31980L0390

Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 17/04/1980 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0103


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( 1 ) GU N . C 131 DEL 13 . 12 . 1972 , PAG . 61 .

( 2 ) GU N . C 11 DEL 7 . 2 . 1974 , PAG . 24 .

( 3 ) GU N . C 125 DEL 16 . 10 . 1974 , PAG . 1 .

( 4 ) GU N . L 66 DEL 16 . 3 . 1979 , PAG . 21 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 MARZO 1980 PER IL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI DI REDAZIONE , CONTROLLO E DIFFUSIONE DEL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI ( 80/390/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 54 , PARAGRAFO 3 , LETTERA G ) E L'ARTICOLO 100 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ( 1 ) ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 2 ) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 3 ) ,

CONSIDERANDO CHE L'AMPLIAMENTO , ALLE DIMENSIONI DELLA COMUNITA , DELL'AREA ECONOMICA NELLA QUALE LE IMPRESE DEVONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA IMPLICA UN CORRISPONDENTE AMPLIAMENTO DELLE LORO NECESSITA DI FINANZIAMENTO E DEI MERCATI DI CAPITALI CUI LE IMPRESE DEVONO RICORRERE PER SODDISFARE A TALE FABBISOGNO ; CHE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DELLE BORSE DEGLI STATI MEMBRI DI VALORI MOBILIARI EMESSI DALLE IMPRESE COSTITUISCE UN'IMPORTANTE VIA DI ACCESSO A DETTI MERCATI DI CAPITALI ; CHE INOLTRE , NEL QUADRO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI , SONO STATE ELIMINATE LE RESTRIZIONI DI CAMBIO ALL'ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI IN UNA BORSA DI UN ALTRO STATO MEMBRO ;

CONSIDERANDO CHE , AI FINI DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI ATTUALI E POTENZIALI , NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STATI MEMBRI SI PRESCRIVONO ALLE IMPRESE CHE RICORRONO PUBBLICAMENTE AL RISPARMIO GARANZIE DA PRESENTARE TALVOLTA GIA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E IN OGNI CASO ALL'ATTO DELLA LORO AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA ; CHE QUESTE GARANZIE PRESUPPONGONO INFORMAZIONI ADEGUATE E IL PIU OBIETTIVE POSSIBILE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE E LE CARATTERISTICHE DEI VALORI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE ; CHE LA FORMA NELLA QUALE TALI INFORMAZIONI SONO RICHIESTE E SOLITAMENTE QUELLA DELLA PUBBLICAZIONE DI UN PROSPETTO ;

CONSIDERANDO TUTTAVIA CHE LE GARANZIE RICHIESTE VARIANO DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO , PER QUANTO RIGUARDA SIA IL CONTENUTO E LA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO CHE L'EFFICACIA , LE MODALITA ED IL MOMENTO DEL CONTROLLO DELL'INFORMAZIONE FORNITA ; CHE QUESTE DISPARITA HANNO L'EFFETTO NON SOLO DI RENDERE PIU DIFFICILE ALLE IMPRESE L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE IN BORSE DI VARI STATI MEMBRI , MA ANCHE DI RENDERE DIFFICOLTOSO AGLI INVESTITORI , RESIDENTI IN UN DETERMINATO STATO MEMBRO , L'ACQUISTO DI VALORI QUOTATI IN BORSE DI ALTRI STATI MEMBRI E PERTANTO DI INTRALCIARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E GLI IMPIEGHI DEI CAPITALI DA PARTE DEGLI INVESTITORI IN TUTTA LA COMUNITA ;

CONSIDERANDO CHE OCCORRE ELIMINARE QUESTE DISPARITA , COORDINANDO LE REGOLAMENTAZIONI , SENZA PERALTRO DOVERLE UNIFORMARE COMPLETAMENTE , ALLO SCOPO DI RENDERE SUFFICIENTEMENTE EQUIVALENTI LE GARANZIE RICHIESTE IN CIASCUNO STATO MEMBRO PER UN'INFORMAZIONE ADEGUATA E IL PIU OBIETTIVA POSSIBILE DEI PORTATORI ATTUALI E POTENZIALI DI VALORI MOBILIARI ; CHE TUTTAVIA , DATO L'ATTUALE STATO DI AVANZAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI NELLA COMUNITA E IL FATTO CHE ANCORA NON ESISTE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI UN MECCANISMO DI CONTROLLO CHE INTERVENGA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEI VALORI MOBILIARI , APPARE SUFFICIENTE LIMITARE PER ORA IL COORDINAMENTO ALL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI ;

CONSIDERANDO CHE QUESTO COORDINAMENTO DEVE APPLICARSI AI VALORI MOBILIARI INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA EMITTENTE ; CHE PERTANTO , NELLA MISURA IN CUI LA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICA AD ORGANISMI NON CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 58 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO ED ESULA DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 54 , PARAGRAFO 3 , LETTERA G ) , ESSA DEVE FONDARSI ALTRESI SULL'ARTICOLO 100 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

1 . LA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICA AI VALORI MOBILIARI CHE SONO OGGETTO DI UNA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI SITUATA OD OPERANTE IN UNO STATO MEMBRO .

2 . LA PRESENTE DIRETTIVA NON SI APPLICA :

- ALLE QUOTE EMESSE DAGLI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO DIVERSO DA QUELLO CHIUSO ,

- AI VALORI MOBILIARI EMESSI DA UNO STATO O DAI SUOI ENTI LOCALI .

ARTICOLO 2

PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI INTENDONO PER :

A ) ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DI TIPO DIVERSO DA QUELLO CHIUSO : I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E LE SOCIETA DI INVESTIMENTO :

- AVENTI PER OGGETTO L'INVESTIMENTO COLLETTIVO DI CAPITALI RACCOLTI PRESSO IL PUBBLICO ED IL CUI FUNZIONAMENTO SIA SOGGETTO AL PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE DEI RISCHI , E

- LE CUI QUOTE SIANO , SU RICHIESTA DEI PORTATORI , RISCATTATE O RIMBORSATE , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , A CARICO DEL PATRIMONIO DI TALI ORGANISMI . E ASSIMILATO A TALE RISCATTO O RIMBORSO OGNI INTERVENTO DA PARTE DI UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO AFFINCHE IL VALORE DELLE PROPRIE QUOTE IN BORSA NON SI SCOSTI SENSIBILMENTE DAL LORO VALORE NETTO D'INVENTARIO ;

B ) QUOTE DI UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO : I VALORI MOBILIARI EMESSI DA UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN RAPPRESENTANZA DEI DIRITTI DEI PARTECIPANTI SUL PATRIMONIO DI TALE ORGANISMO ;

C ) EMITTENTI : LE SOCIETA E LE ALTRE PERSONE GIURIDICHE E QUALSIASI IMPRESA I CUI VALORI MOBILIARI FORMANO OGGETTO DI UNA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI ;

D ) IMPORTO NETTO DEL VOLUME D'AFFARI : L'IMPORTO PROVENIENTE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RIENTRANTI NELLE ATTIVITA ORDINARIE DELL'IMPRESA , DIMINUITI DEGLI SCONTI CONCESSI SULLE VENDITE , NONCHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DELLE ALTRE IMPOSTE DIRETTAMENTE CONNESSE CON IL VOLUME D'AFFARI ;

E ) ENTI CREDITIZI : LE IMPRESE LA CUI ATTIVITA CONSISTE NEL RICEVERE DAL PUBBLICO DEPOSITI O ALTRI FONDI RIMBORSABILI E NEL CONCEDERE CREDITI PER PROPRIO CONTO ;

F ) PARTECIPAZIONE : I DIRITTI SUL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE , RAPPRESENTATI O NO DA TITOLI , I QUALI , PONENDO IN ESSERE UN LEGAME DUREVOLE CON ESSE , SONO DESTINATI A CONTRIBUIRE ALL'ATTIVITA DELL'IMPRESA TITOLARE DI TALI DIRITTI ;

G ) CONTI ANNUALI : LO STATO PATRIMONIALE , IL CONTO PROFITTI E PERDITE E L'ALLEGATO . QUESTI DOCUMENTI FORMANO UN TUTTO INSCINDIBILE .

ARTICOLO 3

GLI STATI MEMBRI ASSICURANO CHE L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI , SITUATA OD OPERANTE NEL LORO TERRITORIO , E SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NOTA INFORMATIVA IN APPRESSO DENOMINATA " PROSPETTO " .

ARTICOLO 4

1 . IL PROSPETTO DEVE CONTENERE LE INFORMAZIONI CHE , A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE DELL'EMITTENTE E DEI VALORI MOBILIARI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , SONO NECESSARIE AFFINCHE GLI INVESTITORI ED I LORO CONSIGLIERI FINANZIARI POSSANO GIUDICARE CON FONDATEZZA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA , I RISULTATI E LE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE , NONCHE I DIRITTI CONNESSI CON I VALORI MOBILIARI STESSI .

2 . GLI STATI MEMBRI ASSICURANO CHE L'OBBLIGO DI CUI AL PARAGRAFO 1 INCOMBE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO PREVISTI ALLA RUBRICA 1.1 DEGLI SCHEMI A E B , DI CUI ALL'ALLEGATO .

ARTICOLO 5

1 . FATTO SALVO L'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 , GLI STATI MEMBRI ASSICURANO CHE , CON RISERVA DELLE FACOLTA DI DEROGA PREVISTE AGLI ARTICOLI 6 E 7 , IL PROSPETTO CONTIENE , IN UNA FORMA CHE NE RENDE L'ANALISI E LA COMPRENSIONE QUANTO PIU AGEVOLI POSSIBILE , ALMENO LE INFORMAZIONI PREVISTE NEGLI SCHEMI A , B O C , A SECONDA CHE SI TRATTI RISPETTIVAMENTE DI AZIONI , DI OBBLIGAZIONI O DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI .

2 . NEI CASI PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 8 A 17 , IL PROSPETTO DEVE ESSERE ELABORATO SECONDO LE INDICAZIONI IVI PRECISATE , CON RISERVA DELLE FACOLTA DI DEROGA PREVISTE AGLI ARTICOLI 6 E 7 .

3 . QUALORA TALUNE RUBRICHE , CONTENUTE NEGLI SCHEMI A , B E C , SI RIVELINO INADEGUATE ALL'ATTIVITA O ALLA FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE , SI DOVRA ELABORARE , MEDIANTE ADATTAMENTO DELLE RUBRICHE IN QUESTIONE , UN PROSPETTO CHE CONTENGA INFORMAZIONI EQUIVALENTI .

ARTICOLO 6

GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSENTIRE ALLE AUTORITA INCARICATE DEL CONTROLLO DEL PROSPETTO IN CONFORMITA DELLA PRESENTE DIRETTIVA , QUI DI SEGUITO DENOMINATE " AUTORITA COMPETENTI " , DI PREVEDERE LA DISPENSA PARZIALE O TOTALE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE IL PROSPETTO NEI SEGUENTI CASI :

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA :

A ) VALORI CHE SONO STATI OGGETTO DI UN'EMISSIONE PUBBLICA ; OPPURE

B ) VALORI EMESSI IN OCCASIONE DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI CAMBIO ; OPPURE

C ) VALORI EMESSI IN OCCASIONE DI UN'OPERAZIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA , OVVERO COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA , DI SCISSIONE DI SOCIETA , DI CONFERIMENTO DELLA TOTALITA , OVVERO DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DI UN'IMPRESA , O COME CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTI NON IN CONTANTI ,

E ALLORCHE , AL MASSIMO DODICI MESI PRIMA DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI DETTI VALORI MOBILIARI , NEL MEDESIMO STATO MEMBRO SIA STATO PUBBLICATO UN DOCUMENTO CONTENENTE , A GIUDIZIO DELLE AUTORITA COMPETENTI , INFORMAZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DEL PROSPETTO DI CUI ALLA PRESENTE DIRETTIVA . INOLTRE DEVONO ESSERE PUBBLICATE TUTTE LE MODIFICHE SIGNIFICATIVE AVVENUTE DOPO L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO IN QUESTIONE . TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE E PRESSO GLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMA , E LE MODIFICHE SUDDETTE DEVONO ESSERE PUBBLICATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 20 , PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 21 , PARAGRAFO 1 ;

2 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA :

A ) AZIONI ASSEGNATE A TITOLO GRATUITO AI TITOLARI DI AZIONI GIA QUOTATE NELLA STESSA BORSA , OPPURE

B ) AZIONI RISULTANTI DALLA CONVERSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O AZIONI CREATE IN SEGUITO AD UNA PERMUTA CONTRO OBBLIGAZIONI PERMUTABILI , SE LE AZIONI DELLA SOCIETA , LE CUI AZIONI SONO OFFERTE IN CONVERSIONE O IN PERMUTA , SONO GIA QUOTATE NELLA STESSA BORSA , OPPURE

C ) AZIONI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CONFERITI DA WARRANTS , SE LA AZIONI DELLA SOCIETA LE CUI AZIONI SONO OFFERTE AI POSSESSORI DI WARRANTS SONO GIA QUOTATE NELLA STESSA BORSA , OVVERO

D ) AZIONI EMESSE IN SOSTITUZIONE DI AZIONI GIA QUOTATE NELLA STESSA BORSA , SENZA CHE L'EMISSIONE DI QUESTE NUOVE AZIONI COMPORTI UN AUMENTO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO DELLA SOCIETA ,

E ALLORCHE LE INFORMAZIONI PREVISTE AL CAPITOLO 2 DELLO SCHEMA A SONO PUBBLICATE IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 20 , PARAGRAFO 1 E DELL'ARTICOLO 21 , PARAGRAFO 1 , PURCHE TALI INFORMAZIONI SIANO APPROPRIATE ;

3 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA :

A ) AZIONI IL CUI NUMERO , IL VALORE STIMATO IN BORSA O IL VALORE NOMINALE OVVERO , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , LA PARITA CONTABILE , SIA INFERIORE AL 10 % DEL NUMERO O DEL VALORE CORRISPONDENTE DELLE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA GIA QUOTATE PRESSO LA STESSA BORSA , OPPURE

B ) OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETA ED ALTRE PERSONE GIURIDICHE DI UNO STATO MEMBRO :

- CHE BENEFICIANO , PER L'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA , DI UN MONOPOLIO DI STATO

- E CHE SONO CREATE O DISCIPLINATE DA O IN VIRTU DI UNA LEGGE SPECIALE , O I CUI PRESTITI BENEFICIANO DELLA GARANZIA INCONDIZIONATA ED IRREVOCABILE DI UNO STATO MEMBRO O DI UNO DEI SUOI STATI FEDERATI , OPPURE

C ) OBBLIGAZIONI EMESSE DA PERSONE GIURIDICHE DI UNO STATO MEMBRO , DIVERSE DALLA SOCIETA :

- CHE SONO CREATE IN VIRTU DI UNA LEGGE SPECIALE :

- E LE CUI ATTIVITA SONO DISCIPLINATE DA TALE LEGGE E CONSISTONO ESCLUSIVAMENTE :

I ) NEL RACCOGLIERE FONDI SOTTO IL CONTROLLO DELLA PUBBLICA AUTORITA , MEDIANTE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI , E

II ) NEL FINANZIARE ATTIVITA DI PRODUZIONE CON I MEZZI DA ESSE RACCOLTI E CON QUELLI FORNITI DA UNO STATO MEMBRO ,

- E LE CUI OBBLIGAZIONI , IN BASE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , SONO ASSIMILATE , AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE O GARANTITE DALLO STATO , OPPURE

D ) AZIONI ATTRIBUITE AI LAVORATORI , SE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA SONO GIA QUOTATE PRESSO LA STESSA BORSA ; NON SONO CONSIDERATE COME APPARTENENTI A CATEGORIE DIVERSE LE AZIONI CHE SI DISTINGUONO UNICAMENTE PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DI INIZIO DEL GODIMENTO DEI DIVIDENDI , OVVERO

E ) VALORI MOBILIARI GIA AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UN'ALTRA BORSA DELLO STATO MEMBRO , OPPURE

F ) AZIONI EMESSE IN REMUNERAZIONE DELL'ABBANDONO TOTALE O PARZIALE , DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI , DEI LORO DIRITTI STATUTARI SUGLI UTILI , SE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA SONO GIA QUOTATE NELLA STESSA BORSA ; NON SONO CONSIDERATE COME APPARTENENTI A CATEGORIE DIVERSE LE AZIONI CHE SI DISTINGUONO UNICAMENTE PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DI INIZIO DEL GODIMENTO DEI DIVIDENDI , OVVERO

G ) CERTIFICATI SUPPLEMENTARI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI , EMESSI IN CAMBIO DEI VALORI MOBILIARI ORIGINALI , SENZA CHE L'EMISSIONE DI QUESTI NUOVI CERTIFICATI COMPORTI UN AUMENTO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO DELLA SOCIETA E A CONDIZIONE CHE I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI TALI AZIONI SIANO GIA QUOTATI PRESSO LA STESSA BORSA , E ALLORCHE

- NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA A ) , L'EMITTENTE ABBIA SODDISFATTO ALLE CONDIZIONI IMPOSTE DALLE AUTORITA NAZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICITA IN BORSA E ABBIA PRESENTATO CONTI ANNUALI E RELAZIONI ANNUALI E PROVVISORIE , GIUDICATI SUFFICIENTI DA TALI AUTORITA ,

- NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA E ) , SIA GIA STATO PUBBLICATO UN PROSPETTO CONFORME ALLA PRESENTE DIRETTIVA ,

- IN TUTTI I CASI DI CUI ALLE LETTERE DA A ) A G ) , SIANO STATE PUBBLICATE IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 20 , PARAGRAFO 1 E DELL'ARTICOLO 21 , PARAGRAFO 1 , INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL NUMERO E IL TIPO DEI VALORI MOBILIARI DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE E LE CIRCOSTANZE IN CUI SONO STATI EMESSI DETTI VALORI .

ARTICOLO 7

LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPENSARE DALL'INCLUDERE NEL PROSPETTO ALCUNE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA QUALORA RITENGANO :

A ) CHE DETTE INFORMAZIONI PRESENTINO SOLTANTO UN'IMPORTANZA TRASCURABILE E SIANO IRRILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO , DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA , DEI RISULTATI ECONOMICI E DELLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE , OPPURE

B ) CHE LA DIVULGAZIONE DI QUESTE INFORMAZIONI SIA CONTRARIA ALL'INTERESSE PUBBLICO O RECHI ALL'EMITTENTE GRAVE DANNO , SEMPRE CHE IN QUEST'ULTIMO CASO LA MANCANZA DELLA PUBBLICAZIONE NON POSSA INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO SUI FATTI E LE CIRCOSTANZE ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI DI CUI TRATTASI .

SEZIONE II

CONTENUTO DEL PROSPETTO IN ALCUNI CASI PARTICOLARI

ARTICOLO 8

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA AZIONI OFFERTE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE E QUANDO AZIONI DI QUEST'ULTIMA SONO GIA QUOTATE PRESSO LA STESSA BORSA , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPORRE CHE IL PROSPETTO CONTENGA SOLTANTO LE INFORMAZIONI DI CUI ALLO SCHEMA A PREVISTE :

- AL CAPITOLO 1 ,

- AL CAPITOLO 2 ,

- AL CAPITOLO 3 , RUBRICHE 3.1.0 , 3.1.5 , 3.2.0 , 3.2.1 , 3.2.6 , 3.2.7 , 3.2.8 E 3.2.9 ,

- AL CAPITOLO 4 , RUBRICHE 4.2 , 4.4 , 4.5 , 4.7.1 E 4.7.2 ,

- AL CAPITOLO 5 , RUBRICHE 5.1.4 , 5.1.5 E 5.5 ,

- AL CAPITOLO 6 , RUBRICHE 6.1 , 6.2.0 , 6.2.1 , 6.2.2 E 6.2.3 , E

- AL CAPITOLO 7 .

QUANDO LE AZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA SONO RAPPRESENTATE DA CERTIFICATI , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE - CON RISERVA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 16 , PARAGRAFI 2 E 3 - OLTRE ALLE INFORMAZIONI MENZIONATE NEL COMMA SUDDETTO , ALMENO LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA C :

- AL CAPITOLO 1 , RUBRICHE 1.1 , 1.3 , 1.4 , 1.6 E 1.8 , E

- AL CAPITOLO 2 .

2 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI , PERMUTABILI O CON WARRANTS , OFFERTE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE , E QUANDO AZIONI DI QUEST'ULTIMA SONO GIA QUOTATE PRESSO LA STESSA BORSA , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO PREVEDERE CHE IL PROSPETTO CONTENGA SOLTANTO :

- INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA NATURA DELLE AZIONI OFFERTE IN CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE ED I DIRITTI CONNESSI CON TALI AZIONI ,

- LE INFORMAZIONI DI CUI ALLO SCHEMA A , CITATE AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1 , PRIMO COMMA , AD ECCEZIONE DI QUELLE PREVISTE NEL CAPITOLO 2 DI DETTO SCHEMA ,

- LE INFORMAZIONI PREVISTE NEL CAPITOLO 2 DELLO SCHEMA B , E

- LE CONDIZIONI E LE MODALITA DI CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE , NONCHE I CASI IN CUI ESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE .

3 . QUANDO VENGONO PUBBLICATI , IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 20 , I PROSPETTI DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI CONTI ANNUALI RELATIVI ALL'ULTIMO ESERCIZIO .

4 . SE L'EMITTENTE REDIGE CONTEMPORANEAMENTE CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , ENTRAMBI I CONTI DEVONO ESSERE ALLEGATI AL PROSPETTO . TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE ALL'EMITTENTE DI ALLEGARE AL PROSPETTO SOLTANTO I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI , OPPURE SOLTANTO QUELLI CONSOLIDATI , SEMPRECHE I CONTI CHE NON VENGONO ALLEGATI AL PROSPETTO NON CONTENGANO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI IMPORTANTI .

ARTICOLO 9

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA OBBLIGAZIONI DIVERSE DA QUELLE CONVERTIBILI , PERMUTABILI O CON WARRANTS , EMESSE DA UN'IMPRESSA I CUI VALORI MOBILIARI SONO GIA QUOTATI PRESSO LA STESSA BORSA , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPORRE CHE IL PROSPETTO CONTENGA SOLTANTO LE INFORMAZIONI DI CUI ALLO SCHEMA B PREVISTE :

- AL CAPITOLO 1 ,

- AL CAPITOLO 2 ,

- AL CAPITOLO 3 , RUBRICHE 3.1.0 , 3.1.5 , 3.2.0 E 3.2.2 ,

- AL CAPITOLO 4 , RUBRICA 4.3 ,

- AL CAPITOLO 5 , RUBRICHE 5.1.2 , 5.1.3 , 5.1.4 E 5.4 ,

- AL CAPITOLO 6 ,

- AL CAPITOLO 7 .

2 . QUANDO VIENE PUBBLICATO , IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 20 , IL PROSPETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAI CONTI ANNUALI RELATIVI ALL'ULTIMO ESERCIZIO .

3 . SE L'EMITTENTE REDIGE CONTEMPORANEAMENTE CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , ENTRAMBI I CONTI DEBBONO ESSERE ALLEGATI AL PROSPETTO . TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE ALL'EMITTENTE DI ALLEGARE AL PROSPETTO SOLTANTO I CONTI NON CONSOLIDATI , OPPURE SOLTANTO QUELLI CONSOLIDATI , SEMPRECHE I CONTI CHE NON VENGONO ALLEGATI AL PROSPETTO NON CONTENGANO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI IMPORTANTI .

ARTICOLO 10

QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA OBBLIGAZIONI CHE , DATE LE LORO CARATTERISTICHE , SONO ACQUISITE DI NORMA QUASI ESCLUSIVAMENTE DA UNA RISTRETTA CERCHIA DI INVESTITORI PARTICOLARMENTE INFORMATI IN MATERIA DI INVESTIMENTI , E NEGOZIATE TRA GLI STESSI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPENSARE DALL'INCLUDERE NEL PROSPETTO TALUNE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , OVVERO CONSENTIRNE L'INCLUSIONE IN FORMA RIASSUNTIVA , SEMPRECHE TALI INFORMAZIONI NON SIANO SIGNIFICATIVE PER GLI INVESTITORI INTERESSATI .

ARTICOLO 11

1 . PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI EMESSI DA ISTITUTI FINANZIARI , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE :

- ALMENO LE INFORMAZIONI PREVISTE DAGLI SCHEMI A O B , NEI CAPITOLI 1 , 2 , 3 , 5 E 6 , A SECONDA CHE SI TRATTI RISPETTIVAMENTE DI AZIONI O DI OBBLIGAZIONI , E

- INFORMAZIONI ADATTATE ALLE CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI DI CUI TRATTASI ED ALMENO EQUIVALENTI A QUELLE PREVISTE DAGLI SCHEMI A O B , NEI CAPITOLI 4 E 7 , SECONDO LE REGOLE STABILITE IN MATERIA DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O DALLE AUTORITA COMPETENTI .

2 . GLI STATI MEMBRI DETERMINANO GLI ISTITUTI FINANZIARI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO .

3 . IL REGIME PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO PUO ESSERE ESTESO :

- AGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO LE CUI QUOTE NON SONO ESCLUSE DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA DALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , PRIMO TRATTINO ,

- ALLE SOCIETA DI FINANZIAMENTO CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE L'ATTIVITA DI RACCOGLIERE CAPITALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLA LORO SOCIETA MADRE O DI IMPRESE DA ESSA CONTROLLATE O AD ESSA COLLEGATE , E

- ALLE SOCIETA CHE DETENGONO UN PORTAFOGLIO DI VALORI MOBILIARI , DI LICENZE O DI BREVETTI E CHE NON ESERCITANO ATTIVITA DIVERSE DALLA GESTIONE DI TALE PORTAFOGLIO .

ARTICOLO 12

QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA OBBLIGAZIONI EMESSE IN MODO CONTINUO O RIPETUTO DA PARTE DI ENTI CREDITIZI CHE PUBBLICANO REGOLARMENTE I LORO CONTI ANNUALI E CHE , ALL'INTERNO DELLA COMUNITA , SONO ISTITUITI O DISCIPLINATI DA O IN VIRTU DI UNA LEGGE SPECIALE , O SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PUBBLICO AI FINI DELLA TUTELA DEL RISPARMIO , GLI STATI MEMBRI POSSONO PREVEDERE CHE NEL PROSPETTO SIANO RIPORTATE SOLTANTO :

- LE INFORMAZIONI DI CUI ALLO SCHEMA B , RUBRICA 1.1 E AL CAPITOLO 2 , E

- INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI AVVENIMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI VALORI IN QUESTIONE , VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI PUBBLICATI . TALI CONTI DEVONO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO L'EMITTENTE O GLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMA .

ARTICOLO 13

1 . PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE DA UNA PERSONA GIURIDICA , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE :

- PER L'EMITTENTE , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , E

- PER IL GARANTE , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO STESSO SCHEMA , ALLA RUBRICA 1.3 E NEI CAPITOLI DA 3 A 7 .

SE L'EMITTENTE O IL GARANTE E UN ISTITUTO FINANZIARIO , LA PARTE DEL PROSPETTO RELATIVA A QUEST'ULTIMO E REDATTA IN CONFORMITA DEL REGIME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11 , FATTO SALVO IL PRIMO COMMA DEL PRESENTE PARAGRAFO .

2 . QUANDO L'EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE E UNA SOCIETA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 , PARAGRAFO 3 , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE :

- PER L'EMITTENTE , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , NEI CAPITOLI 1 , 2 E 3 E NELLE RUBRICHE DA 5.1.0 A 5.1.5 E 6.1 , E

- PER IL GARANTE , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , ALLA RUBRICA 1.3 E NEI CAPITOLI DA 3 A 7 .

3 . IN CASO DI PLURALITA DEI GARANTI , LE INFORMAZIONI SUDDETTE SONO RICHIESTE A CIASCUNO DI ESSI ; TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE UNA SEMPLIFICAZIONE DI TALI INFORMAZIONI AI FINI DI UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEL PROSPETTO .

4 . NEI CASI DI CUI AI PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , IL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE E PRESSO GLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMA . COPIE DEL CONTRATTO DEVONO ESSERE FORNITE A OGNI INTERESSATO CHE LO RICHIEDA .

ARTICOLO 14

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI , PERMUTABILI O CON WARRANTS , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE :

- INFORMAZIONI SULLA NATURA DELLE AZIONI OFFERTE IN CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE E SUI DIRITTI CONNESSI CON TALI AZIONI ,

- LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA A , ALLA RUBRICA 1.3 E NEI CAPITOLI DA 3 A 7 ,

- LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , CAPITOLO 2 , E

- LE CONDIZIONI E LE MODALITA DI CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE , NONCHE I CASI IN CUI ESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE .

2 . SE L'EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI , PERMUTABILI , O CON WARRANTS , E DIVERSA DALL'EMITTENTE DELLE AZIONI , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE :

- INFORMAZIONI SULLA NATURA DELLE AZIONI OFFERTE IN CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE , E SUI DIRITTI CONNESSI CON TALI AZIONI ,

- PER L'EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B ,

- PER L'EMITTENTE DELLE AZIONI , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA A , ALLA RUBRICA 1.3 E NEI CAPITOLI DA 3 A 7 , E

- LE CONDIZIONI E MODALITA DI CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE , NONCHE I CASI IN CUI ESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE .

TUTTAVIA , SE L'EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI E UNA SOCIETA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 , PARAGRAFO 3 , IL PROSPETTO PUO CONTENERE , PER QUANTO LA CONCERNE , SOLTANTO LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA B , NEI CAPITOLI 1 , 2 E 3 E ALLE RUBRICHE DA 5.1.0 A 5.1.5 E 6.1 .

ARTICOLO 15

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE RIGUARDA VALORI MOBILIARI EMESSI IN OCCASIONE DI UN'OPERAZIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA , OVVERO COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA , O DI SCISSIONE DI SOCIETA , DI CONFERIMENTO DELLA TOTALITA O DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DI UN'IMPRESA , DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI CAMBIO O COME CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTI NON IN CONTANTI , I DOCUMENTI CHE INDICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI TALI OPERAZIONI , NONCHE EVENTUALMENTE IL BILANCIO DI APERTURA , STABILITO PRO FORMA O NO , SE L'EMITTENTE NON HA ANCORA PUBBLICATO I CONTI ANNUALI , DEVONO - FATTO SALVO L'OBBLIGO DI PUBBLICARE IL PROSPETTO - ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE E PRESSO GLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMA .

2 . QUANDO L'OPERAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 HA AVUTO LUOGO DA PIU DI DUE ANNI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPENSARE DALL'OBBLIGO DI CUI AL MEDESIMO PARAGRAFO .

ARTICOLO 16

1 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE SI RIFERISCE A CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI , IL PROSPETTO DEVE CONTENERE , PER QUANTO CONCERNE I CERTIFICATI , LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLO SCHEMA C E , PER QUANTO CONCERNE LE AZIONI RAPPRESENTATE , QUELLE PREVISTE DALLO SCHEMA A .

2 . TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPENSARE L'EMITTENTE DEI CERTIFICATI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA , SE L'EMITTENTE E :

- UN ENTE CREDITIZIO DI UNO STATO MEMBRO , ISTITUITO O DISCIPLINATO DA O IN VIRTU DI UNA LEGGE SPECIALE , OVVERO SOTTOPOSTO A CONTROLLO PUBBLICO AI FINI DELLA TUTELA DEL RISPARMIO ;

- OPPURE UNA SOCIETA CONTROLLATA ALMENO AL 95 % DA UN ENTE CREDITIZIO AI SENSI DEL PRECEDENTE TRATTINO , I CUI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI PORTATORI DI CERTIFICATI SONO GARANTITI INCONDIZIONATAMENTE DA DETTO ENTE , SOGGETTA DI DIRITTO O DI FATTO AL MEDESIMO CONTROLLO DELL'ENTE CREDITIZIO ;

- OPPURE UN " ADMINISTRATIEKANTOOR " , ESISTENTE NEI PAESI BASSI E SOGGETTO , PER IL DEPOSITO DEI TITOLI ORIGINARI , A PARTICOLARI NORME STABILITE DALLE AUTORITA COMPETENTI .

3 . QUANDO I CERTIFICATI SONO EMESSI DA UN ORGANISMO DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O DA UN ISTITUTO AUSILIARIO ISTITUITO DA TALI ORGANISMI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO DISPENSARE QUESTI EMITTENTI DAL PUBBLICARE LE INFORMAZIONI PREVISTE AL CAPITOLO 1 DELLO SCHEMA C .

ARTICOLO 17

1 . QUANDO LE OBBLIGAZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE SONO ASSISTITE , PER IL RIMBORSO DEL CAPITALE PRESTATO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI , DALLA GARANZIA INCONDIZIONATA E IRREVOCABILE DI UNO STATO O DI UNO DEI SUOI STATI FEDERATI , LA LEGISLAZIONE NAZIONALE O LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE UNA SEMPLIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI CAPITOLI 3 E 5 DELLO SCHEMA B .

2 . LA POSSIBILITA DI SEMPLIFICAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1 PUO APPLICARSI ANCHE ALLE SOCIETA CHE SONO ISTITUITE O DISCIPLINATE DA O IN VIRTU DI UNA LEGGE SPECIALE E CHE HANNO LA FACOLTA DI RISCUOTERE TRIBUTI DAI LORO CLIENTI .

SEZIONE III

MODALITA DI CONTROLLO E DI DIFFUSIONE DEL PROSPETTO

ARTICOLO 18

1 . GLI STATI MEMBRI DESIGNANO LA O LE AUTORITA COMPETENTI E NE INFORMANO LA COMMISSIONE , PRECISANDO L'EVENTUALE RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DI TALI AUTORITA . ESSI CURANO INOLTRE L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

2 . IL PROSPETTO NON PUO ESSERE PUBBLICATO PRIMA DI ESSERE STATO APPROVATO DALLE AUTORITA COMPETENTI .

3 . LE AUTORITA COMPETENTI APPROVANO LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO SOLTANTO SE REPUTANO CHE ESSO SODDISFI A TUTTE LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

GLI STATI MEMBRI SI ADOPERANO AFFINCHE LE AUTORITA COMPETENTI SIANO DOTATE DEI POTERI NECESSARI ALL'ADEMPIMENTO DELLE LORO FUNZIONI .

4 . LA PRESENTE DIRETTIVA NON COMPORTA ALCUNA MODIFICA ALLA RESPONSABILITA DELLE AUTORITA COMPETENTI , CHE RESTA DISCIPLINATA ESCLUSIVAMENTE DAL DIRITTO NAZIONALE .

ARTICOLO 19

LE AUTORITA COMPETENTI DECIDONO SE ACCETTARE L'ATTESTAZIONE DEL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI , PREVISTA DAGLI SCHEMI A E B , ALLA RUBRICA 1.3 , E , EVENTUALMENTE , SE RICHIEDERE UN'ATTESTAZIONE SUPPLEMENTARE .

L'ESIGENZA DI UN'ATTESTAZIONE SUPPLEMENTARE DEVE RISULTARE DALL'ESAME DI OGNI SINGOLO CASO . SU RICHIESTA DEL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI E/O DELL'EMITTENTE , LE AUTORITA COMPETENTI DEVONO RENDER LORO NOTI I MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA DI TALE ATTESTAZIONE SUPPLEMENTARE .

ARTICOLO 20

1 . IL PROSPETTO DEVE ESSERE PUBBLICATO :

- O MEDIANTE INSERZIONE IN UNO O PIU GIORNALI A DIFFUSIONE NAZIONALE O A LARGA DIFFUSIONE NELLO STATO MEMBRO IN CUI VIENE CHIESTA L'AMMISSIONE DEI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE ,

- O METTENDO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO UN OPUSCOLO NELLA SEDE DELLA BORSA O DELLE BORSE ALLA CUI QUOTAZIONE UFFICIALE SI CHIEDE L'AMMISSIONE DEI VALORI MOBILIARI , NONCHE NELLA SEDE DELL'EMITTENTE E PRESSO GLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DI QUEST'ULTIMA NELLO STATO MEMBRO IN CUI VIENE CHIESTA L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE .

2 . SI DEVE INOLTRE INSERIRE , IN UNA PUBBLICAZIONE DESIGNATA DALLO STATO MEMBRO IN CUI VIENE CHIESTA L'AMMISSIONE DEI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , IL PROSPETTO COMPLETO OPPURE UNA COMUNICAZIONE CHE PRECISI IL LUOGO IN CUI ESSO E PUBBLICATO E DOVE IL PUBBLICO PUO PROCURARSELO .

ARTICOLO 21

1 . IL PROSPETTO DEVE ESSERE PUBBLICATO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , CHE SARA FISSATO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O DALLE AUTORITA COMPETENTI PRIMA DELLA DATA IN CUI LA QUOTAZIONE UFFICIALE DIVENTA EFFETTIVA .

INOLTRE QUANDO L'AMMISSIONE DEI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE E PRECEDUTA DA UNA CONTRATTAZIONE DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE PREFERENZIALI , CON QUOTAZIONE NEL LISTINO UFFICIALE , IL PROSPETTO DEVE ESSERE PUBBLICATO ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , CHE SARA FISSATO DALLE AUTORITA COMPETENTI PRIMA DELL'APERTURA DI TALE CONTRATTAZIONE .

2 . IN CASI ECCEZIONALI , DEBITAMENTE MOTIVATI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE CHE IL PROSPETTO SIA PUBBLICATO :

- DOPO LA DATA ALLA QUALE LA QUOTAZIONE UFFICIALE DIVENTA EFFETTIVA , QUALORA SI TRATTI DI VALORI MOBILIARI DI UNA CATEGORIA GIA QUOTATA PRESSO LA STESSA BORSA , EMESSI COME CORRISPETTIVO DI APPORTI NON IN CONTANTI ,

- DOPO LA DATA DELL'APERTURA DELLA CONTRATTAZIONE DEI DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE PREFERENZIALI .

3 . QUALORA L'AMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE AVVENGA CONTEMPORANEAMENTE ALLA LORO EMISSIONE PUBBLICA E ALCUNE DELLE CONDIZIONI DI EMISSIONE SIANO FISSATE DEFINITIVAMENTE SOLTANTO ALL'ULTIMO MOMENTO , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO LIMITARSI AD ESIGERE LA PUBBLICAZIONE , ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE , DI UN PROSPETTO CHE NON CONTENGA LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI SUDDETTE , MA CHE PRECISI IN CHE MODO ESSE SARANNO FORNITE . QUESTE ULTIME DEVONO ESSERE PUBBLICATE PRIMA DELLA DATA IN CUI LA QUOTAZIONE UFFICIALE DIVENTA EFFETTIVA , FATTA ECCEZIONE PER LE OBBLIGAZIONI EMESSE IN MODO CONTINUO A PREZZI VARIABILI .

ARTICOLO 22

ALLORCHE UN PROSPETTO E , O DEVE ESSERE , PUBBLICATO IN CONFORMITA DEGLI ARTICOLI 1 E 3 PER L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , GLI ANNUNCI , GLI AVVISI , I MANIFESTI E I DOCUMENTI CHE SI LIMITANO A DAR NOTIZIA DI QUESTA OPERAZIONE E AD INDICARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI DETTI VALORI MOBILIARI , NONCHE TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , DESTINATI AD ESSERE PUBBLICATI DALL'EMITTENTE O PER SUO CONTO , DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALLE AUTORITA COMPETENTI , CHE VALUTANO L'OPPORTUNITA DI SOTTOPORLI O MENO A CONTROLLO PRIMA DELLA LORO PUBBLICAZIONE .

I DOCUMENTI SUDDETTI DEVONO FAR MENZIONE DELL'ESISTENZA DI UN PROSPETTO ED INDICARE DOVE QUESTO E O SARA PUBBLICATO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 20 .

ARTICOLO 23

OGNI FATTO NUOVO SIGNIFICATIVO , TALE DA INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEI VALORI MOBILIARI , CHE SOPRAVVENGA TRA IL MOMENTO IN CUI VIENE STABILITO IL CONTENUTO DEL PROSPETTO E QUELLO IN CUI LA QUOTAZIONE UFFICIALE DIVENTA EFFETTIVA , DEVE FORMARE OGGETTO DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO , CONTROLLATO ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUEST'ULTIMO E PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLE AUTORITA COMPETENTI .

SEZIONE IV

COOPERAZIONE FRA STATI MEMBRI

ARTICOLO 24

1 . QUANDO RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI BORSE SITUATE O OPERANTI IN PIU STATI MEMBRI VENGONO PRESENTATE SIMULTANEAMENTE , O A DATE RAVVICINATE , PER UNO STESSO TITOLO , LE AUTORITA COMPETENTI SI SCAMBIANO INFORMAZIONI E SI ADOPERANO PER COORDINARE AL MASSIMO LE LORO ESIGENZE IN MATERIA DI PROSPETTI , PER EVITARE IL MOLTIPLICARSI DELLE FORMALITA E PER ACCETTARE UN UNICO TESTO PER IL QUALE OCCORRANO EVENTUALMENTE SOLTANTO UNA TRADUZIONE E UN SUPPLEMENTO CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE PROPRIE A CIASCUNO STATO MEMBRO INTERESSATO .

2 . QUANDO LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE E PRESENTATA PER UN VALORE MOBILIARE GIA QUOTATO PRESSO UNA BORSA VALORI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DA MENO DI SEI MESI , LE AUTORITA COMPETENTI A CUI LA RICHIESTA E INDIRIZZATA PRENDONO CONTATTO CON LE AUTORITA COMPETENTI CHE HANNO GIA AMMESSO IL VALORE MOBILIARE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE E DISPENSANO PER QUANTO POSSIBILE L'EMITTENTE DI TALE VALORE DALLA REDAZIONE DI UN NUOVO PROSPETTO , SALVA L'EVENTUALE NECESSITA DI UN AGGIORNAMENTO , DI UNA TRADUZIONE O DI UN SUPPLEMENTO CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE PROPRIE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

ARTICOLO 25

1 . GLI STATI MEMBRI PRESCRIVONO L'OBBLIGO AL SEGRETO D'UFFICIO PER TUTTE LE PERSONE CHE ESERCITANO O HANNO ESERCITATO UN'ATTIVITA PRESSO LE AUTORITA COMPETENTI . IN VIRTU DI QUESTO OBBLIGO , NESSUNA INFORMAZIONE RISERVATA RICEVUTA A TITOLO PROFESSIONALE PUO ESSERE DIVULGATA A QUALSIASI PERSONA O AUTORITA , SE NON IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE .

2 . IL PARAGRAFO 1 NON IMPEDISCE TUTTAVIA ALLE AUTORITA COMPETENTI DEI VARI STATI MEMBRI DI COMUNICARSI LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA . TALI INFORMAZIONI SONO COPERTE DAL SEGRETO PROFESSIONALE CUI SONO TENUTE LE PERSONE CHE ESERCITANO O HANNO ESERCITATO UN'ATTIVITA PRESSO LE AUTORITA COMPETENTI CHE RICEVONO TALI INFORMAZIONI .

SEZIONE V

COMITATO DI CONTATTO

ARTICOLO 26

1 . IL COMITATO DI CONTATTO , ISTITUITO DALL'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA 79/279/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 5 MARZO 1979 , CONCERNENTE IL COORDINAMENTO PER L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI ( 4 ) , HA ANCHE IL COMPITO :

A ) DI AGEVOLARE , FATTI SALVI GLI ARTICOLI 169 E 170 DEL TRATTATO , UN'APPLICAZIONE ARMONIZZATA DELLA DIRETTIVA MEDIANTE REGOLARE CONCERTAZIONE SUI PROBLEMI CONCRETI DELLA SUA APPLICAZIONE PER I QUALI SIANO RITENUTI UTILI DEGLI SCAMBI DI OPINIONI ;

B ) DI AGEVOLARE UNA CONCERTAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI SUI COMPLEMENTI E MIGLIORAMENTI DEL PROSPETTO CHE LE AUTORITA COMPETENTI HANNO FACOLTA DI ESIGERE O DI RACCOMANDARE SUL PIANO NAZIONALE ;

C ) DI CONSIGLIARE , SE NECESSARIO , LA COMMISSIONE SUI COMPLEMENTI O EMENDAMENTI DA APPORTARE ALLA PRESENTE DIRETTIVA .

2 . IL COMITATO DI CONTATTO NON HA IL COMPITO DI VALUTARE LA FONDATEZZA DELLE DECISIONI PRESE NEI SINGOLI CASI DALLE AUTORITA COMPETENTI .

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

1 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO TRENTA MESI A DECORRERE DALLA NOTIFICA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

2 . CON DECORRENZA DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE DIRETTIVA , GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE ESSI ADOTTANO NEL SETTORE DISCIPLINATO DALLA PRESENTE DIRETTIVA .

ARTICOLO 28

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 17 MARZO 1980 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

J . SANTER

ALLEGATO

SCHEMA A

SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

CAPITOLO 1

INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO E ALLA REVISIONE DEI CONTI

1.1 . NOME E QUALIFICA DELLE PERSONE FISICHE O DENOMINAZIONE E SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA DEL PROSPETTO O , EVENTUALMENTE , DI TALUNE PARTI DI ESSO . IN QUEST'ULTIMO CASO , INDICAZIONE DELLE PARTI IN QUESTIONE .

1.2 . DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI CITATI NELLA RUBRICA 1.1 CHE , PER QUANTO A LORO CONOSCENZA E LIMITATAMENTE ALLA PARTE DEL PROSPETTO DI CUI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA , I DATI IN ESSO CONTENUTI RISPONDONO ALLA REALTA E NON VI SONO OMISSIONI CHE POSSANO ALTERARNE LA PORTATA .

1.3 . NOME , INDIRIZZO E QUALIFICA DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI CHE , CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , HANNO VERIFICATO I CONTI ANNUALI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI .

INDICAZIONE CHE I CONTI ANNUALI SONO STATI VERIFICATI . QUALORA LE ATTESTAZIONI DI VERIFICA DEI CONTI ANNUALI SIANO STATE RIFIUTATE DAI REVISORI UFFICIALI O CONTENGANO DELLE RISERVE , IL RIFIUTO O LE RISERVE DEVONO ESSERE RIPRODOTTI INTEGRALMENTE E MOTIVATI .

INDICAZIONI DELLE ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PROSPETTO CHE SONO STATE CONTROLLATE DAI REVISORI DEI CONTI .

CAPITOLO 2

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE E LE AZIONI CHE NE SONO OGGETTO

2.1 . INDICAZIONE SE SI TRATTA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI AZIONI GIA IN CIRCOLAZIONE O DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE AI FINI DEL COLLOCAMENTO TRAMITE LA BORSA .

2.2 . INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE .

2.2.0 . INDICAZIONE DELLE DELIBERE , AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTU DELLE QUALI LE AZIONI SONO STATE O SARANNO CREATE E/O EMESSE .

NATURA E IMPORTO DELL'EMISSIONE .

NUMERO DELLE AZIONI CHE SONO STATE O SARANNO CREATE E/O EMESSE , QUALORA ESSO SIA PRESTABILITO .

2.2.1 . NEL CASO DI AZIONI EMESSE NEL CORSO DI UN'OPERAZIONE DI FUSIONE , DI SCISSIONE , DI CONFERIMENTO DELLA TOTALITA OVVERO DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DI UN'IMPRESA , DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI CAMBIO O COME CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTI NON IN CONTANTI , INDICAZIONE DEI LUOGHI IN CUI SONO ACCESSIBILI AL PUBBLICO I DOCUMENTI CHE INDICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI TALI OPERAZIONI .

2.2.2 . DESCRIZIONE SOMMARIA DEI DIRITTI CONNESSI CON LE AZIONI , IN PARTICOLARE ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO , DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E ALLA PARTECIPAZIONE AL RESIDUO ATTIVO IN CASO DI LIQUIDAZIONE E A QUALUNQUE PRIVILEGIO .

TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI E INDICAZIONE DI CHI TRAE VANTAGGIO DA TALE PRESCRIZIONE .

2.2.3 . TRATTENUTE FISCALI ALL'ORIGINE SUL REDDITO DELLE AZIONI PRELEVATE NEL PAESE D'ORIGINE E/O NEL PAESE DI QUOTAZIONE .

INDICAZIONE SULL'EVENTUALE PRESA A CARICO DELLE TRATTENUTE ALL'ORIGINE DA PARTE DELL'EMITTENTE .

2.2.4 . REGIME CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI ED EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LORO LIBERA NEGOZIABILITA , AD ESEMPIO , CLAUSOLA DI GRADIMENTO .

2.2.5 . DECORRENZA DEL GODIMENTO .

2.2.6 . BORSE PRESSO LE QUALI E O SARA CHIESTA , OPPURE E GIA AVVENUTA , L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE .

2.2.7 . ORGANISMI FINANZIARI CHE , ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , SVOLGONO IL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'EMITTENTE NELLO STATO MEMBRO IN CUI QUESTA AMMISSIONE AVVIENE .

2.3 . QUALORA SIANO PERTINENTI , INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EMISSIONE E IL COLLOCAMENTO PUBBLICI O PRIVATI DELLE AZIONI PER LE QUALI SI CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , QUANDO L'EMISSIONE E IL COLLOCAMENTO HANNO AVUTO LUOGO NEI DODICI MESI PRECEDENTI L'AMMISSIONE .

2.3.0 . INDICAZIONI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'OPZIONE DEGLI AZIONISTI O DELLA LIMITAZIONE O SOPPRESSIONE DI TALE DIRITTO .

INDICAZIONE , SE NECESSARIO , DEI MOTIVI DELLA LIMITAZIONE O DELLA SOPPRESSIONE DI TALE DIRITTO ; IN QUESTI CASI , SE SI TRATTA DI UN'EMISSIONE CONTRO PAGAMENTO IN CONTANTI , GIUSTIFICAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE ; INDICAZIONE DEI BENEFICIARI , QUANDO LA LIMITAZIONE O LA SOPPRESSIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE VA A FAVORE DI PERSONE DETERMINATE .

2.3.1 . AMMONTARE TOTALE DELL'EMISSIONE O DEL COLLOCAMENTO , PUBBLICI O PRIVATI , E NUMERO DELLE AZIONI EMESSE O COLLOCATE , EVENTUALMENTE SUDDIVISE PER CATEGORIA .

2.3.2 . SE L'EMISSIONE O IL COLLOCAMENTO , PUBBLICI O PRIVATI , SONO O SONO STATI FATTI CONTEMPORANEAMENTE SUI MERCATI DI PIU STATI E SE UNA PARTE E O E STATA RISERVATA AD ALCUNI DI ESSI , INDICAZIONE DI TALI PARTI .

2.3.3 . PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE O DI CESSIONE , CON INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , DELLA PARITA CONTABILE O DELL'IMPORTO ASSEGNATO AL CAPITALE , DEL PREMIO DI EMISSIONE ED EVENTUALMENTE DELL'AMMONTARE DELLE SPESE MESSE ESPLICITAMENTE A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE O DELL'ACQUIRENTE .

MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREZZO , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERAZIONE DELLE AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE .

2.3.4 . MODALITA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE O DI SOTTOSCRIZIONE , NEGOZIABILITA DI TALI DIRITTI , SORTE DEI DIRITTI NON ESERCITATI .

2.3.5 . PERIODO DI APERTURA DELLA SOTTOSCRIZIONE O DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI E INDICAZIONE DEGLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEL PUBBLICO .

2.3.6 . MODALITA E TERMINI DI CONSEGNA DELLE AZIONI , EVENTUALE CREAZIONE DI CERTIFICATI PROVVISORI .

2.3.7 . INDICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE , NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE , ASSUMONO O HANNO ASSUNTO A FERMO L'EMISSIONE O NE GARANTISCONO IL BUON ESITO . SE L'ASSUNZIONE A FERMO , O LA GARANZIA , NON RIGUARDANO LA TOTALITA DELL'EMISSIONE , SI DOVRA INDICARE LA QUOTA NON COPERTA .

2.3.8 . INDICAZIONE O STIMA DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO E/O DELL'AMMONTARE PER AZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI EMISSIONE , SPECIFICANDO LE REMUNERAZIONI TOTALI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI , IVI COMPRESA LA COMMISSIONE O LA PROVVIGIONE DI ASSUNZIONE A FERMO , LA COMMISSIONE DI GARANZIA , LA COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO O DI SPORTELLO .

2.3.9 . AMMONTARE NETTO , PER L'EMITTENTE , DEL RICAVATO DELL'EMISSIONE E SUA DESTINAZIONE PREVISTA , AD ESEMPIO FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO O CONSOLIDAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE .

2.4 . INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE DELLE AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE .

2.4.0 . DESCRIZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI SI CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , IN PARTICOLARE NUMERO DELLE AZIONI E VALORE NOMINALE PER AZIONE O , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , PARITA CONTABILE O VALORE NOMINALE GLOBALE , DENOMINAZIONE ESATTA O CATEGORIA , E CEDOLE ANNESSE .

2.4.1 . SE SI TRATTA DI UN COLLOCAMENTO TRAMITE LA BORSA DI AZIONI NON ANCORA IN CIRCOLAZIONE , INDICAZIONE DEL NUMERO DI AZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL MERCATO E DEL LORO VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI VALORE NOMINALE , DELLA LORO PARITA CONTABILE , OVVERO INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE GLOBALE ED EVENTUALMENTE DEL PREZZO MINIMO DI CESSIONE .

2.4.2 . DATE IN CUI LE NUOVE AZIONI SARANNO QUOTATE E CONTRATTATE , SE TALI DATE SONO NOTE .

2.4.3 . SE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA SONO GIA QUOTATE IN UNA O PIU BORSE , INDICAZIONE DELLE BORSE IN QUESTIONE .

2.4.4 . SE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA NON SONO ANCORA AMMESSE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , MA SONO TRATTATE SU UNO O PIU MERCATI REGOLAMENTATI , REGOLARMENTE FUNZIONANTI , RICONOSCIUTI E APERTI , INDICAZIONE DEI MERCATI IN QUESTIONE .

2.4.5 . INDICAZIONE PER L'ULTIMO ESERCIZIO E L'ESERCIZIO IN CORSO :

- DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI CAMBIO FATTE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE ,

- DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI CAMBIO FATTE DALL'EMITTENTE SULLE AZIONI DI UN'ALTRA SOCIETA .

INDICAZIONE PER DETTE OFFERTE DEL PREZZO O DELLE CONDIZIONI DI CAMBIO E DEL RELATIVO RISULTATO .

2.5 . SE CONTEMPORANEAMENTE , O QUASI , ALLA CREAZIONE DI AZIONI CHE SONO OGGETTO DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , VENGONO SOTTOSCRITTE O COLLOCATE PRIVATAMENTE AZIONI DELLA STESSA CATEGORIA O VENGONO CREATE AZIONI DI ALTRE CATEGORIE IN VISTA DEL LORO COLLOCAMENTO PUBBLICO O PRIVATO , SI DEVONO INDICARE LA NATURA DI TALI OPERAZIONI , NONCHE IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DELLE AZIONI CUI ESSE SI RIFERISCONO .

CAPITOLO 3

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL SUO CAPITALE

3.1 . INFORMAZIONI GENERALI SULL'EMITTENTE .

3.1.0 . DENOMINAZIONE , SEDE SOCIALE E SEDE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE , SE E DIVERSA DALLA SEDE SOCIALE .

3.1.1 . DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE QUANDO NON E INDETERMINATA .

3.1.2 . LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE L'EMITTENTE OPERA E FORMA GIURIDICA DA ESSA ADOTTATA NEL QUADRO DI TALE LEGISLAZIONE .

3.1.3 . INDICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLO STATUTO IN CUI ESSO E DESCRITTO .

3.1.4 . INDICAZIONE DEL REGISTRO NEL QUALE L'EMITTENTE E ISCRITTA E SUO NUMERO D'ISCRIZIONE .

3.1.5 . INDICAZIONE DEI LUOGHI IN CUI POSSONO ESSERE CONSULTATI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE , CITATI NEL PROSPETTO .

3.2 . INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CAPITALE .

3.2.0 . AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO , NUMERO E CATEGORIE DI AZIONI CHE LO RAPPRESENTANO , CON INDICAZIONE DELLE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI .

PARTE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO ANCORA DA LIBERARE , CON INDICAZIONE DEL NUMERO O DEL VALORE NOMINALE GLOBALE E DELLA NATURA DELLE AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE , SUDDIVISE , SE DEL CASO , IN BASE AL LORO GRADO DI LIBERAZIONE .

3.2.1 . SE ESISTE UN CAPITALE AUTORIZZATO , MA NON SOTTOSCRITTO , O UN IMPEGNO DI AUMENTO DI CAPITALE , PARTICOLARMENTE NEL CASO DI PRESTITI CONVERTIBILI EMESSI O DI OPZIONI DI SOTTOSCRIZIONI CONCESSE , INDICAZIONE :

- DELL'AMMONTARE DI DETTO CAPITALE AUTORIZZATO O DI DETTO IMPEGNO E DELL'EVENTUALE SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ,

- DELLE CATEGORIE DI BENEFICIARI TITOLARI DI UN DIRITTO DI OPZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI TALI QUOTE SUPPLEMENTARI DI CAPITALE ,

- DELLE CONDIZIONI E MODALITA DI EMISSIONE DELLE AZIONI CORRISPONDENTI A DETTE QUOTE DI CAPITALE .

3.2.2 . SE ESISTONO QUOTE NON RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE , INDICAZIONE DEL LORO NUMERO E DELLE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI .

3.2.3 . IMPORTO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI , PERMUTABILI O CON WARRANTS , CON INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA DI CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE .

3.2.4 . CONDIZIONI PREVISTE DALLO STATUTO PER LA MODIFICA DEL CAPITALE E DEI RISPETTIVI DIRITTI DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AZIONI , SEMPRECHE SIANO PIU RESTRITTIVE DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE .

3.2.5 . DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERAZIONI CHE , DURANTE GLI ULTIMI TRE ANNI , HANNO MODIFICATO L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO E/O IL NUMERO E LE CATEGORIE DI AZIONI CHE LO RAPPRESENTANO .

3.2.6 . INDICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE , SE NOTE ALL'EMITTENTE , CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , ISOLATAMENTE O CONGIUNTAMENTE , ESERCITANO O POSSONO ESERCITARE UN CONTROLLO SULL'EMITTENTE STESSA E INDICAZIONE DELLA FRAZIONE DI CAPITALE DETENUTA CHE DA DIRITTO DI VOTO .

PER CONTROLLO CONGIUNTO SI INTENDE IL CONTROLLO ESERCITATO DA PIU SOCIETA O DA PIU PERSONE CHE HANNO CONCLUSO FRA DI LORO UN ACCORDO CHE PUO INDURLE AD ADOTTARE UNA POLITICA COMUNE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE .

3.2.7 . INDICAZIONE DEGLI AZIONISTI , SE NOTI ALL'EMITTENTE , CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DETENGONO UNA PERCENTUALE DEL SUO CAPITALE , CHE GLI STATI MEMBRI NON POSSONO FISSARE A PIU DEL 20 % .

3.2.8 . SE L'EMITTENTE FA PARTE DI UN GRUPPO DI IMPRESE , DESCRIZIONE SOMMARIA DEL GRUPPO E DEL POSTO CHE ESSA VI OCCUPA .

3.2.9 . NUMERO , VALORE CONTABILE E VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO , PARITA CONTABILE DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISITE E DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALL'EMITTENTE O DA UNA SOCIETA ALLA QUALE ESSA PARTECIPA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN MISURA SUPERIORE AL 50 % , SE TALI AZIONI NON SONO INDICATE SEPARATAMENTE NELLO STATO PATRIMONIALE .

CAPITOLO 4

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA DELL'EMITTENTE

4.1 . PRINCIPALI ATTIVITA DELL'EMITTENTE .

4.1.0 . DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DELL'EMITTENTE CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI VENDUTI E/O DI SERVIZI PRESTATI .

INDICAZIONE DEI NUOVI PRODOTTI E/O DELLE NUOVE ATTIVITA , SE SIGNIFICATIVI .

4.1.1 . RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO NETTO DEL VOLUME D'AFFARI REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA E SECONDO I MERCATI GEOGRAFICI , QUALORA , IN BASE ALL'ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DEI PRODOTTI E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI CORRISPONDENTI ALL'ATTIVITA ORDINARIA DELL'EMITTENTE , TALI CATEGORIE E MERCATI PRESENTINO TRA LORO DIFFERENZE NOTEVOLI .

4.1.2 . IMPORTANZA E UBICAZIONE DEI PRINCIPALI STABILIMENTI DELL'EMITTENTE E INFORMAZIONI SUCCINTE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE . PER STABILIMENTO PRINCIPALE SI INTENDE QUALSIASI STABILIMENTO CHE INTERVENGA PER PIU DEL 10 % NEL VOLUME D'AFFARI O NELLA PRODUZIONE .

4.1.3 . PER LE ATTIVITA MINERARIE , L'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI , LO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE E LE ALTRE ATTIVITA ANALOGHE , QUALORA SIANO RILEVANTI , DESCRIZIONE DEI GIACIMENTI , STIMA DELLE RISERVE ECONOMICAMENTE SFRUTTABILI E DURATA PROBABILE DELLO SFRUTTAMENTO .

INDICAZIONE DELLA DURATA E DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI DI SFRUTTAMENTO , NONCHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL LORO SFRUTTAMENTO .

INDICAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INIZIO DELLO SFRUTTAMENTO .

4.1.4 . QUANDO LE INFORMAZIONI FORNITE CONFORMEMENTE ALLE RUBRICHE DA 4.1.0 A 4.1.3 SONO STATE INFLUENZATE DA EVENTI ECCEZIONALI , NE SARA FATTA MENZIONE .

4.2 . INFORMAZIONI SOMMARIE CIRCA L'EVENTUALE DIPENDENZA DELL'EMITTENTE DA BREVETTI E LICENZE , DA CONTRATTI INDUSTRIALI , COMMERCIALI O FINANZIARI O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE , QUANDO TALI FATTORI HANNO UN'IMPORTANZA FONDAMENTALE PER L'ATTIVITA O LA REDDITIVITA DELLA STESSA .

4.3 . INDICAZIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI RICERCA E DI SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E PROCEDIMENTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI , QUANDO TALI INDICAZIONI SONO SIGNIFICATIVE .

4.4 . INDICAZIONE DI QUALSIASI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O ARBITRALE CHE POSSA AVERE , O ABBIA AVUTO DI RECENTE , RIPERCUSSIONI IMPORTANTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE .

4.5 . INDICAZIONE DI EVENTUALI INTERRUZIONI DI ATTIVITA DELL'EMITTENTE CHE POSSANO AVERE , O ABBIANO AVUTO DI RECENTE , IMPORTANTI RIPERCUSSIONI SULLA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA .

4.6 . CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE E RELATIVA EVOLUZIONE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI , SE TALE EVOLUZIONE E SIGNIFICATIVA , INDICANDO POSSIBILMENTE LA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI ATTIVITA .

4.7 . POLITICA DEGLI INVESTIMENTI .

4.7.0 . DESCRIZIONE QUANTITATIVA DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI , COMPRESI GLI INTERESSI IN ALTRE IMPRESE , QUALI AZIONI , QUOTE , OBBLIGAZIONI , ECC . , EFFETTUATI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI E NEI MESI GIA TRASCORSI DELL'ESERCIZIO IN CORSO .

4.7.1 . INDICAZIONI SUI PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE , ESCLUSI GLI INTERESSI IN VIA DI ACQUISIZIONE IN ALTRE IMPRESE .

RIPARTIZIONE DEL VOLUME DI TALI INVESTIMENTI IN BASE ALLA LORO UBICAZIONE ( NEL PAESE E ALL'ESTERO ) .

FORMA DI FINANZIAMENTO ( AUTOFINANZIAMENTO O MENO ) .

4.7.2 . INDICAZIONI SUI PRINCIPALI INVESTIMENTI FUTURI DELL'EMITTENTE , CHE SIANO GIA STATI OGGETTO DI UN IMPEGNO DEFINITIVO DA PARTE DEI SUOI ORGANI DIRETTIVI , ESCLUSI GLI INTERESSI CHE DOVRANNO ESSERE ACQUISITI IN ALTRE IMPRESE .

CAPITOLO 5

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO , LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

5.1 . CONTI DELL'EMITTENTE .

5.1.0 . STATI PATRIMONIALI E CONTI PROFITTI E PERDITE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI , PREDISPOSTI DAGLI ORGANI DELL'EMITTENTE E PRESENTATI SOTTO FORMA DI TABELLA COMPARATIVA . ALLEGATO DEI CONTI ANNUALI DELL'ULTIMO ESERCIZIO .

AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL PROGETTO DI PROSPETTO PRESSO LE AUTORITA COMPETENTI NON DEVONO ESSERE TRASCORSI PIU DI DICIOTTO MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI PUBBLICATI . IN CASI ECCEZIONALI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO PROROGARE TALE TERMINE .

5.1.1 . SE L'EMITTENTE REDIGE SOLTANTO CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , LI RIPORTA NEL PROSPETTO CONFORMEMENTE ALLA RUBRICA 5.1 .

SE L'EMITTENTE REDIGE CONTEMPORANEAMENTE CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E CONTI ANNUALI CONSOLIDATI ENTRAMBI I CONTI DEBBONO FIGURARE NEL PROSPETTO , CONFORMEMENTE ALLA RUBRICA 5.1.0 . TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE ALL'EMITTENTE DI PRESENTARE SOLTANTO I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI , OPPURE SOLTANTO I CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , SEMPRECHE I CONTI CHE NON VENGONO PRESENTATI NON CONTENGANO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI IMPORTANTI .

5.1.2 . RISULTATI ECONOMICI DELL'ESERCIZIO PER AZIONE DELL'EMITTENTE PROVENIENTI DALLE ATTIVITA ORDINARIE , DOPO LA TASSAZIONE , PER GLI ULTIMI TRE ESERCIZI , QUANDO L'EMITTENTE FA COMPARIRE NEL PROSPETTO I SUOI CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI .

QUANDO L'EMITTENTE FA COMPARIRE NEL PROSPETTO SOLTANTO I CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , ESSA INDICA IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO RIFERITO A CIASCUNA DELLE SUE AZIONI PER GLI ULTIMI TRE ESERCIZI . QUESTA INFORMAZIONE SI AGGIUNGE A QUELLA FORNITA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE , QUALORA L'EMITTENTE FACCIA COMPARIRE NEL PROSPETTO ANCHE I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI .

SE , DURANTE IL SUMMENZIONATO PERIODO DI TRE ESERCIZI , IL NUMERO DI AZIONI DELL'EMITTENTE E STATO MODIFICATO , IN PARTICOLARE A SEGUITO DI UN AUMENTO O DI UNA RIDUZIONE DEL CAPITALE , DI UN RAGGRUPPAMENTO O D'UN FRAZIONAMENTO DELLE AZIONI , I RISULTATI ECONOMICI PER AZIONE , DI CUI AL PRIMO E SECONDO COMMA , SARANNO ADATTATI PER RENDERLI COMPARABILI ; IN TAL CASO , E INDICATA LA FORMULA UTILIZZATA PER L'ADATTAMENTO .

5.1.3 . IMPORTO DEL DIVIDENDO PER AZIONE PER GLI ULTIMI TRE ESERCIZI , ADATTATO , SE NECESSARIO , PER RENDERLO COMPARABILE , CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO NELLA RUBRICA 5.1.2 , TERZO COMMA .

5.1.4 . SE SONO TRASCORSI PIU DI NOVE MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E/O CONSOLIDATI PUBBLICATI , SI DOVRA INSERIRE NEL PROSPETTO , O ALLEGARE AD ESSO , UNA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA RELATIVA PERLOMENO AI PRIMI SEI MESI . SE TALE SITUAZIONE PROVVISORIA NON E STATA VERIFICATA , CIO DOVRA ESSERE INDICATO .

SE L'EMITTENTE REDIGE CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , LE AUTORITA COMPETENTI DECIDONO SE LA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA DEBBA O MENO ESSERE PRESENTATA IN FORMA CONSOLIDATA .

QUALSIASI MODIFICA SIGNIFICATIVA , VERIFICATASI DOPO LA CHIUSURA DELL'ULTIMO ESERCIZIO O DOPO L'ELABORAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA , DEVE ESSERE DESCRITTA IN UNA NOTA INSERITA NEL PROSPETTO O AD ESSO ALLEGATA .

5.1.5 . SE I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI O CONSOLIDATI NON SONO CONFORMI ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE RELATIVE AI CONTI ANNUALI DELLE IMPRESE E SE NON DANNO UN'IMMAGINE FEDELE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E DEI RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE , SI DOVRANNO FORNIRE INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE E/O COMPLEMENTARI .

5.1.6 . TABELLA DELLE FONTI E UTILIZZAZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI .

5.2 . INFORMAZIONI , ELENCATE QUI DI SEGUITO , RIGUARDANTI SINGOLARMENTE LE IMPRESE IN CUI L'EMITTENTE DETIENE UNA FRAZIONE DEL CAPITALE TALE DA AVERE UN'INCIDENZA NOTEVOLE SULLA VALUTAZIONE DEL SUO PATRIMONIO , DELLA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA O DEI SUOI RISULTATI ECONOMICI .

LE INFORMAZIONI SOTTOELENCATE DOVRANNO ESSERE FORNITE IN OGNI CASO PER LE IMPRESE IN CUI L'EMITTENTE DETIENE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA PARTECIPAZIONE , SE IL VALORE CONTABILE DI TALE PARTECIPAZIONE RAPPRESENTA ALMENO IL 10 % DEL PATRIMONIO NETTO O CONTRIBUISCE PER ALMENO IL 10 % AL RISULTATO NETTO DELL'EMITTENTE O , NEL CASO DI UN GRUPPO , ALLORCHE IL VALORE CONTABILE DI QUESTA PARTECIPAZIONE RAPPRESENTA ALMENO IL 10 % DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO O CONTRIBUISCE PER ALMENO IL 10 % AL RISULTATO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO .

LE INFORMAZIONI SOTTOELENCATE POSSONO ESSERE OMESSE PURCHE L'EMITTENTE PROVI CHE LA PARTECIPAZIONE RIVESTE SOLO CARATTERE PROVVISORIO .

PARIMENTI LE INFORMAZIONI PREVISTE ALLE LETTERE E ) E F ) POSSONO ESSERE OMESSE QUALORA L'IMPRESA IN CUI LA PARTECIPAZIONE E DETENUTA NON PUBBLICHI I PROPRI CONTI ANNUALI .

NELL'ATTESA DEL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE LE AUTORITA COMPETENTI A PERMETTERE L'OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA D ) A J ) , SE I CONTI ANNUALI DELLE IMPRESE IN CUI SI DETENGONO PARTECIPAZIONI SONO CONSOLIDATI NEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO , O QUANDO IL VALORE ATTRIBUIBILE ALLA PARTECIPAZIONE SECONDO IL METODO DELL'EQUIVALENZA E PUBBLICATO NEI CONTI ANNUALI , A CONDIZIONE CHE , A GIUDIZIO DELLE AUTORITA COMPETENTI , L'OMISSIONE DI TALI INFORMAZIONI NON SIA TALE DA INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO SU FATTI E CIRCOSTANZE LA CUI CONOSCENZA E ESSENZIALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL TITOLO IN QUESTIONE .

LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE G ) E J ) POSSONO ESSERE OMESSE QUANDO , A GIUDIZIO DELLE AUTORITA COMPETENTI , L'OMISSIONE NON INDUCE IN ERRORE GLI INVESTITORI .

A ) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELL'IMPRESA .

B ) SETTORE DI ATTIVITA .

C ) FRAZIONE DI CAPITALE DETENUTA .

D ) CAPITALE SOTTOSCRITTO .

E ) RISERVE .

F ) RISULTATI ECONOMICI DELL'ULTIMO ESERCIZIO PROVENIENTI DALLE ATTIVITA ORDINARIE , DOPO LA TASSAZIONE .

G ) VALORE AL QUALE L'EMITTENTE CONTABILIZZA LE AZIONI O LE QUOTE DETENUTE .

H ) IMPORTO ANCORA DA LIBERARE SU DETTE AZIONI O QUOTE .

I ) AMMONTARE DEI DIVIDENDI PERCEPITI NELL'ULTIMO ESERCIZIO SULLE AZIONI O QUOTE DETENUTE .

J ) IMPORTO DEI CREDITI E DEI DEBITI DELL'EMITTENTE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA .

5.3 . INFORMAZIONI RIGUARDANTI SINGOLARMENTE LE IMPRESE NON CONTEMPLATE AL PUNTO 5.2 NELLE QUALI L'EMITTENTE DETIENE ALMENO IL 10 % DEL CAPITALE . TALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OMESSE SE LA LORO IMPORTANZA E TRASCURABILE RISPETTO ALL'OGGETTO STABILITO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PRESENTE DIRETTIVA :

A ) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELL'IMPRESA .

B ) FRAZIONE DI CAPITALE DETENUTA .

5.4 . SE IL PROSPETTO COMPRENDE I CONTI ANNUALI CONSOLIDATI :

A ) INDICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO APPLICATI . DETTI PRINCIPI VANNO DESCRITTI IN MODO ESPLICITO QUANDO NELLO STATO MEMBRO NON ESISTE UNA LEGISLAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI ANNUALI , OPPURE QUANDO ESSI NON SONO CONFORMI A TALE LEGISLAZIONE OVVERO AD UN METODO COMUNEMENTE ACCETTATO , IN VIGORE NELLO STATO MEMBRO OVE E SITUATA O OPERA LA BORSA PRESSO CUI SI CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE ;

B ) INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO , QUALORA TALE INFORMAZIONE SIA IMPORTANTE AI FINI DELLA STIME DEL PATRIMONIO , DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O DEI RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE . SARA SUFFICIENTE DISTINGUERE QUESTE IMPRESE CON UN SEGNO GRAFICO NELL'ELENCO DELLE IMPRESE PER LE QUALI SONO PREVISTE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA RUBRICA 5.2 ;

C ) PER CIASCUNA DELLE IMPRESE DI CUI ALLA LETTERA B ) , INDICAZIONE

- DELLA QUOTA DEGLI INTERESSI DELL'INSIEME DEI TERZI , SE I CONTI ANNUALI SONO CONSOLIDATI GLOBALMENTE ;

- DELLA QUOTA DEL CONSOLIDAMENTO CALCOLATA IN BASE AGLI INTERESSI , QUALORA IL CONSOLIDAMENTO SIA STATO EFFETTUATO SU BASE PROPORZIONALE .

5.5 . QUALORA L'EMITTENTE SIA UN'IMPRESA DOMINANTE CHE FORMA UN GRUPPO CON UNA O PIU IMPRESE DIPENDENTI , LE INFORMAZIONI PREVISTE AL CAPITOLO 4 E AL CAPITOLO 7 SARANNO FORNITE SIA PER L'EMITTENTE CHE PER IL GRUPPO .

LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE CHE TALI INFORMAZIONI SIANO FORNITE UNICAMENTE PER L'EMITTENTE , O UNICAMENTE PER IL GRUPPO , PURCHE LE INFORMAZIONI CHE NON VENGONO FORNITE NON SIANO SIGNIFICATIVE .

5.6 . SE DETERMINATE INFORMAZIONI , RICHIESTE AI SENSI DELLO SCHEMA A , SONO CONTENUTE NEI CONTI ANNUALI FORNITI IN VIRTU DEL PRESENTE CAPITOLO , NON E NECESSARIO RIPETERLE .

CAPITOLO 6

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE , LA DIREZIONE E LA VIGILANZA

6.1 . NOME , INDIRIZZO E FUNZIONI PRESSO LA SOCIETA EMITTENTE DELLE SEGUENTI PERSONE , CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DA ESSE ESERCITATE AL DI FUORI DELLA SOCIETA STESSA , ALLORCHE SIANO SIGNIFICATIVE RIGUARDO ALL'EMITTENTE :

A ) MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA ;

B ) SOCI ACCOMANDATARI , SE SI TRATTA DI UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI ;

C ) SOCI FONDATORI , SE SI TRATTA DI UNA SOCIETA FONDATA DA MENO DI CINQUE ANNI .

6.2 . INTERESSI DEI DIRIGENTI NELLA SOCIETA EMITTENTE .

6.2.0 . EMOLUMENTI E VANTAGGI IN NATURA PER L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO , VERSATI A QUALSIASI TITOLO , PER SPESE GENERALI O IN CONTO RIPARTIZIONE , AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA , FERMO RESTANDO CHE TALI IMPORTI SARANNO GLOBALIZZATI PER CIASCUNA CATEGORIA DI ORGANI .

AMMONTARE GLOBALE DEGLI EMOLUMENTI E VANTAGGI IN NATURA , VERSATI ALL'INSIEME DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE DA PARTE DEL COMPLESSO DELLE IMPRESE DA ESSA DIPENDENTI CON CUI FORMA UN GRUPPO .

6.2.1 . NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI DELL'EMITTENTE DETENUTE DALL'INSIEME DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E OPZIONI CONFERITE LORO SULLE AZIONI DELLA STESSA .

6.2.2 . INFORMAZIONI SULLA NATURA E L'ENTITA DEGLI INTERESSI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA IN OPERAZIONI STRAORDINARIE PER IL LORO CARATTERE O LE LORO CONDIZIONI , EFFETTUATE DALL'EMITTENTE DURANTE L'ULTIMO ESERCIZIO E QUELLO IN CORSO , COME AD ESEMPIO ACQUISTI AL DI FUORI DELL'ATTIVITA NORMALE , ACQUISTO O CESSIONE DI ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI . SE TALI OPERAZIONI STRAORDINARIE SONO STATE STIPULATE NEL CORSO DI PRECEDENTI ESERCIZI , MA NON ANCORA CONCLUSE , OCCORRE FORNIRE INFORMAZIONI ANCHE SU TALI OPERAZIONI .

6.2.3 . INDICAZIONE COMPLESSIVA DI TUTTI I PRESTITI ANCORA IN CORSO , CONCESSI DALL'EMITTENTE ALLE PERSONE DI CUI ALLA RUBRICA 6.1 , LETTERA A ) , NONCHE DELLE GARANZIE COSTITUITE DALLA STESSA A LORO FAVORE .

6.3 . INDICAZIONE DEGLI SCHEMI DI COINTERESSENZA DEL PERSONALE AL CAPITALE DELL'EMITTENTE .

CAPITOLO 7

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE E ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

7.1 . SALVO DEROGA CONCESSA DALLE AUTORITA COMPETENTI , INDICAZIONI GENERALI SULL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI DELL'EMITTENTE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI GLI ULTIMI CONTI ANNUALI PUBBLICATI SI RIFERISCONO , IN PARTICOLARE :

- LE TENDENZE PIU SIGNIFICATIVE MANIFESTATESI RECENTEMENTE NELL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE , DELLE VENDITE , DELLE SCORTE E DEL VOLUME DELLE ORDINAZIONI , E

- LE RECENTI TENDENZE MANIFESTATESI NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA .

7.2 . SALVO DEROGA CONCESSA DALLE AUTORITA COMPETENTI , INDICAZIONI SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE ALMENO PER L'ESERCIZIO IN CORSO .

SCHEMA B

SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

CAPITOLO 1

INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO ED ALLA VERIFICA DEI CONTI

1.1 . NOME E QUALIFICA DELLE PERSONE FISICHE O DENOMINAZIONE E SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA DEL PROSPETTO O , EVENTUALMENTE , DI TALUNE PARTI DI ESSO . IN QUEST'ULTIMO CASO , INDICAZIONE DELLE PARTI IN QUESTIONE .

1.2 . DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI CITATI NELLA RUBRICA 1.1 CHE , PER QUANTO A LORO CONOSCENZA E LIMITATAMENTE ALLA PARTE DEL PROSPETTO DI CUI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA , I DATI IN ESSO CONTENUTI RISPONDONO ALLA REALTA E NON VI SONO OMISSIONI CHE POSSANO ALTERARNE LA PORTATA .

1.3 . NOME , INDIRIZZO E QUALIFICA DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI CHE , CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , HANNO VERIFICATO I CONTI ANNUALI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI .

INDICAZIONE CHE I CONTI ANNUALI SONO STATI VERIFICATI . QUALORA LE ATTESTAZIONI DI VERIFICA DEI CONTI ANNUALI SIANO STATE RIFIUTATE DAI REVISORI UFFICIALI O CONTENGANO DELLE RISERVE , IL RIFIUTO O LE RISERVE DEVONO ESSERE RIPRODOTTI INTEGRALMENTE E MOTIVATI .

INDICAZIONE DELLE ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PROSPETTO CHE SONO STATE CONTROLLATE DAI REVISORI DEI CONTI .

CAPITOLO 2

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESTITO E ALL'AMMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE

2.1 . CONDIZIONI DEL PRESTITO .

2.1.0 . IMPORTO NOMINALE DEL PRESTITO ; SE TALE IMPORTO NON E STABILITO , CIO VA INDICATO .

NATURA , NUMERO E NUMERAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E VALORE DEI TAGLI .

2.1.1 . TRANNE CHE PER LE EMISSIONI CONTINUE , PREZZI DI EMISSIONE E DI RIMBORSO E TASSO DI INTERESSE NOMINALE ; SE SONO PREVISTI PIU TASSI D'INTERESSE , INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MODIFICA .

2.1.2 . MODALITA PER LA CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI , DI QUALSIASI NATURA ; METODO DI CALCOLO DI TALI VANTAGGI .

2.1.3 . TRATTENUTE FISCALI ALL'ORIGINE SUL REDDITO DELLE OBBLIGAZIONI , PRELEVATE NEL PAESE DI ORIGINE E/O NEL PAESE DI QUOTAZIONE .

INDICAZIONE SULL'EVENTUALE PRESA A CARICO DELLE TRATTENUTE ALL'ORIGINE DA PARTE DELL'EMITTENTE .

2.1.4 . MODALITA DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO , COMPRESE LE PROCEDURE DI RIMBORSO .

2.1.5 . ORGANISMI FINANZIARI CHE , ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , SVOLGONO IL SERVIZIO FINANZIARIO PER CONTO DELL'EMITTENTE NELLO STATO MEMBRO IN CUI QUESTA AMMISSIONE AVVIENE .

2.1.6 . MONETA DEL PRESTITO ; SE IL PRESTITO E ESPRESSO IN UNITA DI CONTO , STATUTO CONTRATTUALE DI QUEST'ULTIMA ; OPZIONE DI CAMBIO .

2.1.7 . TERMINI :

A ) DURATA DEL PRESTITO ED EVENTUALI SCADENZE INTERMEDIE .

B ) DATA D'ENTRATA IN GODIMENTO E SCADENZA DEGLI INTERESSI .

C ) TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE .

D ) MODALITA E TERMINI DI CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI , EVENTUALE CREAZIONE DI CERTIFICATI PROVVISORI .

2.1.8 . TRANNE CHE PER LE EMISSIONI CONTINUE , INDICAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO . IL METODO DI CALCOLO DI TALE TASSO SARA PRECISATO SOMMARIAMENTE .

2.2 . INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO .

2.2.0 . INDICAZIONE DELLE DELIBERE , AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTU DELLE QUALI LE OBBLIGAZIONI SONO STATE O SARANNO CREATE E/O EMESSE .

NATURA E IMPORTO DELL'EMISSIONE .

NUMERO DELLE OBBLIGAZIONI CHE SONO STATE O SARANNO CREATE E/O EMESSE , QUALORA ESSO SIA PRESTABILITO .

2.2.1 . NATURA ED ESTENSIONE DELLE GARANZIE E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER GARANTIRE IL BUON ESITO DEL PRESTITO , VALE A DIRE IL RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI ED IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI .

INDICAZIONE DEI LUOGHI NEI QUALI IL PUBBLICO PUO ACCEDERE AI TESTI DEI CONTRATTI RELATIVI A TALI GARANZIE ED IMPEGNI .

2.2.2 . ORGANIZZAZIONE DEI TRUSTEES O DI QUALSIASI ALTRA RAPPRESENTANZA DELLA MASSA DEGLI OBBLIGAZIONISTI .

NOME E QUALIFICA O DENOMINAZIONE E SEDE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI , PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO TALE RAPPRESENTANZA ED IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE .

INDICAZIONE DEI LUOGHI IN CUI IL PUBBLICO PUO ACCEDERE AI TESTI RELATIVI A TALI MODALITA DI RAPPRESENTANZA .

2.2.3 . INDICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE DEL PRESTITO RISPETTO AD ALTRI DEBITI DELL'EMITTENTE GIA CONTRATTI O FUTURI .

2.2.4 . INDICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NELLA CUI OSSERVANZA SONO STATE CREATE LE OBBLIGAZIONI E DEI TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI VERTENZA .

2.2.5 . INDICAZIONE SE LE OBBLIGAZIONI SONO NOMINATIVE O AL PORTATORE .

2.2.6 . EVENTUALI RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA LIBERA NEGOZIABILITA DELLE OBBLIGAZIONI DALLE CONDIZIONI DI EMISSIONE .

2.3 . INFORMAZIONI CONCERNENTI L'AMMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE :

2.3.0 . BORSE PRESSO LE QUALI E STATO O SARA CHIESTA , OPPURE E GIA AVVENUTA , L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE .

2.3.1 . INDICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE , NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE , ASSUMONO O HANNO ASSUNTO A FERMO L'EMISSIONE O NE GARANTISCONO IL BUON ESITO . SE L'ASSUNZIONE A FERMO , O LA GARANZIA , NON RIGUARDANO LA TOTALITA DELL'EMISSIONE , SI DOVRA INDICARE LA QUOTA NON COPERTA .

2.3.2 . SE L'EMISSIONE O IL COLLOCAMENTO , PUBBLICI O PRIVATI , SONO O SONO STATI FATTI CONTEMPORANEAMENTE SUI MERCATI DI PIU STATI E SE UNA PARTE E O E STATA RISERVATA AD ALCUNI DI ESSI , INDICAZIONE DI TALI PARTI .

2.3.3 . SE OBBLIGAZIONI DELLA STESSA CATEGORIA SONO GIA QUOTATE IN UNA O PIU BORSE , INDICAZIONE DELLE BORSE IN QUESTIONE .

2.3.4 . SE OBBLIGAZIONI DELLA STESSA CATEGORIA NON SONO ANCORA AMMESSE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE , MA SONO TRATTATE SU UNO O PIU MERCATI REGOLAMENTATI , REGOLARMENTE FUNZIONANTI , RICONOSCIUTI E APERTI , INDICAZIONE DEI MERCATI IN QUESTIONE .

2.4 . INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMISSIONE , SE ESSA E CONCOMITANTE CON L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE O HA AVUTO LUOGO NEI TRE MESI PRECEDENTI L'AMMISSIONE .

2.4.0 . MODALITA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE O DI SOTTOSCRIZIONE , NEGOZIABILITA DI TALI DIRITTI , SORTE DEI DIRITTI NON ESERCITATI .

2.4.1 . MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE O DI ACQUISTO .

2.4.2 . FATTA ECCEZIONE PER LE EMISSIONI CONTINUE DI OBBLIGAZIONI , PERIODO DI APERTURA DELLA SOTTOSCRIZIONE O DEL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E INDICAZIONE DELLE EVENTUALI POSSIBILITA DI CHIUSURA ANTICIPATA .

2.4.3 . INDICAZIONE DEGLI ORGANISMI FINANZIARI INCARICATI DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI DEL PUBBLICO .

2.4.4 . INDICAZIONE , SE DEL CASO , CHE LE SOTTOSCRIZIONI POTREBBERO ESSERE RIDOTTE .

2.4.5 . FATTA ECCEZIONE PER LE EMISSIONI CONTINUE DI OBBLIGAZIONI , INDICAZIONE DEL RICAVATO NETTO DEL PRESTITO .

2.4.6 . SCOPO DELL'EMISSIONE E DESTINAZIONE PREVISTA DEL RICAVATO .

CAPITOLO 3

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL SUO CAPITALE

3.1 . INFORMAZIONI GENERALI SULL'EMITTENTE .

3.1.0 . DENOMINAZIONE , SEDE SOCIALE E SEDE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE SE QUEST'ULTIMA E DIVERSA DALLA SEDE SOCIALE .

3.1.1 . DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE QUANDO NON E INDETERMINATA .

3.1.2 . LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE L'EMITTENTE OPERA E FORMA GIURIDICA DA ESSA ADOTTATA NEL QUADRO DI TALE LEGISLAZIONE .

3.1.3 . INDICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO DELLO STATUTO IN CUI ESSO E DESCRITTO .

3.1.4 . INDICAZIONE DEL REGISTRO NEL QUALE L'EMITTENTE E ISCRITTA E SUO NUMERO D'ISCRIZIONE .

3.1.5 . INDICAZIONE DEI LUOGHI IN CUI POSSONO ESSERE CONSULTATI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE , CITATI NEL PROSPETTO .

3.2 . INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CAPITALE .

3.2.0 . AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO , NUMERO E CATEGORIE DI TITOLI CHE LO RAPPRESENTANO , CON INDICAZIONE DELLE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI .

PARTE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO ANCORA DA LIBERARE , CON INDICAZIONE DEL NUMERO O DEL VALORE NOMINALE GLOBALE E DELLA NATURA DEI TITOLI NON INTERAMENTE LIBERATI , SUDDIVISI , SE DEL CASO , IN BASE AL LORO GRADO DI LIBERAZIONE .

3.2.1 . IMPORTO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI , PERMUTABILI O CON WARRANTS , CON INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI E MODALITA DI CONVERSIONE , PERMUTA O SOTTOSCRIZIONE .

3.2.2 . SE L'EMITTENTE FA PARTE DI UN GRUPPO DI IMPRESE , DESCRIZIONE SOMMARIA DEL GRUPPO E DEL POSTO CHE ESSA VI OCCUPA .

3.2.3 . NUMERO , VALORE CONTABILE E VALORE NOMINALE O , IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO , PARITA CONTABILE DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISITE O DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALL'EMITTENTE O DA UNA SOCIETA ALLA QUALE ESSA PARTECIPA , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , IN MISURA SUPERIORE AL 50 % , SE TALI AZIONI NON SONO INDICATE SEPARATAMENTE NELLO STATO PATRIMONIALE E NON RAPPRESENTANO UNA PERCENTUALE SIGNIFICATIVA DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO .

CAPITOLO 4

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA DELL'EMITTENTE

4.1 . PRINCIPALI ATTIVITA DELL'EMITTENTE .

4.1.0 . DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DELL'EMITTENTE CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTI VENDUTI E/O DI SERVIZI PRESTATI .

INDICAZIONE DEI NUOVI PRODOTTI E/O DELLE NUOVE ATTIVITA , SE SIGNIFICATIVI .

4.1.1 . IMPORTO NETTO DEL VOLUME D'AFFARI REALIZZATO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI .

4.1.2 . IMPORTANZA E UBICAZIONE DEI PRINCIPALI STABILIMENTI DELL'EMITTENTE E INFORMAZIONI SUCCINTE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE . PER STABILIMENTO PRINCIPALE SI INTENDE QUALSIASI STABILIMENTO CHE INTERVENGA PER PIU DEL 10 % NEL VOLUME D'AFFARI O NELLA PRODUZIONE .

4.1.3 . PER LE ATTIVITA MINERARIE , L'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI , LO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE E ALTRE ATTIVITA ANALOGHE , QUALORA SIANO RILEVANTI , DESCRIZIONE DEI GIACIMENTI , STIMA DELLE RISERVE ECONOMICAMENTE SFRUTTABILI E DURATA PROBABILE DELLO SFRUTTAMENTO .

INDICAZIONE DELLA DURATA E DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI DI SFRUTTAMENTO , NONCHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL LORO SFRUTTAMENTO .

INDICAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INIZIO DELLO SFRUTTAMENTO .

4.1.4 . QUANDO LE INFORMAZIONI FORNITE CONFORMEMENTE ALLE RUBRICHE DA 4.1.0 A 4.1.3 SONO STATE INFLUENZATE DA EVENTI ECCEZIONALI , NE SARA FATTA MENZIONE .

4.2 . INFORMAZIONI SOMMARIE CIRCA L'EVENTUALE DIPENDENZA DELL'EMITTENTE DA BREVETTI E LICENZE , DA CONTRATTI INDUSTRIALI , COMMERCIALI O FINANZIARI , O DA NUOVI PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE , QUANDO TALI FATTORI HANNO UN'IMPORTANZA FONDAMENTALE PER L'ATTIVITA O LA REDDITIVITA DELLA STESSA .

4.3 . INDICAZIONE DI QUALSIASI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O ARBITRALE CHE POSSA AVERE , O ABBIA AVUTO DI RECENTE , IMPORTANTI RIPERCUSSIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE .

4.4 . POLITICA DEGLI INVESTIMENTI .

4.4.0 . DESCRIZIONE QUANTITATIVA DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI , COMPRESI GLI INTERESSI IN ALTRE IMPRESE QUALI AZIONI , QUOTE , OBBLIGAZIONI , ECC . , EFFETTUATI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI E NEI MESI GIA TRASCORSI DELL'ESERCIZIO IN CORSO .

4.4.1 . INDICAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE , ESCLUSI GLI INTERESSI IN VIA DI ACQUISIZIONE IN ALTRE IMPRESE .

RIPARTIZIONE DEL VOLUME DI TALI INVESTIMENTI IN BASE ALLA LORO UBICAZIONE ( NEL PAESE E ALL'ESTERO ) .

FORMA DI FINANZIAMENTO ( AUTOFINANZIAMENTO O MENO ) .

4.4.2 . INDICAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI INVESTIMENTI FUTURI DELL'EMITTENTE , CHE SIANO GIA STATI OGGETTO DI UN IMPEGNO DEFINITIVO DA PARTE DEI SUOI ORGANI DIRETTIVI , ESCLUSI GLI INTERESSI CHE DOVRANNO ESSERE ACQUISITI IN ALTRE IMPRESE .

CAPITOLO 5

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO , LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

5.1 . CONTI DELL'EMITTENTE .

5.1.0 . STATI PATRIMONIALI E CONTI PROFITTI E PERDITE DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI , PREDISPOSTI DAGLI ORGANI DELL'EMITTENTE E PRESENTATI SOTTO FORMA DI TABELLA COMPARATIVA . ALLEGATO DEI CONTI ANNUALI DELL'ULTIMO ESERCIZIO .

AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL PROGETTO DI PROSPETTO PRESSO LE AUTORITA COMPETENTI NON DEBBONO ESSERE TRASCORSI PIU DI DICIOTTO MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI PUBBLICATI . IN CASI ECCEZIONALI , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO PROROGARE TALE TERMINE .

5.1.1 . SE L'EMITTENTE REDIGE SOLTANTO CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , LI RIPORTA NEL PROSPETTO CONFORMEMENTE AL PUNTO 5.1.0 .

SE L'EMITTENTE REDIGE CONTEMPORANEAMENTE CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , ENTRAMBI I CONTI DEVONO FIGURARE NEL PROSPETTO , CONFORMEMENTE ALLA RUBRICA 5.1.0 . TUTTAVIA LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE ALL'EMITTENTE DI PRESENTARE SOLTANTO I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI , OPPURE SOLTANTO I CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , SEMPRECHE I CONTI CHE NON VENGONO PRESENTATI NON CONTENGANO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI IMPORTANTI .

5.1.2 . SE SONO TRASCORSI PIU DI NOVE MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E/O CONSOLIDATI PUBBLICATI , SI DOVRA INSERIRE NEL PROSPETTO , O ALLEGARE AD ESSO , UNA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA RELATIVA PERLOMENO AI PRIMI SEI MESI . SE TALE SITUAZIONE PROVVISORIA NON E STATA VERIFICATA , CIO DOVRA ESSERE INDICATO .

SE L'EMITTENTE REDIGE CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , LE AUTORITA COMPETENTI DECIDONO SE LA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA DEBBA O MENO ESSERE PRESENTATA IN FORMA CONSOLIDATA .

QUALSIASI MODIFICA SIGNIFICATIVA , VERIFICATASI DOPO LA CHIUSURA DELL'ULTIMO ESERCIZIO O DOPO L'ELABORAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA , DEVE ESSERE DESCRITTA IN UNA NOTA INSERITA NEL PROSPETTO O AD ESSO ALLEGATA .

5.1.3 . SE I CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI O CONSOLIDATI NON SONO CONFORMI ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE RELATIVE AI CONTI ANNUALI DELLE IMPRESE E SE NON DANNO UN'IMMAGINE FEDELE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE , DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E DEI RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE , SI DOVRANNO FORNIRE INDICAZIONI PIU DETTAGLIATE E/O COMPLEMENTARI .

5.1.4 . INDICAZIONE ALLA DATA PIU RECENTE POSSIBILE ( CHE DOVRA ESSERE PRECISATA ) , PURCHE TALI DATI SIANO SIGNIFICATIVI :

- DELL'IMPORTO GLOBALE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ANCORA DA RIMBORSARE , FACENDO UNA DISTINZIONE FRA I PRESTITI GARANTITI ( CON GARANZIE EFFETTIVE , O DI ALTRO TIPO , DALL'EMITTENTE O DA TERZI ) E I PRESTITI NON GARANTITI ,

- DELL'IMPORTO GLOBALE DI TUTTI GLI ALTRI PRESTITI E DEBITI , FACENDO UNA DISTINZIONE FRA PRESTITI E DEBITI GARANTITI E PRESTITI E DEBITI NON GARANTITI ,

- DELL'IMPORTO GLOBALE DEGLI IMPEGNI SOGGETTI A CONDIZIONI .

IN MANCANZA DEI PRESTITI , DEBITI O IMPEGNI SUMMENZIONATI , UN'APPOSITA DICHIARAZIONE NEGATIVA SARA INSERITA NEL PROSPETTO .

SE L'EMITTENTE STABILISCE CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , SI APPLICA LA RUBRICA 5.1.1 .

SECONDO LA REGOLA GENERALE , NON SI DOVREBBE TENER CONTO DEGLI IMPEGNI TRA IMPRESE ALL'INTERNO DEL GRUPPO ; ALL'OCCORRENZA VIENE FATTA UNA DICHIARAZIONE IN MERITO .

5.1.5 . TABELLA DELLE FONTI E UTILIZZAZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI .

5.2 . INFORMAZIONI , ELENCATE QUI DI SEGUITO , RIGUARDANTI SINGOLARMENTE LE IMPRESE IN CUI L'EMITTENTE DETIENE UNA FRAZIONE DEL CAPITALE TALE DA AVERE UN'INCIDENZA NOTEVOLE SULLA VALUTAZIONE DEL SUO PATRIMONIO , DELLA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA O DEI SUOI RISULTATI ECONOMICI .

LE INFORMAZIONI SOTTOELENCATE DOVRANNO ESSERE FORNITE IN OGNI CASO PER LE IMPRESE IN CUI L'EMITTENTE DETIENE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA PARTECIPAZIONE , SE IL VALORE CONTABILE DI TALE PARTECIPAZIONE RAPPRESENTA ALMENO IL 10 % DEL PATRIMONIO NETTO O CONTRIBUISCE PER ALMENO IL 10 % AL RISULTATO NETTO DELL'EMITTENTE O , NEL CASO DI UN GRUPPO , ALLORCHE IL VALORE CONTABILE DI QUESTA PARTECIPAZIONE RAPPRESENTA ALMENO IL 10 % DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO O CONTRIBUISCE PER ALMENO IL 10 % AL RISULTATO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO .

LE INFORMAZIONI SOTTOELENCATE POSSONO ESSERE OMESSE PURCHE L'EMITTENTE PROVI CHE LA PARTECIPAZIONE RIVESTE SOLO CARATTERE PROVVISORIO .

PARIMENTI LE INFORMAZIONI PREVISTE ALLE LETTERE E ) E F ) POSSONO ESSERE OMESSE QUALORA L'IMPRESA IN CUI TALE PARTECIPAZIONE E DETENUTA NON PUBBLICHI I PROPRI CONTI ANNUALI .

NELL'ATTESA DEL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , GLI STATI MEMBRI POSSONO AUTORIZZARE LE AUTORITA COMPETENTI A PERMETTERE L'OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA D ) A H ) SE I CONTI ANNUALI DELLE IMPRESE IN CUI SI DETENGONO PARTECIPAZIONI SONO CONSOLIDATI NEI CONTI ANNUALI DEL GRUPPO O QUANDO IL VALORE ATTRIBUIBILE ALLA PARTECIPAZIONE SECONDO IL METODO DELL'EQUIVALENZA E PUBBLICATO NEI CONTI ANNUALI , A CONDIZIONE CHE , A GIUDIZIO DELLE AUTORITA COMPETENTI , L'OMISSIONE DI TALI INFORMAZIONI NON SIA TALE DA INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO SU FATTI E CIRCOSTANZE LA CUI CONOSCENZA E ESSENZIALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL TITOLO IN QUESTIONE .

A ) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELL'IMPRESA .

B ) SETTORE DI ATTIVITA .

C ) FRAZIONE DI CAPITALE DETENUTA .

D ) CAPITALE SOTTOSCRITTO .

E ) RISERVE .

F ) RISULTATI ECONOMICI DELL'ULTIMO ESERCIZIO PROVENIENTI DALLE ATTIVITA ORDINARIE , DOPO LA TASSAZIONE .

G ) IMPORTO ANCORA DA LIBERARE SU DETTE AZIONI O QUOTE .

H ) AMMONTARE DEI DIVIDENDI PERCEPITI NELL'ULTIMO ESERCIZIO SULLE AZIONI O QUOTE DETENUTE .

5.3 . SE IL PROSPETTO COMPRENDE I CONTI ANNUALI CONSOLIDATI :

A ) INDICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO APPLICATI . DETTI PRINCIPI VANNO DESCRITTI IN MODO ESPLICITO QUANDO NELLO STATO MEMBRO NON ESISTE UNA LEGISLAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI ANNUALI , OPPURE QUANDO ESSI NON SONO CONFORMI A TALE LEGISLAZIONE , OVVERO AD UN METODO COMUNEMENTE ACCETTATO , IN VIGORE NELLO STATO MEMBRO IN CUI E SITUATA O OPERA LA BORSA PRESSO LA QUALE SI CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE ;

B ) INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO , QUALORA TALE INFORMAZIONE SIA IMPORTANTE AI FINI DELLA STIMA DEL PATRIMONIO , DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O DEI RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE . SARA SUFFICIENTE DISTINGUERE QUESTE IMPRESE CON UN SEGNO GRAFICO NELL'ELENCO DELLE IMPRESE PER LE QUALI SONO PREVISTE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA RUBRICA 5.2 ;

C ) PER CIASCUNA DELLE IMPRESE DI CUI ALLA LETTERA B ) , INDICAZIONE

- DELLA QUOTA DEGLI INTERESSI DELL'INSIEME DEI TERZI , SE I CONTI ANNUALI SONO CONSOLIDATI GLOBALMENTE ;

- DELLA QUOTA DEL CONSOLIDAMENTO CALCOLATA IN BASE AGLI INTERESSI , QUALORA IL CONSOLIDAMENTO SIA STATO EFFETTUATO SU BASE PROPORZIONALE .

5.4 . QUALORA L'EMITTENTE SIA UN'IMPRESA DOMINANTE CHE FORMA UN GRUPPO CON UNA O PIU IMPRESE DIPENDENTI , LE INFORMAZIONI PREVISTE AL CAPITOLO 4 E AL CAPITOLO 7 SARANNO FORNITE SIA PER L'EMITTENTE CHE PER IL GRUPPO .

LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO CONSENTIRE CHE TALI INFORMAZIONI SIANO FORNITE UNICAMENTE PER L'EMITTENTE , O UNICAMENTE PER IL GRUPPO , PURCHE LE INFORMAZIONI CHE NON VENGONO FORNITE NON SIANO SIGNIFICATIVE .

5.5 . SE DETERMINATE INFORMAZIONI , RICHIESTE AI SENSI DELLO SCHEMA B SONO CONTENUTE NEI CONTI ANNUALI FORNITI IN VIRTU DEL PRESENTE CAPITOLO , NON E NECESSARIO RIPETERLE .

CAPITOLO 6

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE , LA DIREZIONE E LA VIGILANZA

6.1 . NOME , INDIRIZZO E FUNZIONI PRESSO L'IMPRESA EMITTENTE DELLE SEGUENTI PERSONE , CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DA ESSE ESERCITATE AL DI FUORI DELL'IMPRESA STESSA , ALLORCHE SIANO SIGNIFICATIVE RIGUARDO ALL'EMITTENTE :

A ) MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA ;

B ) SOCI ACCOMANDATARI , SE SI TRATTA DI UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI .

CAPITOLO 7

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE E ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

7.1 . SALVO DEROGA CONCESSA DALLE AUTORITA COMPETENTI , INDICAZIONI GENERALI SULL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI DELL'EMITTENTE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI GLI ULTIMI CONTI ANNUALI PUBBLICATI SI RIFERISCONO , IN PARTICOLARE :

- LE TENDENZE PIU SIGNIFICATIVE MANIFESTATESI RECENTEMENTE NELL'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE , DELLE VENDITE , DELLE SCORTE E DEL VOLUME DELLE ORDINAZIONI E

- LE RECENTI TENDENZE MANIFESTATESI NELL'EVOLUZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI VENDITA .

7.2 . SALVO DEROGA CONCESSA DALLE AUTORITA COMPETENTI , INDICAZIONI SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE , ALMENO PER QUANTO RIGUARDA L'ESERCIZIO IN CORSO .

SCHEMA C

SCHEMA DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

CAPITOLO 1

INFORMAZIONI GENERALI SULL'EMITTENTE

1.1 . DENOMINAZIONE , SEDE SOCIALE E SEDE AMMINISTRATIVA PRINCIPALE , SE E DIVERSA DALLA SEDE SOCIALE .

1.2 . DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELL'EMITTENTE , QUANDO NON E INDETERMINATA .

1.3 . LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE L'EMITTENTE OPERA E FORMA GIURIDICA DA ESSA ADOTTATA NEL QUADRO DI TALE LEGISLAZIONE .

1.4 . AMMONTARE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO , NUMERO E CATEGORIE DI TITOLI CHE LO RAPPRESENTANO , CON INDICAZIONI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI .

PARTE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO ANCORA DA LIBERARE , CON INDICAZIONE DEL NUMERO O DEL VALORE NOMINALE GLOBALE E DELLA NATURA DEI TITOLI NON INTERAMENTE LIBERATI , SUDDIVISI , SE DEL CASO , IN BASE AL LORO GRADO DI LIBERAZIONE .

1.5 . INDICAZIONE DEI PRINCIPALI DETENTORI DEL CAPITALE .

1.6 . NOME , INDIRIZZO E FUNZIONI PRESSO L'EMITTENTE DELLE SEGUENTI PERSONE , CON INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DA ESSE ESERCITATE AL DI FUORI DELL'EMITTENTE STESSA , ALLORCHE SIANO SIGNIFICATIVE RIGUARDO ALL'EMITTENTE :

A ) MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE , DI DIREZIONE O DI VIGILANZA

B ) SOCI ACCOMANDATARI , SE SI TRATTA DI UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI .

1.7 . OGGETTO SOCIALE . SE L'EMISSIONE DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI NON COSTITUISCE IL SOLO OGGETTO SOCIALE , SI INDICHERANNO LE CARATTERISTICHE DELLE ALTRE ATTIVITA , SPECIFICANDO QUELLE CHE HANNO CARATTERE PURAMENTE FIDUCIARIO .

1.8 . RIASSUNTO DEI CONTI ANNUALI DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO .

SE SONO TRASCORSI PIU DI NOVE MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCONO GLI ULTIMI CONTI ANNUALI NON CONSOLIDATI E/O CONSOLIDATI PUBBLICATI , SI DOVRA INSERIRE NEL PROSPETTO , O ALLEGARE AD ESSO , UNA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA RELATIVA PERLOMENO AI PRIMI SEI MESI . SE TALE SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA NON E STATA VERIFICATA , CIO DOVRA ESSERE INDICATO .

SE L'EMITTENTE REDIGE CONTI ANNUALI CONSOLIDATI , LE AUTORITA COMPETENTI DECIDONO SE LA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA DEBBA O MENO ESSERE PRESENTATA IN FORMA CONSOLIDATA .

QUALSIASI MODIFICA SIGNIFICATIVA , VERIFICATASI DOPO LA CHIUSURA DELL'ULTIMO ESERCIZIO O DOPO L'ELABORAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA PROVVISORIA , DEVE ESSERE DESCRITTA IN UNA NOTA INSERITA NEL PROSPETTO O AD ESSO ALLEGATA .

CAPITOLO 2

INFORMAZIONI SUI CERTIFICATI

2.1 . STATUTO GIURIDICO .

INDICAZIONE DELLE NORME DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI , NONCHE DEL LUOGO E DELLA DATA DELLA LORO PUBBLICAZIONE .

2.1.0 . ESERCIZIO E BENEFICIO DEI DIRITTI CONNESSI CON I TITOLI ORIGINARI , IN PARTICOLARE DIRITTO DI VOTO , MODALITA DI ESERCIZIO DA PARTE DELL'EMITTENTE DEI CERTIFICATI E MISURE PREVISTE PER OTTENERE LE ISTRUZIONI DEI PORTATORI DI CERTIFICATI , NONCHE DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI ED AL RESIDUO ATTIVO IN CASO DI LIQUIDAZIONE .

2.1.1 . GARANZIE BANCARIE OD ALTRE CONCERNENTI CERTIFICATI E DIRETTE AD ASSICURARE IL BUON FINE DELLE OBBLIGAZIONI DELL'EMITTENTE .

2.1.2 . FACOLTA DI OTTENERE LA CONVERSIONE DEI CERTIFICATI IN TITOLI ORIGINARI E MODALITA DI TALE CONVERSIONE .

2.2 . IMPORTO DELLE COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL PORTATORE RELATIVE :

- ALL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI ;

- AL PAGAMENTO DELLE CEDOLE ;

- ALLA CREAZIONE DI CERTIFICATI ADDIZIONALI ;

- ALLO SCAMBIO DEI CERTIFICATI CONTRO TITOLI ORIGINARI .

2.3 . NEGOZIABILITA DEI CERTIFICATI :

A ) BORSE PRESSO LE QUALI E O SARA CHIESTA , OPPURE E GIA AVVENUTA , L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE ;

B ) EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA NEGOZIABILITA DEI CERTIFICATI .

2.4 . INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE :

A ) SE SI TRATTA DI UN COLLOCAMENTO TRAMITE LA BORSA : NUMERO DI CERTIFICATI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MERCATO E/O VALORE NOMINALE GLOBALE ; PREZZO MINIMO DI CESSIONE , SE STABILITO ;

B ) SE E NOTA , DATA IN CUI I NUOVI CERTIFICATI SARANNO QUOTATI .

2.5 . INDICAZIONE DEL REGIME FISCALE CONCERNENTE QUALSIASI IMPOSTA E TASSA EVENTUALMENTE A CARICO DEI PORTATORI E RISCOSSA NEI PAESI DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI .

2.6 . INDICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NELLA CUI OSSERVANZA SONO STATI CREATI I CERTIFICATI E DEI TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI VERTENZA .