Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0074 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 3 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (80/1273/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, considerando che la direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1), è stata adottata dopo la firma del trattato di adesione del 1979; considerando che, a seguito dell'adesione della Grecia, è necessario apportare alcuni adattamenti alla citata direttiva per assicurarne l'applicazione uniforme da parte della Grecia e degli altri Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 1 sono aggiunte le parole seguenti: «in Grecia: Maia». 2. All'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: «J. in Grecia: - il ptychio maias, certificato conforme dal ministero dei servizi sociali; - il ptychio Anoteras Scholis Stelechon Ygeias kai Koinonikis Pronoias, Tmimatos Maion, rilasciato dal Katee». Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 80/154/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.