31979Y0331(01)

Comunicazione della Commissione - Programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale

Gazzetta ufficiale n. C 084 del 31/03/1979 pag. 0002 - 0010


PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIONE DOGANALE

INTRODUZIONE

A. Osservazioni di carattere generale

Il presente programma per la realizzazione dell'Unione doganale si iscrive nella politica, più volte ribadita, di far progredire la creazione del mercato unico in tutte le sue componenti. Le azioni preconizzate dalla Commissione in detto programma mirano in effetti a completare e consolidare l'unione doganale, i cui strumenti non solo sono l'espressione di una politica comune, ma garantiscono, anche, l'attuazione di altre politiche comuni così da contribuire alla soppressione progressiva dei controlli e delle formalità negli scambi intracomunitari. Pertanto le realizzazioni contemplate da questo programma, assicurando nel contempo una maggiore garanzia di protezione dell'economia europea all'esterno e una maggiore fluidità nei suoi scambi all'interno, sembrano tali da dare al mercato interno una solida base. Il programma enuncia una serie di iniziative volte a dare contenuto concreto all'obiettivo della preferenza comunitaria, nonché a contribuire allo sviluppo della libera circolazione delle merci.

Un programma così concepito si inscrive pertanto nella politica comunitaria volta all'instaurazione di un'unione economica e monetaria già adottata dalle istituzioni della Comunità in un programma pluriennale articolato su fasi annue di realizzazione. Tale legame è confermato dalla concordanza esistente tra le azioni prioritarie proposte per il 1979, da un lato, e quelle preconizzate in materia di unione doganale nel programma UEM 1979, dall'altro.

L'elaborazione del programma per la realizzazione dell'unione doganale è il risultato degli studi e delle discussioni che hanno fatto seguito, tanto a livello delle istituzioni della Comunità quanto all'interno delle amministrazioni nazionali e presso gli ambienti professionali interessati, alla comunicazione della Commissione sullo stato dell'unione doganale del 15 giugno 1977 (1).

B. Comunicazione sullo stato dell'unione doganale e posizione delle istituzioni della Comunità e degli ambienti interessati

1. La comunicazione della Commissione sullo stato dell'unione doganale ha posto l'accento sulla necessità, sia di migliorare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, sia di definire una normativa doganale comunitaria completa e coerente da applicare negli scambi con i paesi terzi.

2. Un colloquio organizzato dalla Commissione nel dicembre 1977, cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni della Comunità, delle amministrazioni nazionali, dei diversi settori economici e degli utenti ha consentito di constatare (2) l'interesse preminente che suscitano gli orientamenti della Commissione.

3. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il commercio mondiale e dell'esigenza di realizzazioni concrete che possano contribuire alla riuscita della strategia che la Comunità si è prefissata per uscire dalla crisi, il Comitato economico e sociale, esaminando la comunicazione sullo stato dell'unione doganale ha tenuto a mettere in evidenza, nel parere del 30 marzo 1978 (3), l'importanza dei problemi sollevati nonché l'urgenza di definire un programma preciso in merito alla realizzazione dell'unione doganale.

4. D'altro canto, l'interesse politico, economico e psicologico delle misure destinate a migliorare il funzionamento dell'unione doganale e la necessità che sia elaborato un programma pluriennale attualizzato periodicamente sono stati messi in particolare evidenza dalla commissione economica e monetaria del Parlamento europeo nella relazione da essa presentata, relazione seguita a breve distanza dalla risoluzione sull'«Evoluzione dell'unione doganale e del mercato interno» (4) (1)COM (77) 210 def. (2)Resoconto del colloquio «unione doganale, realizzazioni e prospettive - 6/7.12.1977». (3)Parere, GU n. C 181 del 31.7.1978. (4)Risoluzione, GU n. C 108 dell'8.5.1978.

Relazione della Commissione economica e monetaria, presentata dal sig. Nyborg, doc. 557/77.

adottata il 12 aprile 1978 dal Parlamento. Quest'ultimo ha tenuto a ribadire la propria posizione in una seconda risoluzione del 5 luglio 1978 (1) insistendo sul fatto che le carenze del funzionamento degli scambi nel traffico intracomunitario hanno un'incidenza negativa sulla produttività e sulla competitività delle industrie della Comunità ed ostacolano gli sforzi compiuti per realizzare una politica comune delle strutture e dell'occupazione.

5. Dal canto suo, il Consiglio europeo ha sottolineato in due occasioni, a Copenaghen e quindi a Brema, come il compito permanente della Comunità fosse quello di garantire e di gestire il mercato comune continuando ad eliminare gli ostacoli agli scambi e le distorsioni della concorrenza.

6. Anche il Consiglio dei ministri si è recentemente impegnato, tramite il suo presidente, a conferire carattere prioritario alle proposte della Commissione che si riferiscono alla realizzazione dell'unione doganale (2) (3).

7. Inoltre, gli orientamenti della Commissione sono state oggetto di uno scambio di vedute molto approfondito con coloro che, in qualità di capi delle amministrazioni delle dogane nazionali detengono una posizione chiave nel processo d'attuazione dell'unione doganale, nella misura in cui quest'ultima, lungi dall'esprimersi unicamente mediante atti comunitari, esige adattamenti strutturali da parte di ogni amministrazione nonché un mutamento delle mentalità ; l'intervento doganale, infatti, deve oramai essere contrassegnato da spirito di solidarietà tra i partners.

8. Infine, le associazioni professionali in seno al comitato consultivo in materia doganale si sono dichiarate disposte ad apportare il loro contributo all'azione di sviluppo dell'unione doganale.

9. Alla vigilia dell'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, la Comunità deve impegnarsi in nuovi sforzi intesi a dare una maggiore consistenza al concetto di cittadino europeo ed a promuovere la consapevolezza di appartenere ad una comunità. In tale contesto assume particolare rilievo l'abolizione delle frontiere intracomunitarie quali sedi di accentramento di formalità e controlli.

10. La prospettiva di un nuovo allargamento della Comunità costituisce un ulteriore incentivo ad accelerare la costruzione dell'unione doganale che attualmente si presenta ancora, sotto taluni aspetti, come una zolla di libero scambio.

11. La Commissione ritiene opportuno definire ancora una volta gli elementi essenziali della problematica relativa al consolidamento dell'unione doganale nella prospettiva di una maggiore «effettività» del mercato interno. Essa ritiene necessario chiarire in quale misura l'armonizzazione delle caratteristiche principali delle procedure doganali fornisce una base di partenza dalla quale la Comunità potrà sviluppare il mercato interno, preoccupandosi essenzialmente di definirlo come strumento che apporta all'economia europea da un lato i risultati positivi di una preferenza comunitaria effettiva, e, dall'altro, le potenzialità di sviluppo della libera circolazione delle merci.

(1)GU n. C 182 del 31.7.1978. (2)Dibattiti PE 14.9.1978 - interrogazione orale (doc. 283/78). (3)Dibattiti PE 8.1.1979 - interrogazione orale (doc. 513/78). I. PROGRAMMA PLURIENNALE

A. Obiettivi fondamentali

1. L'articolo 9 del trattato recita : «La Comunità è fondata sopra un'unione doganale». L'obiettivo finale dell'unione doganale è quello di realizzare le condizioni da cui dipendono la fusione dei mercati nazionali in un mercato unico e lo smantellamento delle frontiere interne. Tali condizioni non si esauriscono nell'istituzione di una tariffa doganale comune e nella fissazione di un certo numero di principi di base che ne disciplinano l'applicazione, ma devono concretizzarsi nella definizione di una legislazione completa, uniforme ed efficace, atta ad assicurare l'omogeneità del regime degli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi e a creare in tal modo i presupposti affinché le merci possano circolare all'interno della Comunità nelle stesse condizioni in cui circolano all'interno dei mercati nazionali.

2. La realizzazione della liberazione degli scambi intracomunitari, pur essendo strettamente dipendente dall'omogeneità della regolamentazione alle frontiere esterne e dalla sua applicazione uniforme, la quale deve essere facilitata mediante l'instaurazione di procedure comunitarie, è naturalmente connessa ai progressi compiuti in altri settori, in particolare in materia di fiscalità, moneta, trasporto e statistica (1).

Tuttavia la Commissione ritiene che, anche se in tali materie non fossero compiuti progressi sostanziali, misure di carattere doganale possono ampiamente contribuire alla semplificazione delle formalità e dei controlli negli scambi intracomunitari, ad una loro maggiore fluidità ed all'accentuazione della preferenza comunitaria.

3. L'interesse presentato dall'eliminazione delle formalità e dei controlli negli scambi intracomunitari non deve far dimenticare che il cittadino europeo tende a valutare i progressi compiuti in materia di integrazione soprattutto in funzione dei controlli e delle formalità cui egli stesso deve sottostare allorquando si sposta all'interno della Comunità, ovvero in qualità di speditore o destinatario di colli che esorbitano dal quadro commerciale.

La Commissione, pertanto, ritiene che l'insieme dei problemi sollevati dalle franchigie da accordare alle merci trasportate dai viaggiatori, o contenute nei colli destinati ai privati, debba essere affrontato con nuovo slancio.

4. La piena realizzazione dell'armonizzazione delle regolamentazioni doganali costituisce il presupposto per l'eliminazione integrale delle compartimentazioni dei mercati nazionali e, di conseguenza, per lo sviluppo dell'unione economica e monetaria. Essa deve presentare lo stesso grado di affidamento di ciascuno dei vecchi sistemi nazionali in funzione delle nuove esigenze giustificate dalle realtà di un mercato comune e permetterebbe in particolare una maggior uniformità in materia di costatazione delle risorse proprie della Comunità.

5. L'uniformità e l'affidamento della legislazione doganale possono essere realizzate soltanto con atti cogenti che abbiano carattere obbligatorio, direttamente applicabili negli Stati membri e che conseguentemente offrono una garanzia giuridica per i privati.

Un'attenzione particolare deve essere quindi riservata alla forma che l'atto giuridico deve assumere in vista della realizzazione di questa legislazione doganale comunitaria. L'esperienza acquisita, in particolare nel campo dei regimi doganali detti economici, fa sì che la Commissione si pronunci categoricamente a favore del regolamento.

Benché le direttive costituiscano degli atti comunitari per gli Stati membri, esse normalmente necessitano di una legislazione nazionale integrativa per poter produrre effetti nei confronti degli interessati. Oltre alla lentezza legata a tale procedura, le direttive non raggiungono in misura necessaria gli obiettivi di sicurezza giuridica e di uniformità del diritto comunitario, che appaiono indispensabili per il buon funzionamento del mercato comune. Tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto con dei regolamenti.

6. L'istituzione di una legislazione doganale comunitaria pone inevitabilmente il problema dell'armonizzazione delle sanzioni e dell'organizzazione della tutela giuridica di coloro che vi sono soggetti.

Il permanere di disparità in tale settore rischia infatti non soltanto di generare delle distorsioni di trattamento e persino delle deviazioni di traffico ma altresì di compromettere seriamente il funzionamento dei regimi e delle procedure doganali minacciando l'efficacia delle misure di politica comune la cui applicazione si fonda su detti regimi e procedure. Sarà d'altronde opportuno ripensare ai sistemi nazionali attualmente in vigore al fine di ricercare soluzioni commisurate alle nuove dimensioni e alle necessità proprie della Comunità.

L'unicità della legislazione richiede anche l'istituzione di un livello equivalente di tutela giuridica nell'intera Comunità.

7. Tra le qualità che debbono caratterizzare la legislazione comunitaria è opportuno citare anche la chiarezza e la trasparenza.

Anzitutto è importante evitare che l'impegno di condurre a termine il processo decisionale si traduca nell'adozione di formulazioni vaghe o ambigue che senza dubbio provocherebbero divergenze in sede d'interpretazione e pertanto nuove disparità tra Stati membri.

L'istituzione di una regolamentazione uniforme che, per sua natura, dovrà subire frequenti modifiche, pone inevitabilmente il problema di una codificazione, senza la quale la consultazione delle disposizioni rimane malagevole. Tale codificazione, in un primo stadio, consisterà nella fusione, in un regolamento di base e in un regolamento di applicazione unico, delle disposizioni concernenti un determinato settore che si trovano sparse in varie (1)Come annunciato dalla Commissione nel suo programma 1975 (doc. COM (75) 391 def.), talune semplificazioni potrebbero essere adottate nel settore della fiscalità. In seguito poi all'adozione della sesta direttiva sull'IVA si dovrebbero compiere dei progressi anche in tale campo. Lo stesso dicasi per il settore monetario a seguito della messa in opera del sistema monetario europeo.

Gazzette ufficiali. Successivamente, si tratterà di procedere alla codificazione propriamente detta consistente in un testo di base di carattere generale (codice delle dogane), il quale tratti in modo sistematico, e sulla base di formulazioni e di concetti uniformi, l'insieme dei regimi e delle procedure doganali integrato, laddove se ne scorga la necessità, da disposizioni d'applicazione.

8. La creazione dell'unione doganale non solo pone inevitabilmente le amministrazioni delle dogane nazionali dinanzi ad un problema di adattamento delle loro strutture ma solleva altresì il problema dei meccanismi comunitari necessari al suo buon funzionamento. Se le riflessioni in corso in seno alle amministrazioni nazionali in materia sono ancora lungi dall'essere concluse, è lecito tuttavia constatare che, ormai, l'azione in materia doganale non è più unicamente motivata da considerazioni di ordine nazionale, ma è condotta sempre più prendendo in considerazione gli interessi degli altri Stati membri o gli interessi comunitari propriamente detti.

Il rafforzamento dell'elemento comunitario nell'azione doganale non pone soltanto un problema di insegnamento del diritto comunitario nel quadro della formazione professionale, ma anche quello di un'ampia cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed i servizi della Commissione. Lo sviluppo di siffatta cooperazione a tutti i livelli deve essere una delle preoccupazioni preminenti nei prossimi anni.

Se la cooperazione fra gli Stati membri è già alquanto avanzata, quella tra i servizi della Commissione e le amministrazioni nazionali è ancora agli inizi. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi mesi per quanto riguarda le misure adottate nel settore dei prodotti tessili e dell'acciaio dimostra in quale misura l'efficacia e l'esecuzione omogenea di un'azione nell'insieme della Comunità dipendano da una stretta cooperazione tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri. I regolari contatti instauratisi, in tale contesto, tra i servizi della Commissione e gli esperti doganali nazionali si sono rivelati fra i più proficui e hanno già consentito di risolvere un buon numero di problemi pratici. Questi esempi incoraggianti meritano senz'altro di essere applicati su più larga scala, oltre il quadro strettamente settoriale entro il quale attualmente sono ancora confinati.

Per quanto riguarda la struttura istituzionale dell'unione doganale, la macchinosità delle procedure costituisce un grave ostacolo al necessario e rapido adattamento degli strumenti disponibili motivato soprattutto dalla possibilità del verificarsi di situazioni impreviste. Tali problemi potranno essere risolti soltanto facendo più ampio ricorso alla delega di poteri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 155 del trattato. Le competenze già spettanti alla Commissione al riguardo dovranno essere estese ad altre materie, ivi comprese le deroghe temporanee all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune. In effetti, se da un lato il principale obiettivo di tali misure tariffarie è di consentire alla Comunità di reagire a situazioni di penuria impreviste, le procedure per la loro entrata in vigore richiedono, di norma, più di sei mesi prima che tali misure possano essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

9. È importante anche sfruttare al massimo il peso e le dimensioni della Comunità per rafforzarne l'immagine nelle sedi internazionali in cui vengono trattate le questioni doganali. A questo proposito sarà necessario perfezionare la partecipazione della Comunità in seno alle organizzazioni internazionali e rendere più rapida ed efficace l'elaborazione di posizioni comuni.

B. Procedura di impegno

1. La Commissione ha esaminato la possibilità pratica di definire in anticipo un calendario dettagliato per l'esecuzione del programma pluriennale, ma, dopo attenta riflessione, ha preferito non impegnarsi in tal senso, sia per mantenere una certa flessibilità nella scelta delle priorità (queste ultime infatti possono variare in funzione degli sviluppi economici), sia per poter adeguare periodicamente le azioni intese alla realizzazione del mercato interno ai progressi che, nel frattempo, fossero stati compiuti in settori diversi da quello doganale.

2. Per questo motivo, la Commissione ha scelto, in vista dell'edificazione finale di una vera e propria unione doganale, di definire ogni anno un pacchetto coerente di azioni prioritarie.

3. La Commissione si propone di presentare nel mese di novembre di ogni anno, da un lato, un riepilogo dei risultati ottenuti e degli sforzi intrapresi durante l'anno precedente per la realizzazione degli obiettivi generali e, dall'altro, le azioni prioritarie per l'anno successivo che comportino impegni precisi.

4. La Commissione non limiterà però le proprie attività unicamente alle azioni prioritarie particolareggiate, secondo la procedura succitata, poiché essa intende proseguire la propria azione nei settori di sua competenza, in applicazione delle disposizioni del trattato o in virtù di una delega di poteri del Consiglio, soprattutto in materia di gestione e di negoziato. La parte essenziale di tali attività sarà richiamata globalmente ogni anno al momento della presentazione delle azioni prioritarie. Ciò vale anche per quanto riguarda talune azioni a livello di esecuzione che la Commissione intende avviare con le autorità nazionali e che appaiono necessarie per rafforzare la coesione all'interno dell'unione doganale e per migliorare, sulla base di una maggiore fiducia reciproca, le condizioni di funzionamento degli scambi.

5. Le azioni prioritarie per il 1979 sono presentate nella parte II della presente comunicazione. I lavori necessari alla determinazione di dette priorità sono stati svolti in stretta collaborazione tra la Commissione e i capi delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

II. AZIONI PRIORITARIE PER IL 1979

Conformemente alla procedura di impegno succitata, la Commissione definisce qui di seguito in concordanza con il memorandum complementare al discorso-programma 1979, un pacchetto di azioni e di iniziative prioritarie per il 1979. Tale pacchetto prevede tre distinte categorie: 1. proposte già esaminate o che potrebbero essere esaminate rapidamente, e che pertanto possono essere adottate nel corso del primo semestre;

2. proposte il cui esame non è ancora iniziato o è iniziato da poco, ma che dovrebbero essere adottate anteriormente al 1º gennaio 1980;

3. proposte da trasmettere al Consiglio nel 1979.

Inoltre, le altre azioni corrispondenti sia al proseguimento di attività esistenti, specialmente nella gestione delle regolamentazioni vigenti, sia ad azioni di insieme che la Commissione intende avviare sempre allo scopo di rafforzare l'unione doganale, sono citate nella quarta parte del presente capitolo, per garantire una certa coerenza alla gestione del complesso delle attività della Comunità in materia doganale. A. Proposte già esaminate o che potrebbero essere rapidamente esaminate e che pertanto possono essere adottate nel corso del primo semestre

A.1. Proposta di regolamento relativo alla trasformazione sotto controllo doganale («Umwandlungsverkehr»)

Doc. COM (72) 1623 def.;

trasmesso al Consiglio il 29 dicembre 1972;

parere del Parlamento europeo - sessione del 9 maggio 1973;

parere del Comitato economico e sociale - riunione del 23 gennaio 1973.

Per alcune categorie di merci, il fatto di aver subito una trasformazione si traduce in una diminuzione dell'imposizione doganale cui esse sarebbero state soggette qualora non fossero state trasformate.

A.2. Proposta di regolamento relativo al rimborso e allo sgravio dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione

Doc. COM (75) 685 def. del 23 dicembre 1975;

trasmessa al Consiglio il 30 dicembre 1975;

parere del Parlamento europeo - sessione del 14 maggio 1976;

parere del Comitato economico e sociale - riunione del 25 maggio 1976.

Si tratta di definire i casi nei quali può essere concesso all'interessato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione (uniforme applicazione della tariffa doganale comune e della politica agricola comune) e di fissare le condizioni, in particolare i termini, da osservare per la concessione del rimborso o dello sgravio.

A.3. Proposta di regolamento che stabilisce le condizioni di recupero a posteriori

Doc. COM (77) 192 def. del 24 maggio 1977;

trasmessa al Consiglio il 27 maggio 1977;

parere del Parlamento europeo - sessione del 17 gennaio 1978;

parere del Comitato economico e sociale - riunione del 23 novembre 1977.

Si tratta di definire i casi nei quali i servizi doganali possono procedere alla riscossione a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione non riscossi al momento in cui essi sono divenuti esigibili e di fissare le condizioni (in particolare i termini) nelle quali si può dar corso all'azione di recupero.

A.4. Proposta di regolamento relativo all'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie in materia doganale ed agricola

Doc. COM (73) 538 def.;

trasmessa al Consiglio il 25 aprile 1973;

parere del Parlamento europeo - sessione dell'11 dicembre 1973.

Lo scopo della proposta è quello di garantire l'omogeneità dell'azione doganale tanto nell'applicazione delle politiche comuni quanto nella lotta contro la frode.

A.5. Proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci

Doc. COM (73) 2137 def.;

trasmessa al Consiglio il 21 dicembre 1973;

parere del Parlamento europeo - sessione del 27 giugno 1974;

parere del Comitato economico e sociale - riunione del 17 luglio 1974.

Si tratta di stabilire una normativa uniforme relativamente alla immissione in libera pratica, qualunque sia lo Stato membro in cui le merci sono dichiarate per questo regime, eliminando così le distorsioni di trattamento tra gli operatori economici della Comunità.

Poiché tale procedura costituisce il quadro normativo all'interno del quale ciascuno Stato membro applica qualsiasi misura di politica commerciale, o di altro tipo applicabile all'importazione, la sua «comunitarizzazione» è indispensabile per il buon funzionamento dell'unione doganale e, contemporaneamente, per permettere una reale liberazione degli scambi intracomunitari.

A.6. Proposta di direttiva in materia di debito doganale

trasmessa al Consiglio l'8 aprile 1976 (GU n. C 128 del 10.6.1976);

parere del Parlamento europeo - sessione del 17 settembre 1976 (GU n. C 238 dell'11.10.1976);

parere del Comitato economico e sociale - 27 ottobre 1976;

modificata dal documento COM (76) 596 def. del 12 novembre 1976;

trasmesso al Consiglio il 17 novembre 1976 (GU n. C 279 del 25.11.1976).

La proposta è intesa a definire le condizioni di nascita e di estinzione dell'obbligazione che il debitore ha di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione.

A.7. Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio relativo all'importazione in franchigia dei dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale

Doc. COM (78) 349 def.;

trasmessa al Consiglio il 26 luglio 1978;

parere del Parlamento europeo - sessione del 21 ottobre 1978.

Si tratta di adeguare le attuali disposizioni del regolamento (CEE) n. 1798/75 alle misure previste dal protocollo all'accordo di Firenze, firmato a Nairobi nel novembre 1976.

A.8. Proposta di regolamento relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di oggetti specialmente concepiti per l'educazione, l'impiego e la promozione sociale degli handicappati

Doc. COM (78) 348 def.;

trasmessa al Consiglio il 21 luglio 1978;

parere del Parlamento europeo - sessione del 21 ottobre 1978.

Si tratta di trasporre sul piano comunitario le disposizioni a favore dei minorati fisici o psichici, contenute nel protocollo all'accordo di Firenze firmato a Nairobi nel novembre 1976.

B. Proposte, il cui esame non è ancora iniziato o è iniziato da poco, ma che dovrebbero essere adottate anteriormente al 1º gennaio 1980

B.1. Proposta di regolamento che definisce le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica è ammessa a dichiarare delle merci per un regime doganale

Doc. COM (78) 724;

trasmessa al Consiglio il 12 dicembre 1978.

L'applicazione di disposizioni comunitarie in materia riveste carattere d'urgenza se si vuole facilitare l'adozione della direttiva «immissione in libera pratica delle merci» e, più generalmente, eliminare le distorsioni di trattamento cui sono attualmente sottoposti gli operatori economici comunitari a seconda dello Stato membro in cui esercitano la loro attività.

B.2. Proposta di regolamento relativo al regime applicabile in materia di rifornimento di imbarcazioni, aeromobili e treni internazionali

Doc. COM (78) 76 def. del 1º marzo 1978;

trasmessa al Consiglio l'8 marzo 1978 (GU n. C 73 del 23.3.1978);

parere del Parlamento europeo (sessione del 16 giugno 1978);

parere del Comitato economico e sociale (riunione del 17 maggio 1978).

L'adozione di un regime comunitario risponde alla necessità di garantire l'uniformità delle condizioni di approvvigionamento delle imprese comunitarie di trasporto internazionale e di evitare distorsioni di concorrenza tra queste ultime e le loro omologhe estere, prendendo nel contempo le necessarie precauzioni contro gli abusi.

B.3. Proposte relative alla razionalizzazione delle regole di origine preferenziali

Doc. COM (78) 745 def.;

doc. COM (78) 746 def.;

trasmesse al Consiglio l'11 gennaio 1979.

Per quanto riguarda gli accordi conclusi con i paesi dell'EFTA, è opportuno prevedere regole più razionali per quanto riguarda il trattamento cumulativo e i criteri di origine in relazione ai capitoli da 84 a 92 della nomenclatura del CCD, in modo da consentire alle imprese un risparmio in materia di costi amministrativi, allorché queste devono giustificare l'origine delle merci alla dogana.

C. Proposte da trasmettere al Consiglio nel 1979

C.1. Proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazioni delle merci

Si tratta di definire delle procedure di esportazione uniformi qualunque sia lo Stato membro in cui le merci vengono dichiarate per tale regime eliminando per conseguenza le distorsioni di trattamento tra gli operatori economici della Comunità.

Poiché tale procedura costituisce il quadro regolamentare entro il quale ciascuno Stato membro applica ogni misura di politica commerciale o di altro tipo applicabile all'esportazione, la sua «comunitarizzazione» è indispensabile ai fini del buon funzionamento dell'unione doganale.

C.2. Proposta di regolamento che fissa le condizioni di rilascio e la portata giuridica delle informazioni fornite dall'amministrazione in materia doganale

Detto regolamento permetterà di definire a quali condizioni un privato possa domandare informazioni doganali all'amministrazione, facendo una distinzione fra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e fra le informazioni a carattere generale e quelle relative alla classificazione tariffaria delle merci.

C.3. Proposte relative all'adozione di regole in materia di valore in dogana, tenuto conto dei risultati dei negoziati GATT

Se i negoziati sul valore in dogana in corso in seno al GATT porteranno all'adozione di un nuovo codice, la Commissione farà adeguate proposte per mettere in vigore il nuovo sistema alla data convenuta in quella sede.

C.4. Proposta relativa alla risoluzione delle controversie

Prescindendo dal fatto che le disparità in materia rischiano di falsare le condizioni di concorrenza all'interno della Comunità e di originare distorsioni di traffico, è necessario garantire la protezione giuridica dell'operatore economico in condizioni eque e in modo efficace.

C.5. Proposta di regolamento del Consiglio sull'introduzione del regime comunitario delle franchigie doganali

Detto regolamento consentirà di esentare dall'applicazione dei dazi doganali o dei prelievi agricoli all'importazione talune merci in circostanze ben definite.

Il Consiglio ha già adottato vari regolamenti nel settore delle franchigie doganali, ma sarebbe auspicabile disporre di un regime unificato e completo delle franchigie doganali.

Per quanto riguarda le franchigie sul materiale militare, la Commissione, proseguendo i contatti con gli Stati membri nel quadro fissato di comune accordo, ritiene che il ritmo di detti lavori dipenderà in parte dai progressi compiuti in materia di smantellamento tariffario nel settore aeronautico, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali (NCM).

C.6. Proposte di conversione in regolamenti di alcune direttive in materia di regimi doganali economici

Si tratta di applicare il principio in precedenza enunciato negli obiettivi fondamentali e volto a stabilire una normativa doganale di sicuro effetto e destinata a garantire una piena sicurezza giuridica nel settore considerato.

C.7. Miglior funzionamento del transito comunitario

L'11 agosto 1975 è stata presentata al Consiglio una proposta volta a semplificare in alcuni punti il regime di transito comunitario. Fino ad oggi questa proposta non è stata ancora adottata. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, la Commissione ha deciso di migliorare gradualmente il funzionamento di detto regime, adottando o proponendo in modo equilibrato misure di semplificazione, nei casi in cui ciò sia possibile, nonché di prevenzione e di sanzione nei riguardi di eventuali irregolarità.

Nell'ambito di detta azione riguardante non soltanto il traffico delle merci ma anche quello dei viaggiatori, la Commissione sottoporrà prossimamente al Consiglio una nuova proposta destinata a sostituire quella del 1975.

C.8. Semplificazione della circolazione temporanea negli Stati membri di merci comunitarie spedite da un altro Stato membro

Trattasi di garantire la libera circolazione delle merci in libera pratica che sono temporaneamente utilizzate in uno o diversi altri Stati membri, sostituendo alle procedure nazionali (esportazione temporanea - transito - importazione temporanea - riesportazione - transito - reimportazione) una procedura comunitaria tale da semplificare le attuali formalità.

