31980D0234

80/234/CEE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 1979, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29 011 - Presame) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 25/02/1980 pag. 0019 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1979 relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29 011 - Presame) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (80/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3,

vista la notifica presentata il 5 marzo 1975 dalla Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek di Leeuwarden, Paesi Bassi, concernente il suo statuto,

vista la decisione della Commissione, del 14 febbraio 1978, di iniziare una procedura in materia,

sentite le imprese interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del citato regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 (2),

visto il parere espresso dal comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, raccolto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 in data 3 aprile 1979,

I. I FATTI

Considerando che i fatti possono riassumersi come segue:

1. Presentazione della materia 1. Il presame è un fermento che si trova nella mucosa dell'abomaso di vitello. Dopo estrazione e purificazione, tale fermento, che ha la proprietà di cagliare il latte, viene utilizzato per la fabbricazione del formaggio. Da una decina di anni, si può anche fabbricare presame sintetico mediante procedimenti chimici. Il presame rientra nella voce 35.07 della Nomenclatura di Bruxelles che comprende gli enzimi.

2. Prima del 1905, nei Paesi Bassi si trovava soltanto presame di cattiva qualità. Diciannove cooperative lattiero-casearie della Frisia decisero allora di produrre presame in proprio e, il 7 aprile 1905, fondarono una società, la Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriec (qui di seguito chiamata «Cooperatieve», incaricata di fabbricare o di far fabbricare il presame di cui esse avevano bisogno per la loro produzione di formaggio. Inoltre la cooperativa fu incaricata della produzione e vendita dei coloranti destinati alla produzione del formaggio ; si tratta soprattutto dell'annatto e del carotene.

3. Nel corso degli anni successivi, tutte le cooperative lattiere olandesi hanno aderito alla «Cooperatieve», che conta attualmente una quarantina di imprese membri. Dal 1966, la «Cooperatieve» fornisce presame e coloranti anche ad imprese non aderenti.

4. Il 5 marzo 1975, la «Cooperatieve» ha notificato il suo statuto del 1905 alla Commissione delle Comunità europee. Una versione modificata di questo statuto è entrata in vigore il 17 luglio 1979 e comunicata alla Commissione.

2. Lo statuto della «Cooperatieve»

5. Lo statuto dispone che la «Cooperatieve» è un'associazione di imprese, nella forma di cooperativa, che ha per oggetto di fabbricare o far produrre del presame e dei coloranti per formaggi per conto dei suoi soci. La «Cooperatieve» può anche vendere a terzi il presame ed i coloranti.

6. L'articolo 5 (1905) disponeva che soltanto le imprese che gestissero nei Paesi Bassi una o più latterie sotto forma di cooperativa potevano essere ammesse alla «Cooperatieve» in qualità di soci ; dopo il 1979 ogni impresa di questo tipo può essere ammessa indipendentemente dal luogo di stabilimento. Al momento della sua ammissione, il nuovo socio deve far iscrivere nel registro dell'associazione una dichiarazione datata e firmata di adesione allo statuto dell'associazione. Mentre secondo lo statuto del 1905 ogni socio disponeva di un voto per le decisioni adottate in assemblea generale (1)GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. (2)GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63.

secondo lo statuto del 1979, il numero dei voti di ogni membro dipende dalla quantità di presame acquistato nel corso dell'esercizio precedente.

7. L'articolo 8 (articolo 14 del 1979) impone ai soci l'obbligo di acquistare dalla «Cooperatieve» le quantità di presame e di coloranti di cui hanno bisogno per la loro produzione. La violazione di quest'obbligo è sanzionato con una multa di 500 fiorini.

8. L'articolo 12 (articolo 9 del 1979) dispone che in caso di violazione dello statuto o del regolamento interno, o in caso di atti contrari agli interessi della «Cooperatieve», un socio può essere escluso con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

9. In caso di recesso o di esclusione di un socio, l'articolo 13 (articolo 10 del 1979) stabilisce che quest'ultimo deve versare al fondo di riserva della «Cooperatieve» un importo pari al prodotto di 2,5 fiorini per il numero medio annuale di litri di presame acquistato presso la «Cooperatieve» nel corso degli ultimi 5 anni di adesione. L'articolo 10 dello statuto del 1979 aggiunge che quando un socio dimissiona, ma cede la sua impresa ad un altro socio, l'assemblea generale può decidere di esonerarlo totalmente o in parte dal pagamento di questa somma.

3. Il mercato olandese del presame e dei coloranti per prodotti lattiero-caseari

10. La produzione olandese di presame d'origine animale è passata da 580 000 litri nel 1970 a 830 000 litri circa nel 1978, e, nello stesso periodo, quella dei coloranti per formaggi è passata da circa 31 000 litri a 60 000 litri.

Dal 1971, la «Cooperatieve» fabbrica la totalità della produzione olandese di presame di origine animale e il 90 % circa di quella dei coloranti per formaggi.

Le tabelle che seguono indicano l'evoluzione della produzione della «Cooperatieve» dal 1970 al 1978 (1): >PIC FILE= "T0012774">

11. La «Cooperatieve» fornisce il 94 % circa della sua produzione di presame ed 80 % della sua produzione di coloranti ai suoi soci, che rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei prodotti lattiero-caseari ; il resto della produzione è venduto a produttori di formaggio olandese che non fanno parte della «Cooperatieve». La tabella che segue indica l'evoluzione dei prezzi e delle quantità di presame e di coloranti venduti dalla «Cooperatieve» dal 1970. (1)Nella versione pubblicata dalla presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

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12. L'esame dei dati che precedono permette di constatare, in primo luogo, che il prezzo del presame ha subito forti variazioni dal 1970 in poi. Queste fluttuazioni sono direttamente legate alla situazione del mercato degli abomasi di vitello, la cui offerta varia sensibilmente da un anno all'altro. Inoltre un decreto del ministro dell'agricoltura del 7 gennaio 1970 (1) aveva vietato nei Paesi Bassi l'impiego del presame sintetico per la preparazione del formaggio. Tuttavia un certo numero di deroghe erano state concesse dal ministero dell'agricoltura per permettere l'utilizzazione del presame sintetico ; in particolare nel 1973, poiché il gruppo AKZO aveva fatto sapere di essere riuscito ad ottenere un tipo di presame sintetico di qualità migliore, numerosi utilizzatori non aderenti alla «Cooperatieve» ottennero dal ministro olandese dell'agricoltura l'autorizzazione di utilizzare tale tipo di presame.

13. Tali acquisti di presame sintetico si spiegano con il fatto che il prezzo del presame sintetico, di regola inferiore al prezzo del presame d'origine animale, era diventato molto vantaggioso agli inizi degli anni 1970. I produttori di formaggio non aderenti alla «Cooperatieve» ritennero che tali vantaggi di prezzo fossero sufficienti per compensare il lieve difetto di qualità che, per taluni tipi di formaggio (in particolare il Gouda), può essere constatato quando viene impiegato presame sintetico.

14. Le autorizzazioni al termine di due anni furono ritirate perché il formaggio Gouda ottenuto con il presame sintetico era leggermente amaro.

15. I produttori olandesi di formaggio che non sono soci della «Cooperatieve» non possono dunque più utilizzare il presame sintetico ma, non essendo soggetti all'obbligo d'acquisto imposto dallo statuto della «Cooperatieve», possono sempre acquistare presame d'origine animale fabbricato all'estero, in particolare in altri Stati membri.

4. La produzione e gli scambi di presame e di coloranti per formaggi nella Comunità

16. I principali paesi della Comunità produttori di presame di origine animale sono la Germania, la Francia, la Danimarca e i Paesi Bassi. L'annatto ed il carotene sono principalmente fabbricati in Danimarca, Paesi Bassi e Francia.

17. Gli scambi di presame all'interno della Comunità, per gli anni 1976, 1977 e 1978 figurano nella tabella seguente. (1)Staatscourant n. 19 del 28.1.1970.

Importazioni di presame liquido nel 1976, 1977 e 1978 >PIC FILE= "T0012776">

Da tale tabella risulta che in tre anni i Paesi Bassi hanno importato soltanto 16 tonnellate di presame. Per contro, gli altri paesi della CEE ne importano quantitativi relativamente elevati ; i principali paesi esportatori sono la Danimarca, la Germania, la Francia ed il Regno Unito.

Il presame esportato dai Paesi Bassi nella Comunità (principalmente in Francia e in Germania) è costituito unicamente dal presame sintetico fornito dal gruppo AKZO. La «Cooperatieve» non ha infatti mai fornito presame di origine animale agli altri Stati membri della Comunità.

18. Non esistono statistiche ufficiali sugli scambi di annatto e di carotene. Tuttavia sulla base di informazioni raccolte nel corso dell'istruzione della pratica sembra che la Danimarca ne sia il principale esportatore e che rifornisca soprattutto la Francia, il Regno Unito, il Belgio ed i Paesi Bassi.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

19. Considerando che, ai termini dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

20. considerando che i soci della «Cooperatieve» sono cooperative lattiero-casearie che fabbricano e vendono prodotti lattiero-caseari ; che si tratta dunque di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE;

21. considerando che le disposizioni dello statuto sono state adottate, il 7 aprile 1905, mediante un accordo concluso tra le imprese fondatrici della «Cooperatieve» ; che, all'atto dell'adesione, ogni nuovo socio ha espresso il suo accordo scritto sull'insieme delle disposizioni contenute nello statuto e in particolare su quelle che impongono ai soci l'obbligo di acquistare la totalità dei loro bisogni in presame e in coloranti per formaggi unicamente presso la «Cooperatieve» ; che le disposizioni contenute nello statuto della «Cooperatieve» costituiscono dunque un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE;

22. considerando che l'obbligo di acquisto cui sono soggetti i soci della «Cooperatieve» sanzionato da un'ammenda e rafforzato dalle altre disposizioni dello statuto che permettono, qualora non venga rispettato questo obbligo, l'esclusione dalla «Cooperatieve» con l'imposizione del pagamento di un'indennità proporzionale alla quantità media di presame acquistata annualmente restringe in maniera sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune ; che, in effetti, a causa di tale obbligo le cooperative lattiero-caserarie aderenti alla «Cooperatieve», che rappresentano più del 90 % dell'industria olandese dei prodotti lattiero-caseari, non possono acquistare presame e coloranti da altri fornitori e sono, dunque, tenute ad una esclusività d'acquisto presso la «Cooperatieve»;

23. considerando che per il presame d'origine animale, che è il solo tipo di presame autorizzato nei Paesi Bassi per la fabbricazione del formaggio, tali altri fornitori si trovano principalmente in Germania, in Francia e in Danimarca ; che essi producono presame di origine animale di eccellente qualità e a prezzi paragonabili a quelli praticati dalla «Cooperatieve» ; che, anche per quanto riguarda i coloranti utilizzati nell'industria lattiero-casearia, esistono numerosi altri fornitori nella Comunità ; che, di conseguenza, l'obbligo di acquisto disposto dall'articolo 8 (articolo 14 del 1979) dello statuto della «Cooperatieve», e rafforzato dalle disposizioni degli articoli 12 e 13 (articoli 9 e 10 del 1979) del medesimo statuto, impedisce ai soci di tale cooperativa di acquistare presame e coloranti fabbricati negli altri paesi della Comunità ; che il commercio tra Stati membri può dunque esserne pregiudicato in maniera sensibile;

24. considerando che l'articolo 13 (articolo 10 del 1979) dello statuto prevede che, non solo in caso d'esclusione ma anche in caso di recesso, il socio deve versare al fondo di riserva una somma pari al prodotto di 2,5 fiorini per il numero medio di litri di presame acquistato annualmente dalla «Cooperatieve» ; che le cifre comunicate dalla «Cooperatieve» indicano che, ogni anno, sono forniti ai 44 soci circa ... litri di presame, ossia in media, circa ... litri per socio ; che l'«indennizzo» previsto in caso di dimissioni volontarie rappresenterebbe dunque, per un'impresa di dimensioni medie, una somma di circa ... fiorini ; che, tenuto conto delle capacità finanziarie relativamente scarse di cui dispongono le cooperative lattiere olandesi, una tale somma rappresenta un onere di una certa importanza tanto più che è proporzionale alla quantità di presame acquistato annualmente presso la «Cooperatieve» e paralizza così i soci che hanno bisogni importanti in presame ; che, di conseguenza, questo obbligo di pagamento impedisce o, perlomeno, rende molto più difficile il recesso di uno o più membri che desiderino approvvigionarsi presso altri fornitori della Comunità o fabbricare presame in proprio e far così concorrenza alla «Cooperatieve» ; che, dato che le latterie aderenti alla «Cooperatieve» rappresentano più del 90 % del mercato olandese del presame d'origine animale e che, inoltre, nei Paesi Bassi non esiste un altro fabbricante di tale prodotto, l'obbligo succitato ha per oggetto e per effetto di concorrere al mantenimento di una struttura non concorrenziale in una parte sostanziale del mercato comune ; che l'obbligo di pagamento di tale somma in caso di dimissione costituisce una sensibile restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune;

25. considerando che tale restrizione può pregiudicare in modo sensibile il commercio tra gli Stati membri della CEE ; che, in effetti, soltanto molto difficilmente le imprese aderenti possono lasciare la «Cooperatieve» per acquistare liberamente negli altri paesi della Comunità o per creare un altro centro di produzione concorrente che potrebbe anche essere in grado di vendere presame in altri Stati membri.

III. INAPPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO N. 26 DEL CONSIGLIO

26. Considerando che il presame e i coloranti per formaggi non fanno parte dell'allegato Il del trattato CEE, e che quindi, nella fattispecie, non sono applicabili le disposizioni del regolamento n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (1); (1)GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

27. considerando, in effetti, che il campo di applicazione «ratione materiae» di tale regolamento si limita ai prodotti agricoli enumerati nell'allegato II del trattato ; che, in effetti, l'articolo 42 del trattato sul quale il suddetto regolamento si basa permette di derogare alle regole di concorrenza unicamente per quanto riguarda la produzione e il commercio dei prodotti agricoli, e che questi ultimi prodotti sono stati enumerati nell'allegato II del trattato conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e 3 del trattato ; che ciò è ancora confermato dalla formulazione stessa degli articoli 1 e 2 del citato regolamento n. 26;

IV. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO

28. Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, nonché di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

29. considerando che l'accordo del 7 aprile 1905 con il quale le imprese firmatarie hanno fondato la Cooperative Stremsel- en Kleurselfabriek per fabbricare e far fabbricare il presame ed i coloranti per formaggi di cui avevano bisogno per la fabbricazione del formaggio ha contribuito in particolare a migliorare la produzione di presame nei Paesi Bassi ; che, in effetti, il presame fabbricato dalla «Cooperatieve» si è rivelato di qualità migliore di quella precedentemente disponibile sul mercato olandese ; che tale livello elevato di qualità ha avuto per effetto di attrarre le cooperative lattiere che non avevano inizialmente aderito allo statuto della «Cooperatieve» ; che ne è risultato non soltanto che la maggior parte delle cooperative lattiere hanno aderito alla «Cooperatieve», ma che, inoltre, questa ha comiciato a fornire quantità importanti di presame ad utilizzatori non soci ; che inoltre, il fatto che la «Cooperative» mantiene delle riserve di prodotti a disposizione dei suoi soci e dei terzi non soci costituisce un vantaggio economico certo poiché permette un rifornimento costante dei prodotti in causa ; che quindi, per il suo scopo principale, l'accordo soddisfa ad una delle prime condizioni positive richieste per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;

30. considerando che gli utilizzatori - nella fattispecie, da un lato, gli acquirenti olandesi di presame e coloranti per formaggi soci e non soci della «Cooperatieve» e, d'altro lato, gli acquirenti dei formaggi prodotti dai soci della «Cooperatieve» - hanno potuto beneficiare di una congrua parte dei vantaggi procurati dall'accordo ; che, in effetti, le economie di costo realizzate sul piano della produzione sono state costantemente ed integralmente trasferite sul prezzo dei prodotti venduti ai produttori soci e non soci dato che la «Cooperatieve» non realizza benefici e che rifornisce qualsiasi utilizzatore che lo richiede senza restrizione alcuna ; che, a loro volta, i consumatori hanno potuto disporre di formaggi ottenuti con un presame di buona qualità ed a miglior prezzo ; che per tali ragioni l'accordo soddisfa anche alla seconda condizione dell'articolo 85, paragrafo 3;

31. considerando tuttavia che le restrizioni succitate costituite, da un lato, dall'esclusiva di acquisto imposta ai membri, e d'altro lato dall'indennizzo in caso di recesso previsto dallo statuto non sono indispensabili per ottenere i vantaggi suindicati ; che, in effetti sia i miglioramenti di quantità e la diminuzione dei costi di produzione che la costituzione di riserve ed il vantaggio che ne risulta per gli utilizzatori e consumatori risultano dal miglioramento del processo produttivo che la fabbricazione in comune ha permesso di realizzare ; che non è dunque indispensabile per ottenere questi risultati obbligare i soci ad una esclusività d'acquisto presso la «Cooperatieve» e prevedere nello statuto delle disposizioni coercitive per impedire le dimissioni ; che le imprese interessate hanno sostenuto che tali restrizioni erano necessarie per programmare la fabbricazione di questi prodotti ; che una tale programmazione, anche se utile, non rende indispensabile la clausola d'esclusività d'acquisto imposta ai soci, né l'obbligo del pagamento di una somma in caso di dimissioni ; che nella fattispecie ciò è dimostrato dal fatto che gli utilizzatori non soci acquistano, da ormai lungo tempo, presso la «Cooperatieve» senza essere tenuti da alcun obbligo d'acquisto ; che esistono delle soluzioni meno restrittive quali, per esempio, l'obbligo di rifornirsi solo in parte presso la cooperativa, l'obbligo di dare un preavviso in caso di dimissioni, soluzioni che non pregiudicano la programmazione della fabbricazione o dell'immagazzinaggio dei prodotti ; che, come risulta dalla versione attuale dello statuto della cooperativa, tali soluzioni non sono state accettate dalle imprese in questione;

