31979R2872

Regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 20/12/1979 pag. 0013 - 0015


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REGOLAMENTO ( CEE ) N 2872/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1979

che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 40 , paragrafo 5 , e l ' articolo 65 ,

considerando che l ' articolo 40 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 prevede la possibilità di aumentare i quantitativi di alcole contenuti nei prodotti che formano oggetto della distillazione obbligatorio di cui all ' articolo 39 dello stesso regolamento ; che tale possibilità è basata sui dati del bilancio di previsione ;

considerando che , sulla scorta di tali dati , durante la campagna in corso le disponibilità risultano superiori alle normali utilizzazioni ; che è pertanto opportuno fare ricorso alla possibilità prevista nel succitato articolo 40 , paragrafo 1 ;

considerando che il livello del tasso complementare deve essere proporzionalmente all ' eccedenza di disponibilità rispetto alle utilizzazioni ; che nell ' attuale situazione del mercato vitivinicolo risulta opportuno modulare il tasso supplementare in applicazione dell ' articolo 40 , paragrafo 1 , terzo comma , in modo che la distillazione abbia per oggetto segnatamente i vini di qualità inferiore ; che l ' attuale mancanza di dati definitivi rende necessario il rinvio di una tale differenziazione ad una data ulteriore ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1715/79 della Commissione , del 3 agosto 1979 , relativo alle modalità d ' applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980 ( 3 ) , ha già fissato , all ' articolo 3 , le gradazioni alcolometriche da prendere in considerazione per la campagna 1979/1980 ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ;

considerando che la distillazione dei vini , che consente di osservare il tasso complementare , deve aver luogo conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 343/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1709/79 ( 5 ) ; che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 5 di tale regolamento , è opportuno stabilire delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione , per l ' approvazione stessa da parte degli organismi d ' intervento e per le operazioni di distillazione ; che l ' articolo 2 dello stesso regolamento prevede il versamento di aiuto il cui importo viene fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che è inoltre necessario precisare alcuni elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che il meccanismo di pagamento dell ' aiuto previsto dall ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 dispone che il versamento dell ' aiuto al produttore sia effettuato in due quote ; che la seconda quota deve essere versata entro un termine abbastanza breve , in modo che il produttore possa riscuotere l ' importo integrale dell ' aiuto in un termine adeguato ; che è quindi opportuno che il versamento sia effettuato al più tardi nei 30 giorni successivi alla distillazione ;

considerando che occorre stabilire delle condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ; che è inoltre opportuno prevedere il caso in cui il riconoscimento debba di massima essere ritirato al distillatore per inadempienza , salvo caso fortuito o di forza maggiore ;

considerando che gli organismi d ' intervento di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare dei quantitativi di vino da tavola distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1979/1980 il tasso complementare di cui all ' articolo 40 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato al 3 % .

Il tasso complementare di cui all ' articolo 40 , paragrafo 1 , terzo comma , applicabile a ciascun produttore per la sua produzione sarà fissato del 31 gennaio 1980 .

La distillazione del vino , che consente di osservare il tasso complementare di cui al primo comma , è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 343/79 e del presente regolamento .

Articolo 2

1 . Le domande di approvazione dei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 sono presentate prima del 15 aprile 1980 .

2 . L ' organismo d ' intervento di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 comunica alle parti contraenti , nei 15 giorni dalla ricezione della domanda di approvazione di un contratto e comunque prima del 30 aprile 1980 , il risultato della procedura di approvazione .

3 . Le operazioni di distillazione hanno luogo tra la data di cui all ' articolo 1 , secondo comma , e il 31 luglio 1980 .

Articolo 3

1 . Nei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 devono essere indicati :

a ) il quantitativo , il colore , la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare ;

b ) il nome e l ' indirizzo del produttore ;

c ) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d ) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e ) l ' indirizzo della distilleria .

2 . Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione .

Articolo 4

1 . Il prezzo d ' acquisto fissato in conformità dell ' articolo 40 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è pari a 1,19 UCE per grado e per ettolitro .

2 . L ' importo dell ' aiuto di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 è fissato a :

- 0,44 UCE per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , primo trattino , dello stesso regolamento ;

- 0,37 UCE per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo trattino , dello stesso regolamento .

3 . I pagamenti di cui all ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 devono essere effettuati al più tardi nei 30 giorni successivi all ' adempimento delle condizioni richieste .

4 . Nel caso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , il pagamento del prezzo minimo d ' acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorni dopo l ' entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto .

5 . Nel caso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , il pagamento del prezzo minimo d ' acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorno dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto . Se l ' organismo d ' intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di valersi in generale delle facoltà prevista nel suddetto articolo 4 , paragrafo 6 , il distillatore più farvi ricorso soltanto previo accordo del produttore .

Articolo 5

1 . Per essere riconosciuti ai sensi dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol . o pari o inferiore a 85 % vol .

2 . Il riconoscimento deve essere ritirato se il distillatore , salvo caso fortuito o di forza maggiore , non paga al produttore il prezzo d ' acquisto o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 31 maggio 1980 , i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati .

2 . I distillatori inviano all ' organismo d ' intervento , al più tardi il decimo giorno di ogni mese , un elenco dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente , indicando i quantitativi , espressi , in alcole puro , dei prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati all ' articolo 2 , paragrafo 3 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 da quelli contemplati all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo trattino , dello stesso regolamento .

3 . Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione al più tardi il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente , i quantitativi di vino distillati e i quantitativi , espressi in alcole puro , di prodotti ottenuti , distinguendoli conformemente al paragrafo 2 .

4 . Gli Stati membri comunicano , al più tardi il 30 giugno 1980 , i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 14 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 64 .

( 5 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 3 .