Regolamento (CEE) n. 3034/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l' ammissione dell' uva fresca da tavola della varietà "Empereur" (Vitis vinifera c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) 1 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1979 pag. 0020 - 0025
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0063
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0121
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) n . 3037/79 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1979 che determina le condizioni per l ' ammissione dell ' uva fresca da tavola della varietà « Empereur » ( Vitis vinifera c.v . ) nella sottovoce 08.04 A I a ) della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4 , considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2999/79 del Consiglio ( 4 ) , contempla , alla sottovoce 08.04 A I a ) 1, l ' uva fresca da tavola della varietà « Empereur » ( Vitis vinifera c.v . ) ; che l ' ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti ; che , per assicurare un ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune , sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni ; considerando che l ' identificazione del prodotto precitato presenta talune difficoltà ; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l ' assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione ; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nella sottovoce sopra specificata sia accompagnato da un certificato di autenticità che , essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore , fornisca tale assicurazione ; considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonchù le condizioni del suo impiego ; che , d ' altronde , occore prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio ; che è pertanto necessario che l ' organismo emittente assuma determinati impegni ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 l ' ammissione nella sottovoce 08.04 A I a ) 1 della tariffa doganale comune dell ' uva fresca da tavola della varietà « Empereur » ( Vitis vinifera c.v . ) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento Articolo 2 1 . Il certificato è redatto nella lingua ufficiale del paese di esportazione su un modello conforme a quello figurante nell ' allegato 1 . Il formato del certificato è di circa 210 mm × 297 mm . La carte da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato . 2 . Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall ' organismo emittente . Articolo 3 Il certificato può essere compilato a macchina o a mano . In quest ' ultimo caso , esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro . Articolo 4 Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine do tre mesi dalle data del rilascio , contestualmente alla merce cui si riferisce . Articolo 5 1 . Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell ' elenco di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 . 2 . Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell ' organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo . Articolo 6 1 . Un organismo emittente può figurare nell ' elenco soltanto se : a ) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione ; b ) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ; c ) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri , su richiesta , ogni informazione utile per permettre l ' accertamento delle indicazioni contenute nei certificati . 2 . L ' elenco degli organismi emittenti figura all ' allegato II . 3 . L ' elenco è riveduto allorchù non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti . Articolo 7 In caso di frazionamente della spedizione per ogni partita proveniente dal frazionamento dev ' essere fatta una fotocopia del certificato originale . Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci . Ogni fotocopia deve indicare il nome e l ' indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura , in inchiostro rosso « estratto valido per .. kg » ( in cifre e in lettere ) nonchè menzionare il luogo e la data del frazionamento . Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell ' ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile . Il certificato originale dev ' essere minuto dell ' appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1979 , Per la Commissione Etienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) Vedi pagina 1 delle presente Gazzetta ufficiale . ALLEGATO I : vedi G.U . ALLEGATO II Paese d ' esportazione * Organismo emittente * Denominazione * Luogo d ' emmissione * Stati Uniti d ' America * United States * Washington , DC * * Department of Agriculture o , suoi uffici autorizzati *