Regolamento (CEE) n. 46/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/1980 pag. 0014 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0189
REGOLAMENTO (CEE) N. 46/80 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4, considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79 della Commissione (3) sono indicati i prodotti per i quali possono essere concesse le restituzioni; che fra questi prodotti i vini da tavola rossi del tipo R III sono esclusi dal beneficio delle restituzioni; che, a causa della loro stretta relazione economica con i vini da tavola rossi del tipo R III e per evitare difficoltà d'interpretazione, occorre escludere esplicitamente dal beneficio delle restituzioni i vini da tavola rosati provenienti dai vitigni del tipo « Portugieser »; che è pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79, nella seconda casella della colonna intitolata « Designazione delle merci » dopo le parole « diverso dal vino da tavola del tipo R III » vengono inserite le parole « e dal vino da tavola rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1979. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.(3) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 48.