31979S3060

Decisione n. 3060/79/CECA della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo ed impone determinati obblighi alle imprese dell' industria siderurgica e ai commercianti in prodotti siderurgici

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 31/12/1979 pag. 0007 - 0012


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DECISIONE N . 3060/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1979

che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo ed impone determinati obblighi alle imprese dell ' industria siderurgica e ai commercianti in prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 47 , 61 , 64 , 86 e 95 ,

viste le decisioni n . 30-53 e n . 31-53 dell ' Alta Autorità ( 1 ) , modificate da ultimo dalle decisioni 72/440/CECA e 72/441/CECA della Commissione ( 2 ) ,

considerando che sin dal maggio 1977 la Commissione ha adottato talune misure in materia di prezzi ; che per le imprese dell ' industria siderurgica della Comunità essa ha fissato anzitutto , con decisione n . 962/77/CECA ( 3 ) , prezzi minimi per talune barre per cemento armato ; che alla fine del 1977 , con decisione n . 3000/77/CECA ( 4 ) , la Commissione ha prorogato per il 1978 i prezzi minimi per i tondi per cemento armato ed ha istituito prezzi minimi per i laminati mercantili e i nastri larghi a caldo ; che tale decisione è stata modificata a due riprese , con decisione n . 656/78/CECA ( 5 ) e n . 1483/78/CECA ( 6 ) ; che alla fine del 1978 la Commissione , con decisione n . 3139/78/CECA ( 7 ) , modificata da ultimo dalla decisione n . 1371/79/CECA ( 8 ) , ha prorogato per il 1979 i prezzi minimi per detti tre prodotti ;

considerando che nel settore dei nastri larghi a caldo è stato constatato un incremento della produzione non accompagnato da un miglioramento sufficiente degli introiti delle imprese siderurgiche e che il mercato di questo prodotto non ha trovato la stabilità necessaria ; che sussistono pertanto per tale prodotto le condizioni per l ' applicazione dell ' articolo 61 del trattato ;

considerando che , per garantire il successo delle misure previste , è necessario che gli sconti siano limitati ; che la limitazione degli sconti a determinati massimali facilita peraltro notevolmente i controlli ; che tale limitazione non comprende gli sconti concessi per l ' esportazione indiretta , onde salvaguardare una certa elasticità nella fissazione dei prezzi quando i prodotti siano esportati verso paesi terzi ;

considerando che il prezzo dei nastri larghi a caldo costituisce un elemento molto importante dei costi di produzione dei prodotti di rilaminazione , dei tubi o dei profilati a freddo ; che il prezzo di tali prodotti finiti è assai basso ; che i produttori di nastri larghi a caldo devon pertanto poter negoziare sconti per settore con i trasformatori interessati cui non si applica la limitazione generale sopra menzionata ; che la Commissione deve tuttavia riservarsi la possibilità di limitare detti sconti , tenendo conto degli obiettivi per seguiti in materia di prezzi dei nastri larghi a caldo ed evitando che si producano effetti strutturali negativi per i trasformatori ; che il vantaggio previsto deve essere limitato all ' utilizzazione dei nastri larghi a caldo per le trasformazioni sopra indicate ;

considerando che , con decisione n . 3002/77/CECA della Commissione ( 9 ) , modificata da ultimo dalla decisione n . 3071/78/CECA ( 10 ) , è stato fatto obbligo ai commercianti in prodotti siderurgici della Comunità di non praticare , per le vendite di tondi per cemento armato , di laminati mercantili e di nastri larghi a caldo , prezzi inferiori a i prezzi di listino dei produttori della Comunità , tenendo conto di tutte le riduzioni e di tutti gli aumenti che essi comportano nonchù delle condizioni di vendita ; che con decisione n . 3002/77/CECA e n . 3003/77/CECA della Commissione ( 11 ) , quest ' ultima modificata dalla decisione n . 2870/78/CECA ( 12 ) , è stato istituito un sistema di controllo degli obblighi imposti ai commercianti e alle imprese dell ' industria siderurgica sulla base di certificati di conformità ;

