80/1352/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1980, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Hamamatsu - videocamera C- 1000-02" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1980 pag. 0018 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1980 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Hamamatsu - videocamera C-1000-02» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (80/1352/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 15 luglio 1980, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Hamamatsu-videocamera C-1000-02», destinato ad essere utilizzato per il riconoscimento e la localizzazione della struttura superficiale di oggetti termoirraggianti e in particolare per registrare le variazioni di temperatura sulla superficie di parti fucinate, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 dicembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è una telecamera ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato «Hamamatsu-videocamera C-1000-02», che costituisce oggetto della domanda del governo tedesco, del 15 luglio 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15.7.1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31.5.1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13.12.1979, pag. 32.