31979R2960

Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0008 - 0008


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2960/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 43 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , a norma dell ' articolo 43 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è vietato il taglio di un vino importato con un vino della Comunità , salvo deroga decisa dal Consiglio ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 352/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2593/79 ( 4 ) , autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati soltanto a condizioni severe e fino al 31 dicembre 1979 ; che è prevista una modifica di questo regime nell ' ambito del programma di azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell ' equilibrio del mercato vitivinicolo ( 5 ) che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine ; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime di autorizzazione del taglio dei vini rosi tedeschi con vini rossi importati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 352/79 la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 93 .

( 4 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . C 209 del 2 . 9 . 1978 , pag . 3 e GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .