Regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 20/12/1979 pag. 0013 - 0015
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N 2872/79 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1979 che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979/1980 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 40 , paragrafo 5 , e l ' articolo 65 , considerando che l ' articolo 40 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 prevede la possibilità di aumentare i quantitativi di alcole contenuti nei prodotti che formano oggetto della distillazione obbligatorio di cui all ' articolo 39 dello stesso regolamento ; che tale possibilità è basata sui dati del bilancio di previsione ; considerando che , sulla scorta di tali dati , durante la campagna in corso le disponibilità risultano superiori alle normali utilizzazioni ; che è pertanto opportuno fare ricorso alla possibilità prevista nel succitato articolo 40 , paragrafo 1 ; considerando che il livello del tasso complementare deve essere proporzionalmente all ' eccedenza di disponibilità rispetto alle utilizzazioni ; che nell ' attuale situazione del mercato vitivinicolo risulta opportuno modulare il tasso supplementare in applicazione dell ' articolo 40 , paragrafo 1 , terzo comma , in modo che la distillazione abbia per oggetto segnatamente i vini di qualità inferiore ; che l ' attuale mancanza di dati definitivi rende necessario il rinvio di una tale differenziazione ad una data ulteriore ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1715/79 della Commissione , del 3 agosto 1979 , relativo alle modalità d ' applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980 ( 3 ) , ha già fissato , all ' articolo 3 , le gradazioni alcolometriche da prendere in considerazione per la campagna 1979/1980 ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione a norma dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; considerando che la distillazione dei vini , che consente di osservare il tasso complementare , deve aver luogo conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 343/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1709/79 ( 5 ) ; che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 5 di tale regolamento , è opportuno stabilire delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione , per l ' approvazione stessa da parte degli organismi d ' intervento e per le operazioni di distillazione ; che l ' articolo 2 dello stesso regolamento prevede il versamento di aiuto il cui importo viene fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ; considerando che è inoltre necessario precisare alcuni elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione ; considerando che il meccanismo di pagamento dell ' aiuto previsto dall ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 dispone che il versamento dell ' aiuto al produttore sia effettuato in due quote ; che la seconda quota deve essere versata entro un termine abbastanza breve , in modo che il produttore possa riscuotere l ' importo integrale dell ' aiuto in un termine adeguato ; che è quindi opportuno che il versamento sia effettuato al più tardi nei 30 giorni successivi alla distillazione ; considerando che occorre stabilire delle condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ; che è inoltre opportuno prevedere il caso in cui il riconoscimento debba di massima essere ritirato al distillatore per inadempienza , salvo caso fortuito o di forza maggiore ; considerando che gli organismi d ' intervento di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare dei quantitativi di vino da tavola distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna 1979/1980 il tasso complementare di cui all ' articolo 40 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è fissato al 3 % . Il tasso complementare di cui all ' articolo 40 , paragrafo 1 , terzo comma , applicabile a ciascun produttore per la sua produzione sarà fissato del 31 gennaio 1980 . La distillazione del vino , che consente di osservare il tasso complementare di cui al primo comma , è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 343/79 e del presente regolamento . Articolo 2 1 . Le domande di approvazione dei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 sono presentate prima del 15 aprile 1980 . 2 . L ' organismo d ' intervento di cui all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 comunica alle parti contraenti , nei 15 giorni dalla ricezione della domanda di approvazione di un contratto e comunque prima del 30 aprile 1980 , il risultato della procedura di approvazione . 3 . Le operazioni di distillazione hanno luogo tra la data di cui all ' articolo 1 , secondo comma , e il 31 luglio 1980 . Articolo 3 1 . Nei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 devono essere indicati : a ) il quantitativo , il colore , la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare ; b ) il nome e l ' indirizzo del produttore ; c ) il luogo di magazzinaggio del vino ; d ) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ; e ) l ' indirizzo della distilleria . 2 . Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione . Articolo 4 1 . Il prezzo d ' acquisto fissato in conformità dell ' articolo 40 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è pari a 1,19 UCE per grado e per ettolitro . 2 . L ' importo dell ' aiuto di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 è fissato a : - 0,44 UCE per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , primo trattino , dello stesso regolamento ; - 0,37 UCE per grado e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo trattino , dello stesso regolamento . 3 . I pagamenti di cui all ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 devono essere effettuati al più tardi nei 30 giorni successivi all ' adempimento delle condizioni richieste . 4 . Nel caso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , il pagamento del prezzo minimo d ' acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorni dopo l ' entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto . 5 . Nel caso di cui all ' articolo 4 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , il pagamento del prezzo minimo d ' acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorno dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto . Se l ' organismo d ' intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di valersi in generale delle facoltà prevista nel suddetto articolo 4 , paragrafo 6 , il distillatore più farvi ricorso soltanto previo accordo del produttore . Articolo 5 1 . Per essere riconosciuti ai sensi dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 343/79 , i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol . o pari o inferiore a 85 % vol . 2 . Il riconoscimento deve essere ritirato se il distillatore , salvo caso fortuito o di forza maggiore , non paga al produttore il prezzo d ' acquisto o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie . Articolo 6 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 31 maggio 1980 , i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati . 2 . I distillatori inviano all ' organismo d ' intervento , al più tardi il decimo giorno di ogni mese , un elenco dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente , indicando i quantitativi , espressi , in alcole puro , dei prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati all ' articolo 2 , paragrafo 3 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 343/79 da quelli contemplati all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo trattino , dello stesso regolamento . 3 . Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione al più tardi il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente , i quantitativi di vino distillati e i quantitativi , espressi in alcole puro , di prodotti ottenuti , distinguendoli conformemente al paragrafo 2 . 4 . Gli Stati membri comunicano , al più tardi il 30 giugno 1980 , i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 64 . ( 5 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 3 .