l'esperienza acquisita dimostra che i prodotti in oggetto possono rientrare in questa eccezione per quanto concerne l'applicazione non solo dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75, ma anche dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella sottovoce 01.05 A, 02.02 e 04.05 esportati verso gli Stati Uniti non è presa in considerazione - ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 192/75; - ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, ultimo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/69. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.(7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.(8) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.(9) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.(10) GU n. L 327 del 22. 11. 1978, pag. 5.