31979R2933

Regolamento (CEE) n. 2933/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1979 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2933/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che proroga il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 541/70 del Consiglio , del 20 marzo 1970 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 1 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3043/78 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 2 , secondo comma ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all ' articolo 6 , terzo comma , della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l ' applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3043/78 fino al momento in cui sarà realizzata l ' armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1979 ; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute , modificate o abolite ;

considerando che l ' armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata ; che l ' applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continua a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ;

considerando che , tenuto conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti ( CEE ) n . 541/70 e ( CEE ) n . 3310/75 , è opportuno prorogare quest ' ultimo regolamento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1979 che figura nell ' articolo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1980 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . L 68 del 25 . 3 . 1970 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 12 .

( 3 ) GU n . L 361 del 23 . 12 . 1978 , pag . 9 .