Direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980, recante seconda modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 23/06/1980 pag. 0023 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0205
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0205
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0026
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1980 recante seconda modifica della direttiva 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (80/597/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 74/329/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 78/612/CEE (5), redige un unico elenco di emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti il cui impiego può essere autorizzato dagli Stati membri; considerando che, alla luce delle più recenti cognizioni scientifiche e tecniche, deve essere modificato l'enunciato del riferimento alla cellulosa microcristallina (E 460) riportato all'allegato I della direttiva 78/612/CEE ; che l'impiego della gomma adragante (E 413) deve essere riesaminato dopo un'indagine svolta dalla Commissione; considerando che l'allegato II della direttiva 74/329/CEE indica la denominazione delle sostanze il cui impiego nei prodotti alimentari può essere temporaneamente autorizzato dagli Stati membri; considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 74/329/CEE autorizza tale deroga per un periodo di cinque anni dalla sua notifica; considerando che, alla luce delle più recenti informazioni, scientifiche e tecniche, l'allegato in parola deve essere rivisto ; che pertanto per talune sostanze il periodo di autorizzazione temporanea deve essere prorogato in modo da permettere il completamento di taluni esami tossicologici resi indispensabili dalle esigenze attuali in materia di sicurezza nell'impiego di additivi alimentari; considerando che le altre sostanze per le quali sono state completate le necessarie investigazioni tossicologiche non possono essere accettate a livello comunitario se non sono fissate delle condizioni di impiego e di purezza, ma che il loro impiego può essere autorizzato dagli Stai membri senza limite di tempo; considerando che le cognizioni scientifiche e tecniche sulla gomma Xanthano sono sufficienti per permettere il trasferimento all'allegato I della direttiva 74/329/CEE e che la gomma Ghatti non deve più essere impiegata, ma nondimeno deve essere previsto un periodo di tempo per permettere la vendita dei prodotti alimentari che contengono questa sostanza e che sono già sul mercato; considerando che la Quillaia non rientra più nel campo di applicazione della direttiva 74/329/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 74/329/CEE è modificata nel modo seguente: 1. il testo dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal testo seguente: «2. Tuttavia, per quanto riguarda le sostanze di cui all'allegato I, nn. E 413 e E 440 b), il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, può decidere, entro il 31 dicembre 1982 e previa inchiesta della Commissione, in merito alla loro soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del loro statuto.»; 2. è inserito il testo dell'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'impiego delle sostanze sotto elencate nei prodotti alimentari: (1)GU n. C 115 dell'8.5.1979, pag. 10. (2)GU n. C 4 del 7.1.1980, pag. 64. (3)GU n. C 247 dell'1.10.1979, pag. 1. (4)GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 1. (5)GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 22. Fosfatidi di ammonio, Poliricinoleato di poliglicerolo, Monostearato di sorbitano, Tristearato di sorbitano, Monolaurato di sorbitano, Monoleato di sorbitano, Monopalmitato di sorbitano. 2. Il Consiglio può, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, includere le sostanze di cui al paragrafo 1 nell'allegato I fissando al contempo le loro condizioni di impiego nei prodotti alimentari, purché siano determinati i loro requisiti di purezza conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.»; 3. il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1984 l'impiego, nei prodotti alimentari, delle sostanze elencate nell'allegato II e, fino al 1º aprile 1981, la commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti gomma Ghatti. Tuttavia, per quanto riguarda la gomma Karaya, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, può decidere, entro il 31 dicembre 1980 e previa inchiesta della Commissione, in merito alla sua soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del suo statuto.»; 4. il testo dell'allegato I è modificato nel modo seguente: a) il numero E 460 : cellulosa micro-cristallina è sostituito dal testo seguente: >PIC FILE= "T9001229"> b) è inserito il testo seguente: «E 415 Gomma Xanthano» 5. il testo dell'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 L'articolo 1 ha efficacia a decorrere dal 21 giugno 1979. Articolo 3 Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano la propria legislazione conformemente alle disposizioni che precedono e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata due anni dopo la notifica della presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1980. Per il Consiglio il Presidente G. MARCORA ALLEGATO «ALLEGATO II DENOMINAZIONI Gomma Karaya (sinonimo : gomma sterculia) Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 20) Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 40) Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 60) Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 65) Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 80) Stearato di poliossietilene (8) Stearato di poliossietilene (40) Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-glicerici d'acidi grassi alimentari Esteri misti d'acido lattico e d'acidi grassi alimentari con il glicerolo e il propilen-glicole Diottilsolfosuccinato di sodio»