Regolamento (CEE) n. 3048/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0021 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0183
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3048/79 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1979 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1188/77 concernente la comunicazione alla Commissione , da parte degli Stati membri , dei dati relativi all ' importazione e all ' esportazione di determinati prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1301/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 38 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1552/79 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 26 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2343/78 ( 6 ) , stabilisce l ' elenco dei dati che debbono essere comunicati alla Commissione ; considerando che è necessario disporre di informazioni supplementari ai fini dell ' attuazione della politica agricola comune nel settore di determinati prodotti agricoli ; che il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 deve essere modificato per contemplare questi prodotti e riprendere la nomenclatura della tariffa doganale comune applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 è modificato come segue : 1 . È aggiunto il seguente articolo 1 bis : « Articolo 1 bis 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascun periodo di dieci giorni , al più tardi quindici giorni dopo il periodo considerato e nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno , i quantitativi di prodotti di cui all ' allegato I bis " Frutta commestibile " , importata dai paesi terzi , distinti secondo la nomenclatura Nimexe e per paese d ' origine . 2 . Per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 si applicano i paragrafi 3 bis e 4 dell ' articolo 1 » . 2 . Il testo relativo alla voce tariffaria 10.06 Riso di cui al punto V « Cereali e riso » dell ' allegato I è sostituito dal testo seguente : « ex 10.06 Riso : B . Altri ( diversi da quelli destinati alla semina ) » . 3 . È aggiunto il seguente allegato I bis : « ALLEGATO I bis Frutta commestibile N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * * A . Mele : * * II . altre » * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 162 del 13 . 6 . 1979 , pag . 26 . ( 3 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 138 del 4 . 6 . 1977 , pag . 12 . ( 6 ) GU n . L 282 del 7 . 10 . 1978 , pag . 13 .