Regolamento (CEE) n. 2933/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1979 pag. 0010 - 0010
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2933/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 che proroga il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , visto il regolamento ( CEE ) n . 541/70 del Consiglio , del 20 marzo 1970 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 1 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3043/78 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 2 , secondo comma , vista la proposta della Commissione , considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all ' articolo 6 , terzo comma , della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l ' applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3043/78 fino al momento in cui sarà realizzata l ' armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1979 ; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute , modificate o abolite ; considerando che l ' armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata ; che l ' applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continua a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ; considerando che , tenuto conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti ( CEE ) n . 541/70 e ( CEE ) n . 3310/75 , è opportuno prorogare quest ' ultimo regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La data del 31 dicembre 1979 che figura nell ' articolo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1980 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . L 68 del 25 . 3 . 1970 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 12 . ( 3 ) GU n . L 361 del 23 . 12 . 1978 , pag . 9 .