Regolamento (CEE) n. 3055/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79 recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0042 - 0042
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0156
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3055/79 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2420/79 recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2903/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 19 , paragrafo 6 , terzo comma , considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2420/79 della Commissione , del 31 ottobre 1979 , recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati ( 3 ) , le importazioni in Italia di calamari o totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato ; considerando che i prezzi di riferimento validi per il 1980 sono stati fissati con regolamento ( CEE ) n . 3052/79 ( 4 ) e che occorre pertanto l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2420/79 in conformità delle modifiche introdotte per detti prezzi ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2420/79 è modificato come segue : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Prezzo di referimento in ECU per tonnellatta * 03..03 B IV a ) 1 * Calamari o totani : * * * ex aa ) Ommastrephes sagittatus * 797 * * ex bb ) Todarodes sagittatus e Illex sp . p . * * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 347 del 12 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 275 dell ' 1 . 11 . 1979 , pag . 57 . ( 4 ) Vedi pag . 34 della presente Gazzetta ufficiale .