32. considerando che inoltre nella misura in cui i costi di fabbricazione ed i prezzi di vendita di un'impresa sono competitivi rispetto agli altri produttori, tale impresa può accedere al mercato e mantenervisi senza che da parte sua sia necessario imporre una tale restrizione alla libertà di azione dei suoi soci ; che, dall'epoca della sua creazione, che risale a circa 3/4 di secolo fa, la cooperativa di produzione ha beneficiato di un periodo di tempo più che sufficiente per dimostrare la sua redditività ; che essa non ha dunque più bisogno di una protezione consistente nel riservarsi la totalità dei bisogni dei suoi membri e nel rendere impossibile, o perlomeno molto difficile, il recesso di un socio, soprattutto quando il numero delle imprese aderenti è molto elevato e rappresenta una domanda corrispondente a più del 90 % della domanda totale del mercato;

33. considerando infine che, nella fattispecie, l'esclusiva d'acquisto concordata tra i soci della «Cooperatieve», e il pagamento di una somma in caso di recesso previsto dall'articolo 13 (articolo 10 del 1979) dello statuto hanno per effetto di eliminare praticamente qualsiasi concorrenza sulla quasi totalità del mercato olandese del presame e dei coloranti per formaggi.

34. considerando, di conseguenza, che l'accordo non soddisfa a due delle condizioni richieste per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che la concessione di tale esenzione non può dunque essere presa in considerazione.

V. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIO

35. Considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata su richiesta o d'ufficio una infrazione all'articolo 85 del trattato CEE, può obbligare con una decisione le imprese o associazioni di imprese interessate a porvi fine;

considerando che per i motivi suesposti, la Cooperatieve Stremsel - en Kleurselfabriek ha violato l'articolo 85 del trattato CEE ; che è necessario obbligare le imprese interessate a porre fine senza indugio a queste violazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'esclusiva di acquisto prevista dall'articolo 8 (articolo 14 del 1979) dello statuto della Cooperatieve Stremselen Kleurselfabriek e dagli articoli 12 e 13 (articoli 9 e 10 del 1979) di tale statuto, e l'obbligo previsto dall'articolo 13 (articolo 10 del 1979) del suddetto statuto di pagare in caso di recesso una somma proporzionale alla quantità di presame acquistata annualmente presso la cooperativa costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è respinta.

Articolo 3

I destinatari della presente decisione devono porre fine immediatamente alle infrazioni constatate nell'articolo 1.

Articolo 4

La Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek Emmakade, 158, Leewarden, Paesi Bassi e le imprese che seguono sono destinatarie della presente decisione.

Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting «Linge», Schoolstraat 2, Arkel

Asser Coöperatieve Melkinr. en Melkprod. fabriek «Acmesa» Parallelstraat 8, Assen

Coöperatieve Ver. tot Expl, van Zuivel- en Melkprod. fabrieken «De Combinatie», Rijperweg 20 M, Westbeemster

Coöperatieve Melkproduktenbedrijven «Domo-(Bedum)», De Perk 30, Beilen

Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «De Stichting», Hulsterstraat 20, Buren

Coöperatieve Zuivelfabriek «Noord-Oostergo», Betterwird 10, Dokkum

Coöperatieve Zuivelfabriek «Het Klaverblad», Schapendrift 1, Donkerbroek

Coöperatieve Zuivelfabriek «Ee en Omstreken», B C Bos, Ee

Coöperatieve Zuivelvereniging «Campina» D. Boutslaan 2, Eindhoven Coöperatieve Zuivelfabriek «Ezinge» Swinderenweg 26, Ezinge

Melkunie Gelderen B.V. v/h Coöperatieve Melkverw. ver. «Land van Heusden en Altena», Hoofdstraat 43, Genderen

Coöperatieve Zuivelindustrie «Twee Provinciën», Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster

Coöperatieve Zuivelfabriek «Trynwalden en Omstreken», Nautaweg 3, Giekerk

Coöperatieve Zuivelfabriek «Samenwerking», Neerpolderseweg 34, Ciessenburg

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Goede Verwachting», Wagenstraat 16, Gilze

Melkunie v/h Coöperatieve Melkcentrale, 1e v.d. Kunstraat 116, 's-Gravenhage

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eensgezindheid», Dorpstraat 58, Den Ham

Vecolac - v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Juliana», Veerweg 3, Hasselt

Coöperatieve Zuivelfabriek «Havelte», Havelte

Coöperatieve Zuivelfabriek «Heerde» Kanaaldijk 123, Heerde

Coöperatieve Zuivelindustrie «De Toekomst», Heerenveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «Ameland», Nijenhuis, Hollum

Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging «D.O.C.», Alteveerstraat 70, Hoogeveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «Koekange», Dorpstraat 9, Koekange

Friesche Coöperatieve Zuivel-Export Vereeniging, Snekertrekweg 5, Leeuwarden

Zuivelfabriek «De Vereeniging», Dusseldorperweg 38, Limmen

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Wemeweg 19, Makkinga

Coöperatieve Zuivelfabriek «Zuidelijk Westerkwartier», Noorderringweg 33, Marum

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Venen», Kolderveen 28, Nijeveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «Norg», Eenerstraat 25, Norg

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Goede Verwachting», Oosterwoldseweg 56, Oldeberkoop

Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting «Oldewe», Bentheimerstraat 13, Oldenzaal

Coöperatieve Zuivelindustrie «De Zuid-Oosthoek», Nanningaweg 20, Oosterwolde

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Iendrachtsingel 2, Opeinde

Coöperatieve Ver. tot Expl. van Melkprod. fabrieken «Noord-Holland», Koninginneweg 1, Opmeer

Coöperatieve Zuivelfabriek «Huisternoord», Husternoard 2, Oudwoude

Coöperatieve Melkproduktenfabriek «Hovo», Kanaalstraat wz 12, Raalte

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Toekomst», de Kapelle 4, Rinsumageest

Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «Roden-Zevenhuizen», Kanaalstraat 62, Roden

Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Centrale Zuivelvereniging «De Maasvallei», Pr. Bernhardstraat 43, Roermond

Zuivelfabriek Campina v/h Ver. Coöperatieve Zuivelbedrijven «Brabant-Zeeland», Industriestraat 15/a, Roosendaal

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Vlijt», Oude Rijkweg 649, Rouveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Fatheraatgerstraat 8, Rossum

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Kleine Winst, Oude Rijksweg 395, Rouveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «Algemeen Belang», Dijkhuizen 94, Ruinerwold

Coöperatieve Zuivelfabriek «Ons Belang», Gemeenteweg 299, Staphorst Coöperatieve Zuivelfabriek «De Toekomst», Pepergaweg 144, Steggerda

Coöperatieve Biol. Zuivelveren «Skylge» v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Terschelling», Formrum 48, Terschelling

Zuivelfabriek Campina v/h Coöperatieve Zuivelvereniging «Centraal Brabant», Wilhelminapark 70, Tilburg

Coöperatieve Zuivelfabriek «De Eendracht», Markt 1, Tubbergen

Coöperatieve Vereniging v/h Coöperatieve Zuivelindustrie «Novac», Tukseweg 148, Steenwijk

Coöperatieve Zuivelindustrie «De Foarutgong», Twijzel

Coöperatieve Fabr. Melk- en Zuivelpr. «Vecolac-Vollenhove», Weg v. Rollecate 19, Vollenhove

Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek, Burg. Galleestraat 19, Vorden

Coöperatieve Zuivelfabriek «Wapserveen», Midden 69, Wapserveen

Coöperatieve Zuivelfabriek «Westerbork», Westeinde 37, Westerbork

Ver. Coöperatieve Zuivelfabriek «Combinatie O. Groningen», Grachtstraat 1, Winschoten

Coöperatieve Zuivelindustrie «De Goede Verwachting», Spoardijk 21, Workum

Coöperatieve Fabriek van Melkprodukten «Rogat», Rogat 12, De Wijk

Coöperatieve Melkverwerkingsver. DOC v/h Coöperatieve Zuivelfabriek «Eendracht», Hoofdstraat 28, Zuidwolde

Verenigde Coöperatieve Melkindustrie «Coberco», Stationplein 37, Zutphen

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione