31979R2971

Regolamento (CEE) n. 2971/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d' applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0034 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0164


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2971/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 193/75 che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , e l ' articolo 16 , paragrafo 6 , nonchù le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli ,

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2730/79 della Commissione ( 3 ) , è stata codificata la regolamentazione relativa alle modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione e sono state introdotte alcune modifiche della medesima , soprattutto per quanto riguarda il termine per l ' esportazione ; che occorre modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1955/79 ( 5 ) ;

considerando che , a fini di semplificazione delle formalità non è richiesto alcun titolo d ' importazione o di esportazione quando , salvo deroghe previste per determinati settori , le quantità importate corrispondono ad una cauzione uguale o inferiore a 5 ECU ; che l ' applicazione pratica di tale disposizione sarà facilitata se il quantitativo massimo sarà sempre espresso da una cifra tonda ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 193/75 è modificato come segue :

1 . All ' articolo 4 , paragrafo 3 , il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« - di cui all ' articolo 5 o 26 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , o » .

2 . All ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , è aggiunto il testo seguente :

« Tuttavia , se il quantitativo , espresso in chilogrammi , per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU , non è un multiplo di 50 , viene presa in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo , in chilogrammi , pari al multiplo di 50 immediatamente superiore » .

3 . All ' articolo 4 , paragrafo 4 , lettera a ) , i termini « Titolo II B 2 della tariffa doganale comune » sono sostituiti da « Titolo II C 2 della tariffa doganale comune » .

4 . All ' articolo 4 ter , paragrafo 3 , lettera b ) , i termini « 45 giorni » sono sostituiti da « 60 giorni » .

5 . Il testo dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , è sostituito dal seguente :

« L ' esemplare n . 1 del titolo viene presentato all ' ufficio nel quale sono espletate :

a ) nel caso di un titolo d ' importazione o di fissazione anticipata del prelievo , le formalità doganali d ' importazione ;

b ) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione , le formalità doganali relative :

- all ' esportazione fuori della Comunità

o

- ad una delle conseguenze di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79

o

- all ' assoggettamento al regime di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79

o

- all ' assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 441/69 .

Dopo imputazione e vidimazione da parte dell ' ufficio di cui al comma precedente , l ' esemplare n . 1 del titolo viene consegnato all ' interessato » .

6 . Il testo dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , è sostituito dal seguente :

« b ) per quanto concerne l ' esportazione , dell ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , relative al prodotto in causa ; inoltre , occorre addurre la prova ,

- in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , che , entro un termine di 60 giorni dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali d ' esportazione , salvo caso di forza maggiore , il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell ' articolo 9 del regolamento di cui sopra o , secondo il caso , ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell ' articolo 5 dello stesso regolamento ;

- in caso di assoggettamento al regime di cui all ' articol 26 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , che , nel termine di 30 giorni dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali , salvo caso di forza maggiore , il prodotto è stato depositato in un locale sottoposto a controllo doganale » .

7 . Il testo dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , è sostituito dal seguente :

« 4 . Inoltre , in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all ' articolo 26 dello stesso regolamento , è richiesta la presentazione di una prova complementare .

Detta prova :

a ) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui :

- l ' emissione del titolo ,

- l ' espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) ,

e

- l ' uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 o l ' arrivo a destinazione ai sensi dell ' articolo 5 o il deposito in un locale sottoposto a controllo doganale di cui all ' articolo 26 dello stesso regolamento ,

abbiano luogo nel medesimo Stato membro ;

b ) viene fornita negli altri casi mediante presentazione dell ' esemplare o degli esemplari di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 .

Una copia o fotocopia dell ' esemplare o degli esemplari di controllo , certificata conforme dai servizi competenti , viene senza indugio consegnata o inviata all ' interessato per essere presentata all ' organismo che ha rilasciato il titolo . Se il rilascio del titolo e l ' espletamento delle formalità di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , hanno luogo nel medesimo Stato membro , quest ' ultimo può prescrivere che la copia o la fotocopia sia trasmessa all ' organismo emittente per via amministrativa » .

8 . Le diciture di cui all ' articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , sono sostituite dalle seguenti :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia » ,

9 . Il testo dell ' articolo 17 , paragrafo 6 , è sostituito dal seguente :

« 6 . Se , per circostanze indipendenti dalla volontà dell ' interessato , l ' esemplare di controllo di cui al paragrafo 4 , lettera b ) , non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio , l ' interessato può presentare all ' organismo competente una domanda motivata di equilenza , corredata di documenti giustificativi .

I documenti giustificativi da presentare all ' atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all ' articolo 30 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 » .

10 . Il testo dell ' articolo 17 , paragrafo 8 , lettera b ) , è sostituito dal seguente :

« b ) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) :

- il giorno in cui l ' ufficio doganale accetta la dichiarazione con la quale l ' esportatore manifesta la propria volontà :

- di esportare i prodotti in causa e a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale sino all ' uscita dalla Comunità o , ove si tratti di uno dei casi di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , sino a che non siano giunti a destinazione

o

- di sottoporre i prodotti al regime di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79

o

- di sottoporre i prodotti a uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 441/69 ,

o

- il giorno in cui intervenga qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici di tale accettazione » .

11 . Il testo dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , secondo comma , è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , le forze armate di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 sono assimilate ad un paese terzo importatore » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980 .

Tuttavia , le disposizioni

- necessarie per l ' attuazione del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980 ,

- dell ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 ,

si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 317 del 12 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 5 ) GU n . L 226 del 6 . 9 . 1979 , pag . 13 .