31979R3044

Regolamento (CEE) n. 3044/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari di Malta

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/1979 pag. 0008 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0025
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0025


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3044/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari di Malta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 926/79 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2819/79 della Commissione ( 2 ) sottopone a sorveglianza comunitaria l ' importazione di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni paesi terzi ;

considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 2549/79 , del 6 novembre 1979 ( 3 ) , la Commissione ha sottoposto a un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta e che detto regolamento scade il 31 dicembre 1979 ;

considerando che tra la Comunità economica europea e Malta si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di taluni prodotti tessili ;

considerando che per rendere efficace detta cooperazione amministrativa è necessario ripristinare le misure di cui al regolamento ( CEE ) n . 2459/79 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2819/79 il documento di importazione di cui all ' articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vidimato unicamente su presentazione della licenza d ' esportazione , rilasciata e vidimata dalle autorità maltesi competenti , di cui un modello è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 e si applica fino al 31 dicembre 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . L 320 del 15 . 12 . 1979 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 280 del 9 . 11 . 1979 , pag . 13 .

ALLEGATO : vedi G.U .