Regolamento (CEE) n. 2958/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0006 - 0006
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2958/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 relativo all ' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 33 della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che per la carne di bufalo congelata , di cui nella sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 33 della tariffa doganale comune , la Comunità , nell ' ambito dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( GATT ) , ha assunto l ' impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo , al dazio del 20 % , il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ; che è quindi necessario aprire questo contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980 ; considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità , nonchù l ' applicazione , senza interruzione , del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri , fino all ' esaurimento del volume del contingente ; che , a tal fine , è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura , la provenienza e l ' origine del prodotto ; considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per l ' anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata , di cui alla sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 33 della tariffa doganale comune , di un volume globale di 2 250 tonnellate . 2 . Nel quadro di questo contingente , il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % . Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , in particolare a ) le disposizioni intese a garantire la natura , la provenienza e l ' origine del prodotto ; b ) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . C 242 del 27 . 9 . 1979 , pag . 8 . ( 2 ) Parere reso il 14 dicembre 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 4 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .