31979R2965

Regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l' ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0015 - 0020
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 8 pag. 0036


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2965/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione di taluni prodotto lattiero-caseari in alcune voci tariffarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 7 ,

considerando che le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1053/68 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2024/78 ( 4 ) , sono state oggetto di vari adattamenti ; che è opportuno sostituire i modelli dei certificati che figurano in allegato al suddetto regolamento con un unico modello , che risponda a tutti i requisiti necessari ; che per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una codificazione del regolamento ;

considerando che è necessario definire le condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti in provenienza dai paesi terzi ; che i prodotti soggetti a tali condizioni sono elencati nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 5 ) ;

considerando che la designazione particolareggiata delle merci che rientrano in tali voci tariffarie complica la classificazione tariffaria per i prodotti offerti all ' importazione ; che l ' ammissione di prodotti in tali voci può essere notevolmente facilitata se il paese esportatore garantisce che il prodotto esportato è conforme alla designazione delle merci in questione ; che è quindi opportuno prevedere l ' ammissione di un prodotto in una delle voci in questione solo se è accompagnato da un certificato rilasciato sotto la responsabilità del paese esportatore in una forma determinata e che fornisce tale garanzia ; che tale regime di certificati permette altresì di controllare l ' osservanza dei contingenti tariffari di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 ;

considerando che è necessario integrare il regime dei certificati con disposizioni che consentano , da un lato , di accertare , salvo restando il controllo doganale , la conformità del prodotto alla designazione che figura all ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 e , dall ' altro , di controllare in taluni casi le condizioni di rilascio dei certificati ; che inoltre tale regime deve contenere disposizioni che offrano le migliori garanzie possibili contro eventuali falsificazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' ammissione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci :

- 04.02 B I a )

- 04.04 A I

- 04.04 B

- 04.04 D I

- 04.04 E I b ) 2

- 04.04 E I b ) 3

- 04.04 E I b ) 4

della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un certificato IMA 1 , su un modulo conforme al modello che figura all ' allegato I .

2 . Per quanto concerne i prodotti che rientrano nelle sottovoci :

- 04.04 E I b ) 1

- 04.04 E I b ) 5

della tariffa doganale comune , il beneficio dei contingenti tariffari previsti all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 è ugualmente subordinato alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

1 . Il formato del modulo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è di 210 × 297 mm . La carta da utilizzare pesa almeno 40 g/m² ed è

- di colore bianco per l ' originale ;

- di colore rosa per la copia di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 .

2 . I module sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità ; possono essere stampati e redatti , oltre che in una lingua ufficiale della Comunità , nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore .

3 . Sia l ' originale sia le eventuali copie sono redatte simultaneamente mediante carta carbone , a macchina o a mano . In quest ' ultimo caso i moduli devono essere redatti in lettere maiuscole .

4 . Il certificato è contraddistinto da un numero d ' ordine assegnato dall ' organismo emittente . Le copie portano il medesimo numero di serie dell ' originale .

Articolo 3

1 . Il certificato deve essere redatto per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 .

2 . Il certificato deve contenere per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti i dati che figurano all ' allegato II .

Articolo 4

1 . L ' originale del certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro di importazione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato , insieme al prodotto cui si riferisce .

2 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , viene presentata alle autorità doganali anche una copia del certificato . Tali prodotti vengono messi in libera pratica durante il periodo per il quale è valido il contingente .

Articolo 5

1 . Un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilirsi .

2 . Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione nonchù il timbro dell ' organismo emittente e la firma della persone o delle persone autorizzate a firmarlo .

Articolo 6

1 . Un organismo emittente può figurare nell ' elenco soltanto se :

a ) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b ) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c ) si impegna a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri , su richiesta , ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati .

2 . L ' elenco è riveduto qualora la condizione di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , non sia più rispettata o qualora un organismo emittente non soddisfi uno degli obblighi assunti .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati instaurato dal presente regolamento .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi ogni venerdì per la settimana precedente , i quantitativi importati di formaggi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ripartiti per paese d ' origine .

Articolo 8

Il regolamento ( CEE ) n . 1053/68 è abrogato .

Tuttavia , i certificati rilasciati con i moduli di cui al regolamento ( CE ) n . 1053/68 restano validi se sono stati emessi dagli organismi incaricati precedentemente al 1° luglio 1980 per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 17 .

( 4 ) GU n . L 235 del 26 . 8 . 1978 , pag . 9 .

( 5 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 .

ALLEGATO I : vedi G.U .

ALLEGATO II

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle da 1 a 9 , 17 e 18 , devono essere compilate :

A . per quanto riguarda i tipi di latte speciale , detti « per l ' alimentazione dei lattanti » , della sottovoce 04.02 B I a ) della tariffa doganale comune :

1 . la casella n . 7 indicando « latte speciale per l ' alimentazione dei lattanti , esente da germi patogeni e tossinogeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo » ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3 . la casella n . 13 indicando « superiore a 10 % e inferiore a 27 % » ;

B . per quanto riguarda i formaggi Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese o Appenzell della sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune :

1 . la casella n . 7 indicando , a secondo dei casi , « formaggi Emmental » , « formaggi Gruyère » , « formaggi Sbrinz » o « formaggi Bergkaese » o « Appenzell » , nonchù , a seconda dei casi :

« in forme standard » ( 1 ) ;

« in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati , di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg » ;

« in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati , di un peso netto uguale o superiore a 450 g » ;

« in porzioni imballate sotto vuoto , di un peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g » ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3 . la casella n . 11 indicando « almeno 45 % » ;

4 . le caselle n . 14 e 15 ;

C . per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe ( detti Schabziger ) della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune :

1 . la casella n . 7 indicando « formaggi di Glaris ( detti Schabziger ) » ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate » ;

D . per quanto riguarda i formaggi fusi della sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune :

1 . la casella n . 7 indicando « formaggi fusi , presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg , contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna » ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente Emmental , Gruyère e Appenzell ed eventualmente , a titolo aggiuntivo , Glaris alle erbe ( dette Schabziger ) , di produzione nazionale » ;

3 . la casella n . 11 indicando « inferiore o uguale a 56 % » ;

E . per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b I ( aa ) , che figurano nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 :

1 . la casella n . 7 indicando , a seconda dei casi :

« formaggi Cheddar in forme intere standard » ( 2 ) ;

« formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard , di peso netto uguale o superiore a 500 g » ;

« formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard , di peso netto inferiore a 500 g » ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale » ;

3 . la casella n . 11 indicando « almeno 50 % » ;

4 . la casella n . 14 indicando « almeno 9 mesi » ;

5 . le caselle n . 15 i n . 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

F . per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b ) 1 ( bb ) , che figurano nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 :

1 . la casella n . 7 indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard » ( 2 ) ;

2 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3 . la casella n . 11 indicando « almeno 50 % » ;

4 . la casella n . 14 indicando « almeno 3 mesi » ;

5 . le caselle n . 15 e n . 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

G . per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione , della sottovoce 04.04 E I b ) 1 ( cc ) , che figurano nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 :

1 . la casella n . 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

2 . le caselle n . 15 e n . 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

H . per quanto riguarda i formaggi Tilsit o Butterkaese della sottovoce 04.04 E I b ) 2 della tariffa doganale comune :

1 . la casella n . 7 indicando , a seconda dei casi , « formaggi Tilsit » oppure « formaggi Butterkaese » ;

3 . le caselle n . 11 e n . 12 ;

I . per quanto riguarda i formaggi Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b ) 3 della tariffa doganale comune :

1 . le caselle n . 7 indicando « formaggi Kashkaval » ;

2 . le caselle n . 10 indicando « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » ;

3 . le caselle n . 11 e n . 12 ;

K . per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra , della sottovoce 04.04 E I b ) 4 della tariffa doganale comune ;

1 . la casella n . 7 indicando , a seconda dei casi , « formaggi di pecora » o « formaggi di bufala » nonchù « in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra » ;

2 . la casella n . 10 indicando , a seconda dei casi , « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » oppure « esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale » ;

3 . le caselle n . 11 e n . 12 ;

L . per quanto riguarda gli altri formaggi destinati alla trasformazione , della sottovoce 04.04 E I b ) 5 ( aa ) , che figurano nell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 :

1 . la casella n . 7 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

2 . le caselle n . 15 e n . 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente .

( 1 ) Si considerano forme standard , le forme che hanno i seguenti pesi netti :

- Emmental , da 60 a 130 kg inclusi ;

- Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ;

- Bergkaese : da 20 a 60 kg inclusi ;

- Appenzell , da 6 a 8 kg inclusi .

( 2 ) Sono considerate forme intere standard :

- le forme aventi un peso netto da 33 a 44 kg inclusi ;

- i blocchi di forma cubica aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg .