31979R2966

Regolamento (CEE) n. 2966/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l' elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l' ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0021 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0152


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2966/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1045/68 , che stabilisce l ' elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l ' ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 7 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 della Commissione , del 18 dicembre 1979 , relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie ( 3 ) , l ' ammissione in talune voci tariffarie di determinati prodotti in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilire ; ch l ' elenco di cui al regolamento ( CEE ) n . 1054/68 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2849/76 ( 5 ) , deve essere completato in particolare a seguito di due accordi conclusi dalla Comunità con la Nuova Zelanda e con l ' Australia per i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b ) 1 nonchù per altri formaggi destinati alla trasformazione , della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune ; che i due accordi in causa prevedono , tra l ' altro , condizioni particolari di ammissione nella Comunità , che comportano certificati rilasciati da organismi abilitati ad emetterli ;

considerando che la Nuova Zelanda ha riconosciuto come organismo emittente il « Zealand Dairy Board » ; che l ' Australia ha riconosciuto come organismo emittente il « Department of Primary Industry » ; questi due organismi hanno assunto gli impegni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 ;

considerando che la Svizzera ha modificato la denominazione della « Divisione dell ' agricoltura del dipartimento federale dell ' economica pubblica » , riconosciuto come organismo emittente per i tipi speciali di latte , detti « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » , della sottovoce 04.02 B I a ) , nonchù per il formaggio Tilsit della sottovoce ex 04.04 E I b ) 2 della tariffa doganale comune ; che la nuova denominazione deve essere riportata nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1054/68 ;

considerando che , a seguito di una modifica della tariffa doganale comune , la sottovoce 04.04 E I b ) 1 aa ) è stata soppressa ; che il formaggio Cheddar proveniente dal Canada appartiene ormai alla sottovoce 04.04 E I b ) 1 ; che è pertanto opportuno modificare conseguentemente l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1054/68 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 $ L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1054/68 è modificato come segue :

1 . Per la Svizzera , nella colonna « Denominazione » dell ' organismo emittente , i termini « Divisione dell ' agricoltura del dipartimento federale dell ' economia pubblica » sono sostituiti da « Ufficio federale dell ' agricoltura del dipartimento federale dell ' economia pubblica » nelle rubriche concernenti le sottovoci 04.02 B I a ) e 04.04 E I b ) 2 .

2 . Per il Canada , la sottovoce 04.04 E I b ) 1 aa ) è sostituita da 04.04 E I b ) 1 .

3 . Sono aggiunte le rubriche seguenti :

Paesi * Sottovoce tariffaria dei prodotti * Organismo emittente * Denominazione * Luogo *

Nuova Zelanda * 04.04 E I b ) 1 * New Zealand Dairy Board * Wellington *

* 04.04 E I b ) 5 * * *

Australia * 04.04 E I b ) 1 * Department of Primary * *

* 04.04 E I b ) 5 * Industry * Canberra *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) Vedi pag . 15 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 25 .

( 5 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 17 .