31980L1273

Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0074 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 3 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0125


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 80/154/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(80/1273/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

considerando che la direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1), è stata adottata dopo la firma del trattato di adesione del 1979;

considerando che, a seguito dell'adesione della Grecia, è necessario apportare alcuni adattamenti alla citata direttiva per assicurarne l'applicazione uniforme da parte della Grecia e degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1 sono aggiunte le parole seguenti:

«in Grecia:

Maia».

2. All'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«J. in Grecia:

- il ptychio maias, certificato conforme dal ministero dei servizi sociali;

- il ptychio Anoteras Scholis Stelechon Ygeias kai Koinonikis Pronoias, Tmimatos Maion, rilasciato dal Katee».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 80/154/CEE.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.