Regolamento (CEE) n. 2829/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 15/12/1979 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0159
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0023
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2829/79 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1979 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 591/79 del Consiglio , del 26 marzo 1979 , che stabilisce le norme generali relative alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1963/79 della Commissione ( 4 ) dispone , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , che la domanda di controllo dell ' olio deve essere presentata alla competente autorità almeno 5 giorni prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione delle conserve nelle quali viene impiegato l ' olio d ' oliva ; considerando che questo lasso di tempo ha lo scopo di consentire il controllo delle scorte di olio d ' oliva da parte delle autorità competenti ; che le modalità di questo controllo amministrativo differiscono a seconda degli Stati membri e che occorre che siano questi ultimi a fissare il periodo di tempo necessario ad effettuare il controllo in oggetto ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 è sostituito dal seguente : « 1 . Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare alla competente autorità , prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione , una domanda di controllo . La domanda può essere presentata soltanto quando l ' olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione delle conserve . Lo Stato membro interessato stabilisce , se necessario , un termine tra la data di cui al primo comma . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 227 del 7 . 9 . 1979 , pag . 10 .