considerando che è necessario mantenere per i nastri larghi a caldo gli obblighi imposti in materia di prezzi ai commercianti , nonchù il controllo dei prezzi e un ' informazione sui quantitativi tramite il sistema dei certificati di conformità ;

sulla base di studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese e previa consultazione del comitato consultivo e del Consiglio sull ' opportunità di mantenere prezzi minimi per i nastri larghi a caldo e sul livello di tali prezzi ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio che delibera all ' unanimità in ordine all ' obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le regole in materia di prezzi , nonchù la relativo controllo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . La Commissione fissa i seguenti prezzi minimi per le vendite di nastri larghi a caldo ( 13 ) , per tonnellata metrica :

630 marchi tedeschi ,

166,50 sterline inglesi ,

1 475 franchi francesi ,

292 500 lire italiane ,

700 fiorini olandesi ,

10 200 franchi belgi e lussemburghesi .

2 . Al rispetto di questi prezzi minimi sono soggette le imprese dell ' industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e le loro organizzazioni di vendita , nonchù i loro intermediari di cui alle decisioni n . 30-53 e n . 31-53 .

3 . Per mantenere un livello uniforme di prezzi minimi all ' interno del mercato comune , la Commissione può adeguare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio .

Fatto salvo detto adeguamento , la Commissione può modificare il livello dei prezzi minimi durante il periodo di validità della presente decisione , qualora ritenga che l ' evoluzione della situazione lo richieda .

Articolo 2

1 . I prezzi minimi sono prezzi per la qualità di base , fissati a partire dai punti prescelti per la compilazione del listino .

2 . Qualora i listini indichino prezzi solo parzialmente effettivi , in quanto comprendono supplementi per qualità o dimensione , le differenze tra tali prezzi parzialmente effettivi e i prezzi minimi sono da considerarsi come sovrapprezzi per qualità o dimensione .

3 . I prezzi minimi sono obbligatori per le operazioni effettuate a decorrere dall ' entrata in vigore della presente decisione e sostituiscono , a partire da tale data , i prezzi di listino fino a quando le imprese non modifichino tali prezzi in conformità di quanto disposto all ' articolo 4 .

Articolo 3

1 . Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 , le riduzioni e gli sconti di qualsiasi tipo , pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita o notificati alla Commissione , non possono essere aumentati . È vietato applicare nuovi sconti o nuove riduzioni . Tenuto conto del totale delle riduzioni e degli sconti o nuove riduzioni . Tenuto conto del totale delle riduzioni e degli sconti di qualsiasi tipo , il prezzo praticato , eventualmente maggiorato degli extra per dimensione e qualità , nonchù degli aumenti e sovraprezzi in conformità del paragrafo 3 , non può essere inferiore al prezzo minimo fissato all ' articolo 1 di oltre :

30 marchi tedeschi ,

8 sterline inglesi ,

70 franchi francesi ,

13 500 lire italiane ,

32,50 fiorini olandesi ,

475 franchi belgi e lussemburghesi .

Gli sconti concessi dalle imprese siderurgiche per l ' esportazione indiretta non sono compresi negli importi di cui sopra .

2 . Gli sconti concessi dalle imprese siderurgiche per le consegne di nastri larghi a caldo effettuate a imprese per la rilaminazione o per la produzione di tubi o di profilati a freddo non sono compresi negli importi indicati al paragrafo 1 .

Per non compromettere gli obiettivi perseguiti dalla politica dei prezzi siderurgici , la Commissione può limitare secondo necessità detti sconti , che devono esserle notificati .

Inoltre , le imprese siderurgiche devono obbligare per via contrattuale i consumatori in causa a non vendere il prodotto come tale o sotto forma di nastri a caldo o di laminati a caldo .

3 . Gli aumenti , i sovrapprezzi e gli extra di qualsiasi tipo , pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita il giorno dell ' entrata in vigore della presente decisione , non possono essere ridotti o annullati .

4 . I termini e le condizioni di pagamento pubblicati nei listini il giorno dell ' entrata in vigore della presente decisione non possono essere modificati per divenire più favorevoli agli acquirenti .

Articolo 4

Le imprese i cui prezzi di listino siano inferiori ai prezzi previsti nella presente decisione pubblicano nuove prezzi di listino conformi alla presente decisione nel termin massimo di quindici giorni dall ' entrata in vigore di quest ' ultima .

Articolo 5

I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità .

Articolo 6

1 . I commercianti in prodotti siderurgici della Comunità che effettuano vendite dirette o franco magazzino , a loro nome e per loro conto , di

- nastri larghi a caldo ,

- laminati a caldo di uno spessore da 1,50 mm a 10 mm inclusi e di una larghezza massima di 2 000 mm inclusi , nonchù di nastri a caldo ,

hanno l ' obbligo di praticare per questi prodotti prezzi non inferiori ai prezzi di listino dei produttori della Comunità , tenendo conto di tutte le riduzioni e di tutti gli aumenti che essi comportano , nonchù delle condizioni di vendita .

2 . Per quanto riguarda le importazioni , in caso di vendita diretta è consentito concedere uno sconto quando si tratti di paesi terzi e di prodotti per i quali la Commissione decida un divieto di allineamento . Questo sconto ammonterà al massimo al 3 % per i paesi dell ' AELS e al 6 % per gli altri paesi terzi .

3 . L ' obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite dirette o franco magazzino dei prodotti in questione effettuate all ' interno della Comunità , indipendentemente dalla loro origine .

Articolo 7

Le imprese dell ' industria siderurgica e i commercianti in prodotti siderurgici sono tenuti a rilasciare per le loro consegne di nastri larghi a caldo un certificato di conformità , in triplice esemplare , dei prezzi fatturati rispetto ai prezzi risultanti dalla presente decisione . Un esemplare deve essere conservato dalle imprese o dai commercianti in prodotti siderurgici e gli altri due devono accompagnare la consegna . Il certificato di conformità deve essere redatto secondo il modello allegato .

Un esemplare del certificato di conformità è ritirato dall ' amministrazione nazionale che procede alla verifica delle consegne . Per gli scambi intracomunitari , il ritiro è effettuato dalle autorità doganali all ' atto dell ' immissione in consumo .

L ' amministrazione nazionale invia detto esemplare del certificato di conformità alla Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla settimana in cui il certificato le è stato consegnato . Qualora la consegna non sia accompagnata da un certificato di conformità , l ' amministrazione ne informa la Commissione nei tre giorni lavorativi successivi a quello della constatazione .

Articolo 8

La Commissione controlla il rispetto degli obblighi risultanti dagli articoli 6 e 7 esercitando i poteri che le sono conferiti dall ' articolo 47 del trattato . In caso di violazione , si applicano le sanzioni di cui agli articoli 47 e 64 del trattato .

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1980 ed è valida fino al 31 dicembre 1980 , salvo abrogazione prima di tale data .

La decisione n . 3003/77/CECA è abrogata .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . C 29 del 12 . 5 . 1973 , pag . 30 ( pag . 32 per la versione aggiornata ) .

( 2 ) GU n . L 297 del 30 . 12 . 1972 , pagg . 39 e 42 .

( 3 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 87 dell ' 1 . 4 . 1978 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 176 del 30 . 6 . 1978 , pag . 44 .

( 7 ) GU n . L 370 del 30 . 12 . 1978 , pag . 79 .

( 8 ) GU n . L 165 del 3 . 7 . 1979 , pag . 7 .

( 9 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 8 .

( 10 ) GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 20 .

( 11 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 11 .

( 12 ) GU n . L 341 del 6 . 12 . 1978 , pag . 5 .

( 13 ) Sono nastri larghi a caldo i prodotti piatti laminati a caldo , non rivestiti , arrotolati a spire regolarmente sovrapposte , di larghezza superiore o uguale a 600 mm . Sono compresi i nastri larghi a caldo striati , bugnati o che presentino altri rilievi che provengano direttamente dalla laminazione . Trattasi degli acciai di bas e degli acciai non legati di qualità definiti nell ' Euronorm 20-74 , esclusi gli acciai « magnetici » , indipendentemente dalla loro perdita in watt .

Allegato : vedi G.U .