La Commissione baserà le sue proposte sulle pertinenti disposizioni del trattato nonché sulla sesta direttiva IVA, la quale prevede l'istituzione di regole fiscali comunitarie per l'applicazione di esoneri in materia.

D. Altre azioni

D.1. Azioni che già rientrano nelle attribuzioni dei comitali di regolamentazione

Si tratta delle disposizioni di applicazione di regolamenti e di direttive in vigore.

Tali azioni saranno realizzate nel quadro dei comitati di regolamentazione nella misura in cui esse risulteranno necessarie per garantire l'applicazione uniforme del diritto doganale.

D.2. Elaborazione delle posizioni comuni negli organismi internazionali

La vastità della materia doganale trattata nell'ambito degli organismi internazionali e le realtà dell'unione doganale sono tali che spesso la Comunità partecipa attivamente ai lavori in tale settore. La Commissione intende accrescere, nel quadro delle procedure esistenti, le sue attività in questo settore in modo da facilitare maggiormente l'elaborazione delle posizioni comuni. Tutto ciò contribuirà a rafforzare la posizione della Comunità nel mondo.

D.3. Lavori in materia doganale nel quadro di accordi o di convenzioni

Tali lavori saranno effettuati, ad esempio, nel quadro del rinnovo della convenzione di Lomé, dell'accordo con la Iugoslavia, nonché per consentire l'adesione di nuovi Stati membri. Si tratta inoltre di proseguire l'armonizzazione degli elenchi A e B per i diversi accordi.

D.4. Azioni volte ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci

La Commissione continuerà ad agire in modo sistematico, ricorrendo eventualmente alla procedura dell'articolo 169 del trattato, contro misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative quali la richiesta di licenze automatiche, visti tecnici, certificati di origine, le prescrizioni nazionali che impongano dei prezzi massimi o minimi per taluni prodotti, nonché contro le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

D.5. Azioni volte a semplificare la gestione della tariffa doganale comune

A livello comunitario non esiste attualmente alcuno strumento che riunisca in una nomenclatura unica ed integrata tutte le sottovoci tariffarie e statistiche oggetto di numerosi regolamenti.

Detta situazione crea seri inconvenienti del quadro dell'unione doganale. Per porvi rimedio, occorre elaborare ed instaurare una tariffa doganale integrata delle Comunità europee («Taric»), che consenta una gestione efficace della tariffa doganale comune e delle statistiche import-export della Comunità.

È opportuno inoltre soddisfare un'esigenza particolarmente sentita degli utenti del commercio internazionale, elaborando uno strumento che indichi la classificazione nella nomenclatura doganale e statistica dei prodotti chimici oggetto di commercio non trascurabile, superando così le difficoltà relative alla nomenclatura chimica ed i problemi di ordine linguistico.

D.6. Azioni settoriali già avviate in taluni settori sensibili

Tali azioni saranno proseguite dalla Commissione in stretta cooperazione con le amministrazioni doganali. Esse si sono rivelate molto utili ed efficaci, ad esempio, nel settore tessile e della siderurgia, per la soluzione di problemi operativi. Inoltre, nel settore degli accordi tessili, la Commissione ha l'intenzione di pubblicare un «compendio» destinato a facilitare il compito delle amministrazioni e degli operatori.

D.7. Azioni a livello dell'esecuzione

Tali azioni, che verranno condotte in stretta cooperazione con le amministrazioni doganali degli Stati membri, serviranno a rafforzare l'applicazione omogenea del diritto doganale. In tale ottica, la Commissione ha l'intenzione di riunire esperti di alto livello per seguire il buon funzionamento delle normative doganali negli Stati membri, salve restando le competenze in materia proprie della Commissione. Inoltre, essa favorirà lo scambio di funzionari degli Stati membri in modo da consentire loro di acquisire conoscenze professionali e di lavorare in cooperazione con i funzionari delle dogane visitate, familiarizzandosi con i loro problemi pratici.

D.8. Azioni di formazione

Disporre di una legislazione doganale sul piano comunitario non significa ancora che tale legislazione sia applicata nella Comunità con lo stesso spirito ed allo stesso modo. La Commissione contribuisce con azioni appropriate alla formazione dei funzionari incaricati dell'insegnamento delle materie comunitarie in ciascuno Stato membro.