Regolamento (CEE) n. 2925/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1980)
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 27/12/1979 pag. 0018
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2925/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco ( 1980 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che l ' accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ( 1 ) è stato firmato in data 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ; considerando che è opportuno approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco riguardante l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco , è approvato a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 . ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco Signor ... , ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 20 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie del Marocco , ho l ' onore di comunicarLe che il Governo marocchino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate . Il Governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite l ' « Office de commercialisation et d ' exportation » ( OCE ) ( Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ) . Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ufficio per la commercializzazion e l ' esportazione ( OCE ) e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee . Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione . Per il governo marocchino Signor ... , ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , il cui testo figura in appresso : « Ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 20 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie del Marocco , ho l ' onore di comunicarLe che il Governo marocchino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate . Il Governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite l ' Office de commercialisation et d ' exportation " ( OCE ) ( Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ) . Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ufficio per la commercializzazion e l ' esportazione ( OCE ) e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee . Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra » . Posso confermarLe l ' accordo della Comunità su quanto precede e , di conseguenza , l ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco indicati nella Sua lettera . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee