31979R2978

Regolamento (CEE) n. 2978/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all' applicazione del tasso più basso della restituzione all' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0056 - 0056


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2978/79 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1979

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 relativo all ' applicazione del tasso più basso della restituzione all ' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 885/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che stabilisce , nel settore delle carni bovine , le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 427/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 2 ,

considerando che i motivi che hanno condotto all ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 della Commissione ( 5 ) e alla sua applicazione fino al 31 dicembre 1979 continuano a sussistere oltre tale data ; che è pertanto necessario prorogare il regolamento in oggetto fino al 31 marzo 1980 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1979 , figurante nell ' articolo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 , è sostituita dalla data del 31 marzo 1980 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . L 156 del 4 . 7 . 1968 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . L 184 del 20 . 7 . 1979 , pag . 12 .