31980L0368

Undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 03/04/1980 pag. 0041 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0125


UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1980 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Esclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione della direttiva 77/388/CEE (80/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, terzo comma, del trattato le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, le disposizioni del trattato e del diritto derivato sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare, salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino provvedimenti specifici rispondenti alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti;

considerando che, per motivi attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, occorre escludere i dipartimenti francesi d'oltremare dal campo d'applicazione del regime comune di imposta sul valore aggiunto, stabilito dalla direttiva 77/388/CEE (1);

considerando che l'applicazione della presente direttiva non comporta nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE è aggiunto il seguente trattino:

«- Repubblica francese: - Dipartimenti d'oltremare.».

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1979.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA (1)GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1.