31980D0755

80/755/CEE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 09/08/1980 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0085
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 30 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0085
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0287
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0287


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1980 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali

(80/755/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

considerando che, in linea di massima, le sementi di cereali possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/402/CEE;

considerando che, a norma di tali disposizioni, l'apposizione delle indicazioni prescritte può essere autorizzata sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta;

considerando che è opportuno accordare tale autorizzazione, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali delle categorie « sementi di base » e « sementi certificate » di qualsiasi natura.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;

b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;

c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3.3 bis e 6 della direttiva 66/402/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della predetta direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;

d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile o perforato sull'imballaggio dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;

e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così, contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché i numeri d'ordine di cui alla lettera d);

f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.(2) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.