31979R2890

Regolamento (CEE) n. 2890/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l' illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 21/12/1979 pag. 0026 - 0026


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2890/79 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l ' illuminazione , della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 ,

considerando che in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganale è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europeo , pari - esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione - all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che nessun caso i massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 , che ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafi 1 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento , all ' importazione dei prodotti in causa , originari di tutti i paesi e territori - fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del medesimo regolamento - non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che per le lampade e tubi a incandescenza per l ' illuminazione , della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune , secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 4 027 000 unità di conto europee ; che , alla data del 14 dicembre 1979 , le importazioni nella Comunità di detti prodotti , originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che , tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 , che prevedono il rispetto di un massimale , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 24 dicembre 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari , fatta eccezione per quelli elencati nell ' allegato C del suddetto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica ( compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi ) ; lampade ad arco : *

* A . Lampade e tubi a incandescenza per l ' illuminazione *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .