31979R3023

Regolamento (CEE) n. 3023/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1979 pag. 0011 - 0015


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3023/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha addottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca ;

considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 3153/78 ( 1 ) il Consiglio ha stabilito un certo numero di misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare per l ' anno 1979 alle navi battenti banderia di taluni paesi terzi che pescano nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana ;

considerando che è necessario disciplinare in modo permanente le attività di pesca in questa zona per tutelarne le risorse ittiche ;

considerando che l ' industria di trasformazione sutuata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che pescano nelle acque marittime di detto dipartimento ; che occorre pertanto garantire la continuità delle attività di pesca delle navi che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento in questione ;

considerando che , nel quadro del volume totale delle catture autorizzate , la parte delle risorse ittiche non sfruttata dalle navi che sbarcano le loro catture nel dipartimento francese della Guiana deve essere assegnata ad altre navi straniere conformemente ai principi affermati alla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ;

considerando che , dato il volume limitato e variabile delle risorse ittiche delle acque non sfruttate dalle navi che sbarcano le loro catture nel dipartimento francese della Guiana , si ravvisa l ' opportunità di assegnare tali risorse ad altre navi con decisioni annuali autonome ;

considerando che per proteggere i gamberetti che non hanno raggiunto la grandezza regolamentare è necessario vietare la pesca di queste specie nelle acque poco profonde per una determinata parte dell ' anno ;

considerando che per garantire la continuità delle attività di pesca nella zona in questione occorre adottare immediatamente il presente regolamento ; che occore pertanto adottare il regolamento a titolo provvisorio in base all ' articolo 103 del trattato ; lasciandone impregiudicato il successivo inserimento nella politica agricola comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Le navi battenti bandiera di un paese terzo , che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana , sono autorizzate , per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 , a pescare gamberetti nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia nautiche , situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana ed oggetto della normativa comunitaria delle pesca , fatte salve le condizioni fissate dal presente regolamento .

2 . Le navi battenti banderia di un paese terzo , che non sono obbligate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana , sono autorizzate , per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 , a pescare le specie di cui al punto 1 dell ' allegato I entro i limiti quantitativi ivi fissati per la zona di cui al paragrafo 1 , fatte salve le condizioni fissate dal presente regolamento .

3 . Le attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 devono altresì essere soggette alle misure di conservazione e di controllo , nonchù ad ogni altra disposizione relativa alla pesca nella zona di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

1 . La pesca dei gamberetti nella zona di pesca di cui all ' articolo 1 è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m dal 1° maggio al 31 dicembre 1980 .

2 . La pesca delle specie diverse dai gamberetti è autorizzata soltanto per le navi che utilizzano lenze di fondo .

Articolo 3

1 . L ' esercizio di attività di pesca nella zona di pesca di cui all ' articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità , nonchù all ' osservanza delle condizioni indicate in tale licenza .

Dette licenze sono rilasciate alle autorità del paese terzo interessato dietro sua domanda , nei limiti indicati ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Per le catture delle specie diverse dai gamberetti , le licenze sono rilasciate per il numero massimo di navi fissato per ciascun paese al punto 2 dell ' allegato I .

3 . Per la pesca dei gamberetti possono essere rilasciate licenze :

a ) alle navi che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana ed il cui numero per paese è fissato al punto 3 dell ' allegato I . Queste licenze sono valide a decorrere dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 1981 ;

b ) a navi diverse da quelle di cui alla lettera a ) sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese interessato ed approvato dalla Commissione ; detto piano non può comportare un numero totale di giorni di mare per l ' insieme delle navi indicate nel piano di pesca superiore al limite fissato al punto 4 dell ' allegato I . IL numero massimo delle navi cui può essere rilasciata una licenza e il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente nell ' ambito di un piano di pesca per paese al punto 5 dell ' allegato I . La validità di ogni licenza rilasciata sulla base di un piano di pesca , è limitata al periodo di pesca previsto nel piano .

4 . Nonostante il paragrafo 3 , tutte le licenze rilasciate alle navi di un paese terzo cessano di esser valide appena si sia constatato l ' esaurimento della quota di cui al punto 1 dell ' allegato I .

La Commissione ne informa le autorità del paese interessato .

Articolo 4

1 . Al momento del deposito della domanda di licenza presso la Commissione , sono fornite le seguenti informazioni :

a ) nome della nave ,

b ) numero di immatricolazione ,

c ) lettere e cifre esterne di identificazione ,

d ) porto di immatricolazione ,

e ) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,

f ) stazza lorda e lunghezza fuori tutto ,

g ) potenza del motore ,

h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,

i ) metodo di pesca previsto ,

j ) zona di pesca prevista ,

k ) specie che si intendono pescare ,

l ) periodo per il quale è chiesta la licenza .

2 . La licenze vengono rilasciate non prima di quindici giorni dal deposito della relativa domanda .

3 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca , ognuna deve essere munita di una licenza ;

4 . I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all ' allegato I devono comuni-dall ' allegato II . Tali condizioni sono parte integrante della licenza .

Articolo 5

1 . I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all ' allegato I devono comunicare alla Commissione , tramite la stazione radio di cui a l punto 4 dell ' allegato II , le informazioni specificate nella licenza stessa .

2 . Entro trenta giorni a decorrere dall ' ultimo giorno di ciascuna operazione di pesca nella zona di cui all ' articolo 1 devono essere trasmesse alla Commissione le relative copie delle pagine del giornale di bordo di cui al punto 3 dell ' allegato II .

Articolo 6

Le autorità francesi prendono le misure atte a garantire l ' applicazione del presente regolamento , ivi comprese le visite periodiche delle navi .

Articolo 7

In caso di infrazioni debitamente accertate , le autorità francesi segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave di cui trattasi nonchù le misure eventualmente messe in atto .

Articolo 8

La validità delle licenze rilasciate dalla Commissione ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 3153/78 è prorogata fino al 31 gennaio 1980 .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . L 374 del 30 . 12 . 1978 , pag . 31 .

ALLEGATO I

1 . Diritti di pesca per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 :

( quantitativi in t )

a ) Specie : * Gamberetti * *

Paese : * Barbaddos : * 25 *

* Guiana : * 25 *

* Giappone : * 65 *

* Corea : * 125 *

* Suriname : * 110 *

* Trinidad e Tobago : * 25 *

* Stati Uniti d ' America : * 70 *

b ) Specie : * Tonnidi * *

Paese : * Giappone : * nessuna limitazione *

* Corea : * nessuna limitazione *

c ) Specie : * Pesci diversi dai tonnidi * *

Paese : * Venezuela : * nessuna limitazione *

2 . Numero di navi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 ;

Giappone : * 5 *

Corea : * 10 *

Venezuela : * 6 *

3 . Numero di navi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera a ) :

Stati Uniti d ' America : * 59 *

Giappone : * 22 *

4 . Numero massimo di giorni di mare di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera b ) :

Barbados : * 227 *

Guiana : * 227 *

Giappone : * 590 *

Corea : * 1 136 *

Suriname : * 1 000 *

Trinidad e Tobago : * 227 *

Stati Uniti d ' america : * 636 *

5 . Numero massimo delle navi : * Numero di navi autorizzate a pescare simultaneamente : *

Barbados : * 5 * 2 *

Guiana : * 5 * 2 *

Giappone : * 10 * 4 *

Corea : * 18 * 7 *

Suriname : * 15 * 6 *

Trinidad e Tobago : * 5 * 2 *

Stati Uniti d ' America : * 10 * 4 *

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1 . La licenza di pesca deve essere conservata a bordo della nave .

2 . Le cifre e lettere di registrazione della nave munita li licenza di pesca devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prora e su ciascun lato della sovrastruttura , nel punto più visibile .

Tali cifre lettere devono essere verniciate in un colore che spicchi su quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere nù cancellate , nù modificate , nù ricoperte , nù altrimenti occulate .

3 . È fatto obbligo di tenere un giornale di bordo nel quale devono essere indicati , dopo ogni operazione di pesca :

3.1 . i quantitativi catturati , espressi in kg e ripartiti per specie ;

3.2 . la data e l ' ora d ' inizio e di fine dell ' operazione di pesca ;

3.3 . la posizione geografica al momento delle catture .

4 . Ogni nave munita di licenza comunicare alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) tramite la stazione radio di Caienna ( indicativo di chiamatra : FF ) , una serie di informazioni , secondo l ' ordine seguente :

4.1 . al mamento dell ' ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia nautiche dalle coste del dipartimento francese della Guiana , qui di seguito denominata « la zona » ;

4.2 . al momento dell ' uscita dalla zona ;

4.3 . al momento dell ' ingresso in un porto di una Stato membro ;

4.4 . al momento dell ' uscita da un porto di uno Stato membro ;

4.5 . ogni settimana per la settimanan precedente , calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui al punto 4.1 o dalla data di uscita da un porto di cui al punto 4.4 .

5 . I messaggi trasmessi conformemente a quanto disposto nella licenza secondo l ' ordine fissato nel precedente punto 4 devono contenere , se del caso , i dati seguenti ed essere trasmessi nell ' ordine precisato qui di seguito :

- il nome della nave ;

- l ' indicativo radio ;

- il numero della licenza ;

- il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;

- l ' indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al precedente punto 4 ;

- la data ;

- l ' ora ;

- la posizione geografica ;

- i quantitativi catturati che i trovano nelle stive , espressi in kg e ripartiti per specie ;

- i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente espressi in kg e ripartiti per specie ;

- le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;

- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in kg e ripartiti per specie ;

- il nome , l' indicativo di chiamata e , se del caso , il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ;

- il nomme del comandante .

6 . Codice per la comunicazione delle specie a bordo di cui al precedente punto 5 :

S : Gamberetti ( Penaeidae ) * R : altri *

Z : Tonni . * *

7 . Se per motivi di forza maggiore , le informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca , il messaggio può essere trasmesso da un ' altra nave per conto della prima .