31980H0823

80/823/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 29 luglio 1980, relativa all' utilizzazione razionale dell' energia nelle imprese industriali

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 12/09/1980 pag. 0026 - 0037
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0008


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1980 relativa all'utilizzazione razionale dell'energia nelle imprese industriali

(80/823/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con risoluzione del 17 dicembre 1974, il Consiglio ha definito un programma di azione comunitario nel settore dell'utilizzazione razionale dell'energia (1) e che la Commissione, nelle comunicazioni al Consiglio del 24 febbraio 1977 (2) e 15 giugno 1979 (3), ha successivamente predisposto programmi di azione comunitaria in materia;

considerando che il Consiglio europeo del 12 e 13 marzo 1979 ha confermato gli obiettivi di utilizzazione razionale di energia per il 1985, estendone la portata;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1980 (4), concernente nuovi obiettivi di azione comunitaria in materia di economie di energia, invita gli Stati membri a prendere delle misure di economia di energia in tutti i principali settori, ivi compreso quello dell'industria;

considerando che il programma in questione riguarda essenzialmente il settore industriale che può sensibilmente contribuire ad una migliore utilizzazione dell'energia senza peraltro compromettere gli obiettivi economici ad esso propri;

considerando che l'utilizzazione razionale dell'energia nel settore industriale cozza talvolta contro ostacoli difficilmente superabili ove manchino un'assistenza esterna, un'utilizzazione appropriata delle possibilità di informazione reciproca nonché la diffusione delle conoscenze che offre segnatamente la dimensione comunitaria;

considerando che si urtano contro tali difficoltà soprattutto le imprese di dimensione modesta o le imprese per le quali l'energia rappresenta un fattore marginale nei costi di produzione mentre il consumo totale di energia di queste stesse categorie di imprese rappresenta una parte molto importante del consumo globale di energia nel settore industriale;

considerando che, per conseguire gli obiettivi di economie di energia definiti nel quadro comunitario, occorre individuare le economie potenziali che esistono nelle piccole e medie imprese tramite provvedimenti pubblici e con l'eventuale concorso di iniziative private;

considerando che il numero e la dispersione territoriale delle piccole e medie imprese e il loro relativo isolamento rispetto ai centri di ricerca, di informazione, di consulenza o di assistenza, giustificano l'applicazione di strumenti adeguati intesi a realizzare presso le imprese che lo richiedano verifiche ed analisi dei loro consumi energetici;

considerando che uno degli strumenti più appropriati è un sistema di veicoli con squadre specializzate ed equipaggiate di strumenti di misurazione ed elaboratori di dati (bus dell'energia);

considerando che l'utilizzazione di un sistema siffatto consente in primo luogo di individuare puntualmente una parte notevole delle economie realizzabili e che l'insieme di questi dati consente ai responsbili dei problemi energetici di disporre dei mezzi di orientamento adeguati per definire la loro politica a favore dell'utilizzazione razionale dell'energia;

considerando che il sistema potrebbe essere applicato in maniera ottimale integrandolo a livello comunitario in un servizio di informazione e di valutazione inteso a garantire fra gli Stati membri una diffusione dell'informazione e uno scambio fruttuoso di dati sull'energia, garantendone l'anonimato;

considerando che l'assistenza per l'utilizzazione razionale dell'energia nell'industria, già esistente in taluni Stati membri, potrebbe beneficiare di questo sistema, segnatamente tramite l'intervento dei consulenti;

considerando che si potrà affidare il compito di centralizzare e di valutare i dati a livello comunitario al Centro comune di ricerca;

considerando che, per l'applicazione di questo sistema a livello comunitario, si può beneficiare dell'offerta di cooperazione del governo canadese che è pronto a mettere a disposizione della Comunità la propria esperienza nel settore, segnatamente in sede di applicazione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica fra le Comunità europee e il Canada;

considerando che è necessario che i sistemi nazionali adottino taune specifiche comuni affinché sia possibile tra l'altro garantire la possibilità di impiegare il software disponibile nel quadro del programma canadese del bus dell'energia;

considerando l'interesse manifestato dagli Stati membri e dall'industria per tale iniziativa;

considerando che, per conseguire gli obiettivi di tale programma comunitario, è necessario concludere una convenzione tra la Commissione e gli interessati che definisca gli obblighi rispettivi nella partecipazione al programma; che la partecipazione deve essere riservata agli organismi senza fini di lucro e alle persone fisiche o giuridiche che non perseguano, in tale azione, obiettivi diversi dalla promozione dell'impiego razionale dell'energia, quali la vendita di prodotti o di servizi suscettibili di compromettere l'obiettività della consultazione,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di promuovere, nel quadro dei loro programmi per l'utilizzazione razionale dell'energia, la creazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, in particolare per le piccole e medie imprese, basati sul principio del « bus dell'energia » descritto nell'allegato I;

2. di promuovere soluzioni che possano integrarsi in un sistema comunitario d'informazione e di valutazione elaborato nello stabilimento di Ispra (5) del Centro comune di ricerca e, al fine di facilitare tale integrazione, di proporre agli interessati l'adozione delle specifiche comuni descritte nell'allegato II;

3. di invitare gli interessati a rivolgersi alla Commissione (6) per la conclusione di una convenzione il cui modello figura nell'allegato III.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 5.(2) COM (77) 39 def.(3) COM (79) 312 def. e COM (79) 313 def.(4) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 3.(5) European Data System for Energy Savings, Centro comune di ricerca, Stabilimento di Ispra, I-21020 Ispra (Varese).(6) Direzione generale mercato interno e affari industriali, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO I

PROGRAMMA COMUNITARIO DI « BUS DELL'ENERGIA »

PROGRAMMA DI CONSULTAZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE DELL'IMPIEGO RAZIONALE DELL'ENERGIA

1. Introduzione

Questo programma intende rafforzare i servizi di consultazione e di assistenza tecnica della Comunità europea nel settore dell'impiego razionale dell'energia.

É destinato essenzialmente ad aiutare le piccole e medie imprese industriali a conseguire risparmi di energia. Contrariamente alle grandi società, le piccole e medie imprese dispongono raramente di conoscenze e di mezzi tecnici sufficienti per poter individuare i risparmi di energia realizzabili nei propri stabilimenti o officine e di conseguenza decidere le misure adatte a tal fine.

Il « sistema di bus dell'energia » si è dimostrato adeguato per questo tipo di assistenza e dal 1977 il ministero canadese dell'energia, delle miniere e delle risorse (EMR), ricorre con grande successo ad un sistema itinerante di questo genere nel quadro del proprio « National Energy Bus Program ».

Quindi il programma comunitario è stato basato sullo stesso principio del sistema di bus dell'energia costituito da un certo numero di veicoli itineranti e da un organo responsabile del loro sfruttamento.

La principale caratteristica comunitaria del programma è l'introduzione di « sistemi nazionali di bus dell'energia » ad opera dei partecipanti al programma negli Stati membri e lo scambio reciproco di conoscenze e di esperienze ricavate dall'applicazione dei sistemi.

Per facilitare gli scambi è stato costituito un servizio comunitario d'informazione e di valutazione (denominato qui di seguito « servizio centrale ») presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca (CCR-Ispra).

2. Il « bus dell'energia »

Il bus dell'energia è impostato sul modello canadese per stabilire, nelle imprese stesse, bilanci energetici in grado di fornire loro consigli pratici sull'impiego razionale dell'energia. Comprende un calcolatore, strumenti di misura e unità video nonché una squadra formata da un ingegnere e da un tecnico. Nel corso della visita, in media di una giornata, il calcolatore di bordo analizza il consumo dell'energia dell'impresa ed identifica i risparmi di energia realizzabili.

Il servizio di consultazione fornisce le seguenti prestazioni:

- determinazione su calcolatore di un bilancio energetico, sulla base di dati forniti in precedenza dal cliente e completati dai dati rilevati in loco dalla squadra del bus;

- presentazione dei risultati del bilancio energetico ai responsabili dell'impresa mediante visualizazione e stampa;

- dimostrazione delle possibilità di impiego razionale dell'energia per mezzo di modelli e tecniche audiovisive;

- discussione con i responsabili dell'impresa sulla natura e sull'ordine di grandezza dei risparmi possibili di energia e primi consigli sulle misure da prendere;

- redazione di una relazione sui risultati della visita inviata successivamente al cliente.

Le misure di risparmio dell'energia proposte al cliente comprendono in genere l'adozione di semplici soluzioni tecniche, d'immediata applicazione, non legate ad investimenti o comunque a grossi investimenti.

In caso di problemi tecnici più complessi, si suggerisce al cliente di rivolgersi ad un ufficio qualificato di consulenza tecnica. Il « bus dell'energia » non deve assolutamente essere considerato come un concorrente dei consulenti tecnici privati a cui invece prepara il compito.

3. Cooperazione CE/Canada

Per introdurre il sistema di bus dell'energia nella Comunità europea verrà sfruttata l'esperienza canadese.

Un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra la Comunità ed il Canada nel settore del bus dell'energia è stato firmato il 17 dicembre 1979. Il fine ultimo della cooperazione è uno scambio reciproco, tra la Comunità ed il Canada, di informazioni e di dati ottenuti dai programmi di bus dell'energia.

Sulla base di questo memorandum il Canada fornisce il proprio aiuto al programma comunitario di bus dell'energia:

- comunicando il proprio know-how per il sistema di bus dell'energia, compreso il software;

- formando le prime squadre europee per il bus;

- inviando in Europa, per un periodo di due mesi, un bus dell'energia per visite dimostrative in tutti gli Stati membri interessati.

4. Sistemi nazionali di « bus dell'energia »

Negli Stati membri, i partecipanti al programma comunitario introducono il proprio sistema comprendente un certo numero di bus dell'energia e un organo responsabile del loro sfruttamento.

I partecipanti gesticono autonomamente e nella maniera desiderata i propri sistemi di bus dell'energia. Comunque in previsione dell'impiego di un software comune e degli scambi relativi i calcolatori a bordo dei bus e loro terminali dovrebbero rispondere alle specifiche tecniche di cui all'allegato II.

Come specificato all'allegato II i partecipanti trasmettono al servizio centrale di Ispra informazioni e dati anonimi ottenuti durante il funzionamento dei sistemi di bus dell'energia.

Il servizio centrale valuta tali informazioni e dati, mettendo quindi a disposizione dei partecipanti i risultati di tale valutazione.

Per facilitare gli scambi di software si prevede che i sistemi nazionali di bus dell'energia usino un linguaggio comune (BASIC).

Il software iniziale per i calcolatori di bordo dei bus dell'energia è messo a disposizione dei partecipanti dalla Commissione delle Comunità europee. Il software è formato da numerosi programmi su calcolatore elaborati dal ministero canadese dell'energia, delle miniere e delle risorse (EMR). Si provvederà al libero scambio di software sviluppati successivamente dai partecipanti nonché dal servizio centrale.

Benché i partecipanti siano responsabili della formazione delle squadre per i bus, il Canadà è disposto ad addestrare gratuitamente le prime squadre europee e con il loro aiuto dovrebbe essere possibile formarne altre in un secondo tempo; la formazione potrebbe essere basata su un programma comune.

Il perfezionamento e la formazione permanente delle squadre, nonché gli scambi di esperienze tra squadre, potrebbero avvenire in gran parte a livello comunitario, per esempio mediante seminari, simposi, riviste e prospetti.

5. Servizio centrale di informazione e di valutazione

Il servizio costituito presso il Centro comune di ricerca di Ispra (CCR-Ispra) ha il compito di garantire gli scambi di informazioni e di dati sull'energia tra i sistemi di bus dell'energia degli Stati membri e degli altri partecipanti alla collaborazione in questo settore, in particolare l'EMR canadese.

Per portare a termine questo compito, il servizio centrale dovrà:

- sfruttare una base di dati comuni contenenti i seguenti tipi di informazione:

a) descrizione sommaria delle utenze di energia,

b) dati riguardanti il loro consumo di energia,

c) risparmi potenziali di energia,

d) risparmi reali di energia.

Queste informazioni saranno raggruppate sotto forma di relazioni o studi di casi a dimostrazione del processo di realizzazione dei risparmi di energia;

- utilizzare i dati introdotti nella base di dati per redigere le statistiche (1) che saranno messe a disposizione di tutti i partecipanti al programma comunitario di bus dell'energia;

- costituire, per il settore dei risparmi di energia, una programmoteca contenente soprattutto i programmi e la documentazione relativa ai programmi ottenuti dai sistemi di bus dell'energia;

- partecipare al lavoro di adeguamento del software canadese alla situazione europea;

- partecipare al lavoro di sviluppo e di miglioramento del software per i calcolatori di bordo dei bus dell'energia;

- organizzare seminari nel settore dei bus dell'energia.

6. Avviamento e durata del programma

La prima fase deve essere dedicata all'organizzazione e all'introduzione delle condizioni tecniche indispensabili allo sfruttamento dei bus e allo scambio di informazioni e di dati; in pratica sarà necessario istituire i sistemi nazionali di bus dell'energia e sviluppare il servizio centrale ad Ispra, formare le squadre dei bus e adeguare il software canadese alle condizioni europee.

L'esecuzione vera e propria del programma di bus dell'energia seguirà alla fase preparatoria non appena i bus saranno stati messi in servizio in almeno due Stati membri.

La valutazione dell'efficacia della cooperazione a livello comunitario e dei risultati ottenuti sarà fatta dal gruppo di lavoro « utilizzazione razionale dell'energia - industria » alla fine di un periodo esecutivo di tre anni. Tenendo conto di questa valutazione il gruppo fornirà un parere sulla base del quale i partecipanti potranno decidere se continuare e/o modificare eventualmente il programma.

(1) Consumo specifico di energia, risparmi possibili, risparmi medi per settore industriale.

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE COMUNI

Le specifiche riportate qui di seguito indicano le condizioni minime per garantire il buon funzionamento dello scambio di informazioni, di dati e di programmi su calcolatore tra i partecipanti al programma comunitario di bus dell'energia nonché tra questi ed altri partecipanti, in particolare il Canada. Saranno completati ed estesi sulla base delle esigenze relative allo sviluppo successivo dei sistemi.

1. Software

Per quanto riguarda lo scambio del software messo a punto dai partecipanti al programma comunitario di bus dell'energia è opportuno utilizzare un solo linguaggio. L'unico sistema disponibile attualmente per il programma su calcolatore è scritto nel linguaggio BASIC. Di conseguenza, per consentire un minimo di compatibilità con il sistema esistente, anche i nuovi programmi dovranno essere scritti in BASIC.

2. Hardware

I dati e i programmi su calcolatore saranno inviati su nastri magnetici al servizio centrale di informazione e di valutazione (1). Per questo motivo, i calcolatori impiegati dai partecipanti devono essere in grado di usare e produrre tali nastri o avere la possibilità di collegarsi ad un calcolatore predisposto allo scopo (il tipo di nastro è indicato al punto 5).

Infine, se i programmi devono essere quanto più possibile intercambiabili, l'hardware dovrebbe prevedere il tipo di terminale richiesto dal sistema dell'EMR canadese (2).

3. Banca comune di dati

Presso il Centro comune di ricerca (CCR) viene costituita una banca comune di dati per la memorizzazione dei dati da sfruttare successivamente per fornire le informazioni sui risparmi di energia nei diversi settori industriali. Ogni gruppo di dati si riferisce ad una sola visita di consultazione e si prevede che saranno trasmessi dal partecipante al CCR su nastro magnetico. Per la trasmissione di alcune informazioni e dati saranno utilizzati codici simili a quelli descritti nella seguente tabella I. Inizialmente potrà essere inviata una quantità limitata di dati manoscritti, riducendo naturalmente la velocità di memorizzazione dei dati nella banca.

Ogni gruppo di dati sulle visite dovrebbe comprendere, se possibile, i seguenti elementi:

Dati generali

Numero della visita, paese, regione, data della visita.

Anno di costruzione per gli edifici, anno di collaudo per i processi.

Tipo di attività (NACE 1970/NIPRO 1976).

Gradi-giorno al mese, per i dodici mesi precedenti la visita.

Superficie dei locali ad aria condizionata nell'area commerciale, di produzione e altre aree (m2).

Numero di dipendenti.

Ore di lavoro alla settimana.

Settimane di lavoro all'anno.

Numero di giorni di riscaldamento.

Temperatura media interna (º C).

Nome del prodotto (meno di 16 lettere), produzione annua, fatturato annuo in moneta nazionale.

Materie prime (meno di 16 lettere), quantità acquistata ogni anno, costo annuo delle materie prime.

Consumo annuo di energia

Tipo di energia, consumo annuo, costo annuo, posizione dell'utenza, consumo per ogni utenza.

Residui

Tipo di residuo, temperatura (º C), quantità, calore specifico o potere calorifico.

Risparmi annui di energia

Tipo di energia (codice risorse), metodo di realizzazione dei risparmi (codice risparmi di energia), risparmi potenziali, periodo di ammortamento degli investimenti (in anni), risparmi effettivi, descrizione del metodo che consente i risparmi di energia.

Le unità da usare per le informazioni e i dati precedenti dovrebbero essere quelle indicate in questo paragrafo e nel codice risorse (tabella I).

I partecipanti che non dispongono di un programma « bus » pur avendo attuato, in altre forme, un programma di risparmi di energia forniranno anch'essi delle informazioni per poter consentire scambi reciproci.

Istruzioni per la trasmissione dei dati (nastro magnetico)

Informazioni di base:

per ogni nastro, una scheda di accompagnamento fornirà le seguenti indicazioni:

origine del nastro - paese e regione (se necessario), numero di files (cioè numero di gruppi di dati relativi alle diverse visite).

(Istruzioni per la spedizione: vedi punti 5 e 6).

4. Libreria programmi

Per inserire un programma nella libreria di programmi EUROCOPI del CCR sono necessarie alcune informazioni e si devono seguire semplici istruzioni.

Informazioni di base

Identificazione del programma.

Autore (i).

Componenti del software

Programma (nastro magnetico, schede o listing).

Dati di controllo.

Tabulato completo della compilazione su calcolatore e risultati della serie di prove.

Manuale dell'utente.

Riassunto del programma, preferibilmente in forma leggibile, su calcolatore (vedi modulo EUROCOPI per una breve descrizione del programma).

5. Istruzioni per la spedizione

(3-*) Posta aerea

Posta ordinaria

Posta espresso

6. Istruzioni relative al nastro

a) Lunghezza della bobina

(3-*) 600 piedi

1 200 piedi

b) Piste

(3-*) 9 7

c) Densità (Bpi)

(3-*) 1 600

556

800

d) Etichetta - mancante

TABELLA I

Codici vari da usare per la banca di dati

1. Codice per i risparmi di energia

1 Isolamento degli edifici

2 Riduzione delle infiltrazioni

3 Aumento della captazione dell'energia solare

4 Diminuzione del volume di ventilazione

5 Miglioramento dell'impianto HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento)

6 Riduzione della stratificazione

7 Riduzione dell'acqua calda per uso domestico

8 Diminuzione della temperatura

9 Miglioramento del rendimento della combustione

10 Installazione del recupero di calore

11 Miglioramento del rendimento del sistema

12 Miglioramento dei serbatoi e delle tubazioni

13 Riduzione del volume di acqua consumata nell'impianto

14 Miglioramento del raffreddamento

15 Riduzione dell'illuminazione

16 Miglioramento del fattore di potenza

17 Miglioramento della produttività

18 Miglioramento dell'impianto elettrico

19 Riduzione del numero di ore di funzionamento

2. Codice ammortamenti

1 Fino a 3 mesi

2 Da 3 a 12 mesi

3 Da 1 a 3 anni

4 Più di 3 anni

3. Codice risorse "" ID="1">1 Combustibile leggero l> ID="2">45,4 GJ/t"> ID="1">2 Combustibile pesante t> ID="2">42,6 GJ/t"> ID="1">3 Gas naturale m3> ID="2">39,0 GJ/1 000 m3"> ID="1">4 Carbone t> ID="2">33,0 GJ/t"> ID="1">5 Vapore kg"> ID="1">6 Propano m3> ID="2">96,0 GJ/1 000 m3"> ID="1">7 Energia elettrica kWh> ID="2">3,6 GJ/1 000 kWh (1)()"> ID="1">8 Acqua m3> ID="2">4,18 D T GJ/1 000 m3 (1)()"> ID="1">9 Lignite/legno t> ID="2">18,0 GJ/t"> ID="1">10 Acque di scarico m3"> ID="1">11 Gas di scarico (fumi) m3"> ID="1">12 Facoltativo"> ID="1">13 Facoltativo"> ID="1">14 Facoltativo"">

4. Codice paese

1 Francia

2 Belgio

3 Paesi Bassi

4 Germania

5 Italia

6 Regno Unito

7 Irlanda

8 Danimarca

9 Lussemburgo

31 Canada

5. Codici regionali (assegnati dagli Stati membri)

6. Codici per la classificazione industriale

Classificazione industriale generale delle attività economiche nella Comunità europea, NACE 1970.

Common Nomenclature of Industrial Products, NIPRO 1976.

(1)() Coefficienti di conversione.(1) European Data System for Energy Savings, Centro comune di ricerca, Stabilimento di Ispra, I-21020 Ispra (Varese).(2) EMR = Ministero dell'energia, delle miniere e delle risorse.(3)() Preferibilmente.

ALLEGATO III

CONVENZIONE

La Comunità economica europea, rappresentata alla Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata « la Commissione », che per la firma della convenzione è rappresentata dal sig ... (nome)

... (funzioni)

da un lato

e

... (ragione sociale)

con sede a ...

qui di seguito denominata « il contraente »,

rappresentato dal sig. ... (nome)

... (funzioni)

in virtù di ...

dall'altro,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è di stabilire una cooperazione fra le parti e firmatari di convenzioni identiche, qui di seguito denominati « partecipanti », nel quadro del programma comunitario sull'« autobus dell'energia », descritto nell'allegato I della raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1980.

Il programa comprende una cooperazione con il Canada (1), in conformità del memorandum di intenti firmato dalla Commissione e dal governo del Canada il 17 dicembre 1979 e il relativo scambio di lettere del ...

Articolo 2

Obblighi della Commissione

La Commissione:

1. a) mette a disposizione del contraente il software iniziale composto da una serie di programmi di elaboratori elettronici, sviluppati dal ministero dell'energia, delle miniere e delle risorse del Canada, e destinati ad essere utilizzati in un sistema di « autobus dell'energia »;

b) garantisce, inviando ai contraenti la sintesi dei programmi di cui dispone, un'informazione sui programmi degli elaboratori sviluppati per o utilizzati all'interno di sistemi di autobus dell'energia da essa stessa, dai partecipanti e dal Canada, qui di seguito denominati « programmi »;

c) trasmette, su richiesta del contraente, i programmi di cui essa dispone liberamente;

d) si adopera affinché il contraente possa ottenere il diritto di utilizzare i programmi di cui essa non dispone liberamente;

e) s'impegna a non trasmettere i programmi messi a sua disposizione dal contraente a persone o organismi che non siano i partecipanti o il Canada, senza il preventivo accordo del contraente;

2. a) trasmette periodicamente al contraente i risultati delle analisi da essa effettuate sulla base dei dati raccolti con l'utilizzazione di sistemi di autobus dell'energia e comunicati dai partecipanti, compreso il contraente, e dal Canada; i risultati comprendono in particolare:

- dati statistici concernenti i consumi di energia e il potenziale di risparmio di energia relativi ai vari settori industriali e ai vari processi di produzione,

- informazioni sulle possibilità di risparmiare energia nei vari settori industriali e nei vari processi di produzione;

b) s'impegna a non comunicare a terzi non partecipanti alla convenzione le informazioni e i dati che le sono stati trasmessi dal contraente, qualora si tratti di indicazioni non anonime e dichiarate riservate dal contraente;

c) consente al contraente, così come ai partecipanti e al Canada, di accedere liberamente alla sua base di dati comune comprendente esclusivamente informazioni anonime, non riservate oppure divenute tali in seguito ad un'elaborazione.

Articolo 3

Obblighi del contraente

Il contraente:

1. a) cede gratuitamente alla Commissione i programmi di cui dispone liberamente;

b) trasmette alla Commissione la sintesi dei programmi di cui non dispone liberamente;

c) s'impegna ad utilizzare i programmi messi a sua disposizione dalla Commissione soltanto per fini di risparmio energetico;

d) s'impegna a non chiedere, per quanto riguarda l'utilizzazione dei programmi messi a sua disposizione dalla Commissione, alcuna contropartita finanziaria o di altra natura ai beneficiari della sua assistenza nel campo del risparmio energetico;

e) s'impegna a non comunicare a persone o organismi estranei alla convenzione i programmi messi a sua disposizione dalla Commissione senza il preventivo accordo di quest'ultima;

2. a) trasmette periodicamente alla Commissione, in forma anonima, le informazioni e i dati raccolti grazie all'utilizzazione del sistema di « autobus dell'energia », come indicato nell'allegato II della raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1980;

b) esprime il suo accordo affinché la Commissione utilizzi tali informazioni e dati per l'elaborazione e che tali indicazioni, unitamente ai risultati dell'elaborazione, siano inserite nella base di dati della Commissione e messe a disposizione dei partecipanti e del Canada, ad eccezione delle informazioni dichiarate riservate e che non hanno perduto il loro carattere di riservatezza in seguito all'elaborazione;

c) s'impegna a non comunicare a terzi, estranei alla convenzione, le informazioni ottenute dalla Commissione in esecuzione di tale convenzione, salvo preventivo accordo della Commissione.

Articolo 4

Durata

La presente convenzione scade il 30 giugno 1983. Può essere rinnovata col comune accordo delle parti, raggiunto almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, ogni volta per un periodo di un anno.

Articolo 5

Responsabilità

Ciascuna parte risponde isolatamente dei danni provocati a terzi nell'esecuzione della presnte convenzione; essa provvede direttamente all'indennizzo e garantisce l'altra parte per qualsiasi azione che potrebbe essere intentata contro di essa in seguito a tale indennizzo.

Articolo 6

Subappalti

a) Il contraente non può cedere, senza preventiva ed esplicita autorizzazione della Commissione, tutti o parte dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convenzione, né subappaltarne l'esecuzione, nemmeno parzialmente.

b) Anche se il contraente ottiene l'autorizzazione della Commissione per subappaltare una parte dei lavori, non può comunque sottrarsi nei confronti della Comunità dagli obblighi assunti in virtù della convenzione.

c) Salvo deroga contraria esplicitamente concessa dalla Commissione, il contraente deve inserire nei subappalti tutti gli accordi che consentono alla Comunità di esercitare verso i subappaltanti gli stessi diritti e beneficiare delle stesse garanzie di cui gode nei confronti del contraente stesso.

Articolo 7

Modifiche o aggiunte alla convenzione

Le clausole contenute nella convenzione possono essere modificate o completate soltanto con allegati firmati da ciascuna delle parti o da un loro rappresentante qualificato.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

L'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non conferisce ad una parte il diritto a un contributo finanziario dall'altra parte.

Articolo 9

Inadempienze o ritardi

a) Ciascuna parte informa immediatamente l'altra, fornendole tutte le informazioni necessarie, di qualsiasi fatto che possa pregiudicare l'esecuzione della convenzione. Le parti fissano di comune accordo le misure da prendere.

b) In caso d'inosservanza da parte del contraente di uno degli obblighi derivanti dalla convenzione e qualora non intervenga l'accordo di cui alla lettera a), indipendentemente dalle conseguenze previste dalla legge applicabile alla convenzione, essa può essere risolta o rescissa di pieno diritto dalla Commissione senza la necessità di procedere ad alcuna formalità giudiziaria, dopo messa in mora notificata al contraente con lettera raccomandata, non seguita da esecuzione nel termine di un mese.

Articolo 10

Legge applicabile

Alla presente convenzione si applica la legge ... (2).

Articolo 11

Clausola attributiva di giurisdizione

Qualora non venga raggiunto un accordo in via amichevole, la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente per dirimere qualsiasi controversia intervenuta tra le parti e concernente la convenzione.

(1) Cooperazione con il ministero dell'energia, delle mine e delle risorse del Canada.(2) Trattasi della legge del paese in cui risiede il contraente.