31979R3019

Regolamento (CEE) n. 3019/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regime all' importazione in vigore per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh, dell' India e della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1979 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3019/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che proroga il regime all ' importazione in vigore per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh , dell ' India e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

considerando che gli accordi sugli scambi di prodotti di iuta tra la Comunità economica europea , da un lato , e la Repubblica dell ' India e la Repubblica popolare del Bangladesh , d ' altro lato , scadono il 31 dicembre 1979 ;

considerando che l ' accordo tra la Comunità economica europea e il regno di Talandia relativa alle esportazioni tailandesi di filati di iuta nel Benelux scade anch ' essa il 31 dicembre 1979 ;

considerando che , a seguito di tali accordi e intese , sono stati adottati il regolamento ( CEE ) n . 846/77 del Consiglio , del 25 aprile 1977 , relativo al regime d ' importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica dell ' India ( 1 ) , il regolamento ( CEE ) n . 1393/77 del Consiglio , del 27 giugno 1977 , relativo al regime d ' importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica popolare del Bangladesh ( 2 ) , il regolamento ( CEE ) n . 2463/77 del Consiglio , del 7 novembre 1977 , relativo al regime d ' importazione nel Benelux di filati di iuta originari della Tailandia e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 1278/77 ( 3 ) , il regolamento ( CEE ) n . 1617/79 del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativo al regime di importazione nel Benelux di filati di iuta originari dell ' India ( 4 ) ; che questi regolamenti scadono anch ' essi il 31 dicembre 1979 ;

considerando che sono in corso trattative e consultazioni tra la Comunità e questi tre paesi per giungere alla conclusione di nuovi accordi ; che queste trattative e consultazioni non potranno essere concluse a tempo per consentire di mettere in vigore il 1° gennaio 1980 i regimi di importazione che ne risulteranno per la Comunità ;

considerando che è pertanto opportuno prorogare per un breve periodo , a titolo transitorio , i regimi di importazione vigenti nel 1979 e fissare dei limiti quantitativi sufficienti per consentire di mantenere delle correnti di scambio naturali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il periodo di validità dei regolamenti ( CEE ) n . 846/77 , ( CEE ) n . 1393/77 , ( CEE ) n . 2463/77 e ( CEE ) n . 1617/79 è prorogato fino al 31 marzo 1980 .

2 . I quantitativi di prodotti , soggetti a limitazioni ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 , che potrebbero essere oggetto di contratti tra esportazioni ed importatori per consegne da effettuare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , saranno identici a quelli indicati negli stessi regolamenti per il 1979 .

I quantitativi di prodotti in questione che potranno essere importati nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 non devono superare la metà dei quantitativi di cui al paragrafo 2 .

3 . I quantitativi importati saranno contabilizzati sui limiti eventualmente stabiliti dai nuovi regimi .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . L 104 del 28 . 4 . 1977 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 158 del 29 . 6 . 1977 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 286 del 10 . 11 . 1977 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 190 del 28 . 7 . 1979 , pag . 12 .