31980L0781

Direttiva 80/781/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 30/08/1980 pag. 0057 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0065


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (80/781/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2).

considerando che, per migliorare la protezione della popolazione ed in particolare di coloro che per lavoro o svago sono frequentemente a contatto con preparati a base di solventi pericolosi, è necessario estendere il campo di applicazione della direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (3);

considerando che in futuro la direttiva sarà valida non solo per le miscele tra solventi, ma anche per miscele di solventi con altre sostanze non pericolose, quando dette miscele sono destinate ad essere impiegate come solventi ; che inoltre nel campo di applicazione saranno inclusi i solventi corrosivi, irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili;

considerando che è opportuno delimitare in modo più preciso il campo di applicazione della presente direttiva rispetto ad altre direttive concernenti prodotti che pure contengono solventi;

considerando inoltre che le disposizioni relative alle indicazioni da apporre sull'etichetta, alle sue dimensioni e all'attribuzione dei singoli simboli di pericolo devono essere armonizzate con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (5);

considerando che l'allegato della direttiva 73/173/CEE sarà modificato e completato secondo la procedura di cui all'articolo 10 di tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 10 della direttiva 73/173/CEE sono sostituiti dai seguenti articoli:

«Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda: - la classificazione,

- l'imballaggio,

- l'etichettatura

dei seguenti preparati immessi sul mercato negli Stati membri della Comunità e considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 2: a) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che contengono soltanto sostanze riportate nell'allegato, comprese quelle che contengono impurezze o additivi come definiti all'articolo 2, paragrafo 5;

b) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che, oltre alle sostanze riportate nell'allegato, contengono sostanze liquide classificate come estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 (qui di seguito denominata "direttiva del 27 giugno 1967") e/o sostanze non pericolose ai sensi dello stesso articolo della suddetta direttiva. (1)GU n. C 182 del 31.7.1978, pag. 62. (2)GU n. C 269 del 13.11.1978, pag. 35. (3)GU n. L 189 dell'11.7.1973, pag. 7. (4)GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. (5)GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10.

2. La presente direttiva non si applica ai preparati cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1).

3. La presente direttiva non si applica neppure: a) ai medicinali, agli stupefacenti, ai preparati radioattivi, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali;

b) agli additivi per le derrate alimentari e per gli alimenti per animali, ai concimi, agli antiparassitari e alle pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e prodotti affini, qualora siano in vigore direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di tali preparati, salvo il caso in cui tali direttive si riferiscono espressamente alla presente;

c) al trasporto dei preparati pericolosi (solventi) per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

d) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;

e) ai preparati pericolosi esportati in paesi terzi;

f) ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di trasformazioni;

g) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui e che sono disciplinate dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai residui (2) e dalla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai residui tossici e pericolosi (3).

4. Gli articoli da 4 a 6 della presente direttiva non si applicano ai recipienti che contengono gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione, fatta eccezione per gli aerosol definiti nell'articolo 2 della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (4).

5. Per questa direttiva sono valide le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967, ad eccezione di quelle riportate nel paragrafo 1, lettere c) e d), e nel paragrafo 2, lettera k).

Articolo 2

1. Le sostanze pericolose ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967, utilizzate come solventi, sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato.

Le sostanze molto tossiche e tossiche figurano nella classe I, le sostanze nocive nella classe II. A ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I1 e un indice di esenzione I2 che figurano nella tabella seguente: >PIC FILE= "T0013755">

2. Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I1 è superiore a 500, cioè >PIC FILE= "T0013756">

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato,

I1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza.

3. Sono considerati nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato: a) se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 2 è inferiore o pari a 500, cioè >PIC FILE= "T0013757">

e

b) se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze (1)GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 169. (2)GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39. (3)GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43. (4)GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40. tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è superiore a 100, cioè >PIC FILE= "T0013758">

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato;

I1 e I2 sono gli indici che corrispondono alla classe della sostanza.

4. Non sono classificati come tossici e nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è inferiore o pari a 100, cioè >PIC FILE= "T0013759">

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato e

I2 l'indice corrispondente alla classe della sostanza.

5. Nei preparati soggetti alla presente direttiva le sostanze indicate nell'allegato, siano esse presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in considerazione quando la loro concentrazione in peso è inferiore ai seguenti valori: - 0,2 % per le sostanze della classe I;

- 1 % per le sostanze della classe II o classificate corrosive;

- 2 % per le sostanze classificate irritanti.

Le sostanze che, in quanto impurezze o additivi, non sono riportate nell'allegato della presente direttiva ma figurano nell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 sono considerate come segue: - le sostanze classificate molto tossiche o tossiche come appartenenti alla classe I/a;

- le sostanze classificate nocive come appartenenti alla classe II/a.

6. Sono considerati a) corrosivi:

i preparati che contengono una o più sostanze classificate corrosive nell'allegato, in una concentrazione singola o in una concentrazione totale che superi i limiti fissati nell'allegato stesso;

b) irritanti:

i preparati che contengono una o più sostanze classificate irritanti o corrosive nell'allegato e la cui concentrazione singola o la cui concentrazione totale superi i limiti fissati nell'allegato stesso.

7. Sono considerati estremamente infiammabili:

i preparati allo stato liquido il cui punto di infiammabilità, determinato secondo uno dei metodi di prova descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva del 27 giugno 1967, è inferiore a 0 ºC e il cui punto di ebollizione è al di sotto di 35 ºC.

8. Sono considerati facilmente infiammabili:

i preparati allo stato liquido il cui punto di infiammabilità, determinato secondo uno dei metodi di prova descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva del 27 giugno 1967, è inferiore a 21 ºC.

9. Sono considerati infiammabili:

i preparati allo stato liquido il cui punto di infiammabilità, determinato secondo uno dei metodi di prova di cui sopra, è compreso tra 21 ºC e 55 ºC inclusi.

10. Per i preparati presentati sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni relative ai criteri di infiammabilità di cui ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i preparati pericolosi (solventi) possano essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i preparati pericolosi (solventi) possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio e le loro chiusure sono conformi ai requisiti fissati all'articolo 15 della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i preparati pericolosi, classificati secondo l'articolo 2, possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio è conforme, per quanto riguarda l'etichettatura, ai seguenti requisiti.

2. Ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 2 deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile: a) nome commerciale o designazione del preparato;

b) - nome chimico della sostanza molto tossica o tossica contenuta o delle sostanze molto tossiche o tossiche contenute in percentuale superiore allo 0,2 %, con indicazione della concentrazione in percentuale o dei seguenti intervalli di percentuale: >PIC FILE= "T0013760">

Tuttavia, la menzione del nome chimico della sostanza o delle sostanze e l'indicazione della percentuale non sono necessarie se il preparato non è né tossico né nocivo. - nome chimico della sostanza nociva o delle sostanze nocive contenute in una concentrazione superiore ai seguenti valori:

- per le sostanze della classe II a : 3 % in peso;

- per le sostanze della classe II b : 6 % in peso;

- per le sostanze della classe II e : 10 % in peso;

- per le sostanze della classe II d : 20 % in peso.

Tuttavia, l'indicazione del nome chimico non è necessaria se il preparato non è né tossico né nocivo;

- nome chimico della sostanza corrosiva o delle sostanze corrosive contenute in una concentrazione superiore ai limiti inferiori fissati nell'allegato;

- nome chimico della sostanza o delle sostanze irritanti quando comportano frasi tipo di rischio R 42, R 43 o R 42/43 che figurano nell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 e quando la loro concentrazione è superiore ai limiti fissati nell'allegato;

- indicazione "solventi irritanti" se il preparato contiene sostanze irritanti diverse da quelle definite al trattino precedente in una concentrazione superiore al limite fissato nell'allegato ; tale indicazione non è necessaria se il preparato è già classificato come corrosivo.

Il nome chimico deve essere indicato con una delle denominazioni figuranti nell'elenco dell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967.

Il nome chimico della sostanza o delle sostanze non è necessario se il preparato è unicamente classificato come facilmente infiammabile o infiammabile;

c) nome e indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato;

d) i simboli, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva del 27 giugno 1967, in connessione con l'allegato V e, per i preparati presentati sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE per quanto concerne il pericolo di infiammabilità;

e) la frase o le frasi tipo sui rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato;

f) la frase o le frasi tipo concernenti consigli di prudenza per l'utilizzazione del preparato.

3. Le indicazioni relative ai rischi specifici devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva del 27 giugno 1967 e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta il preparato sul mercato.

Non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo. Se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato.

4. Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza debbono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV della direttiva del 27 giugno 1967 e devono essere fornite dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immetta detto preparato sul mercato. Non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo.

5. L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.

6. Per i preparati irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili, non è necessario ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati nocivi, dello stesso volume, che non sono venduti al dettaglio.

7. L'articolo 2, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, all'etichettatura.

8. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo: - l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli C ed X;

- l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;

- l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O.

9. Se un preparato è classificato contemporaneamente nocivo ed irritante, esso deve essere etichettato come nocivo e le sue proprietà nocive ed irritanti devono essere menzionate con le frasi tipo di rischio adeguate, secondo l'allegato III della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 6

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 5 si trovano su un'etichetta, essa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio

Formato (in millimetri) possibilmente

- inferiore o pari a 3 litri

almeno 52 × 74;

- superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri

almeno 74 × 105;

- superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri

almeno 105 × 148;

- superiore a 500 litri

almeno 148 × 210.

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente altre indicazioni di igiene o di sicurezza.

2. L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porta bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta - e, nel caso previsto dal paragrafo 2, dell'imballaggio - devono essere tali da far risultare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.

4. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato nel loro territorio dei preparati pericolosi, che l'etichettatura sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

5. I requisiti di etichettatura prescritti dalla presente direttiva si considerano soddisfatti: a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati conformemente alla presente direttiva;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto delle sostanze pericolose e conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f).

Per i preparati pericolosi che non escono dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto delle sostanze pericolose.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono permettere: a) che l'etichettatura di cui all'articolo 5 possa essere effettuata in altro modo adeguato sugli imballaggi che sono di dimensioni ridotte o che sono altrimenti inadatti per consentire una etichettatura conforme all'articolo 6, paragrafi 1 e 2;

b) che, in deroga agli articoli 5 e 6, gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, né tossici, possano non recare etichette o possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano tali preparati e i terzi.

2. Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, ai sensi di questa direttiva, l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro costata che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute e che è pertanto necessario effettuare una classificazione o un'etichettatura diverse da quelle previste dalla presente direttiva, detto Stato può vietare nel suo territorio la vendita, l'immissione sul mercato o l'uso di tale preparato per un periodo massimo di sei mesi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione consulta gli Stati membri interessati. Essa esprime poi il suo parere e prende i provvedimenti del caso. Qualora la Commissione ritenga necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 10, il periodo previsto dal paragrafo 1 è prorogato sino all'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 della direttiva del 27 giugno 1967.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21 della direttiva del 27 giugno 1967.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro dodici mesi a decorrere dalla notifica della prima direttiva fondata sull'articolo 10 della direttiva 73/173/CEE, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi mettono in vigore queste disposizioni entro diciotto mesi dalla notifica della prima direttiva fondata sull'articolo 10 della direttiva 73/173/CEE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN