Regolamento (CEE) n. 2797/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1980)
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 27/12/1979 pag. 0006 - 0009
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2797/79 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia ( 1980 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ( 1 ) è stato firmato il 5 ottobre 1973 ; considerando che gli articoli 1 e 2 del protocollo n . 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che , in virtù dell ' articolo 3 di questo protocollo , le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi possono essere ristabiliti ; che , tuttavia , in virtù dell ' articolo 3 , lettera b ) , la Comunità deve sospendere l ' applicazione di alcuni massimali ; che occorre pertanto stabilire dei massimali che si devono applicare per il 1980 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l ' importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza ; considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull ' imputazione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi , man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ; considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ; considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l ' applicazione dei massimali indicativi conformemente all ' articolo 3 del protocollo n . 1 bisogna seguire l ' evoluzione delle importazioni e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 le importazioni dei prodotti originari della Finlandia elencati nell ' allegato I sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria . La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell ' allegato I . 2 . Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo . Una merce può essere sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali . Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello della Comunità , sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti . Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4 . 3 . Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali di cui all ' articolo 3 , lettera f ) del protocollo n . 1 dell ' accordo . 4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade . Articolo 2 Al fine di assicurare l ' applicazione del presente regolamento , la Commissione prende tutte le misure utili , in stretta collaborazione con gli Stati membri . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente T . HUSSEY ( 1 ) GU n . L 328 del 28 . 11 . 1973 , pag . 2 . ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1980 N . d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe * Importo del massimale in tonnellate * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * * 48.01 * Carta e cartoni compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * * * * * C . Carta e cartoni kraft : * * * * * II . altri : * * * I SF 1 * * - Carta e cartoni kraft per copertine , cosiddetta « kraftliner » ( a ) * 48.01-14 , 15 , 21 , 27 , 31 * massimale sospeso * I SF 2 * * - Carta kraft per sacchi di grande capacità ( a ) * 48.01-16 , 23 , 28 * massimale sospeso * I SF 3 * * - non nominati * 48.01-08 , 09 , 11 , 12 , 13 , 17 , 19 , 25 , 26 , 29 , 33 * massimale sospeso * * * ex F . altri : * * I SF 4 * * - Carta bibbia , carta seta ; carte per la stampa e la scrittura non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % ( a ) * 48.01-58 , 61 , 62 , 66 * 38 570 * I SF 5 * * - Carta per la stampa e la scrittura contenente paese di legno meccaniche ( a ) * 48.01-64 , 65 , 69 * massimale sospeso * I SF 6 * * - Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting » ( a ) * 48.01-75 * massimale sospeso * I SF 7 * * - Carta da imballaggio al solfito ( a ) * 48.01-71 , 73 * massimale sospeso * I SF 8 * * - non nominati , esclusa l ' ovatta di cellulosa e delle falde di fibre di cellulosa , cosiddette « tissue » * 48.01-41 , 43 , 45 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 77 , 82 , 84 , 86 , 88 , 91 , 93 , 95 , 97 * massimale sospeso * I SF 9 * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.03 - tutti i nn . * massimale sospeso * * 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati , pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli : * * * I SF 10 * * B . altri * 48.05-21 , 29 , 30 , 50 , 80 * massimale sospeso * * 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati fantasia o « indiennùs » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli : * * * * * C . altri : * * * I SF 11 * * - Carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-57 , 58 , 59 * 52 964 * I SF 12 * * - non nominati * 48.07-5 , 56 , 64 , 65 , 66 , 68 , 70 , 81 , 85 , 91 , 97 , 99 * 210 252 * * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato : * * * I SF 13 * * B . altri * 48.15-21 , 29 , 30 , 40 , 50 , 61 , 65 , 95 , 99 * massimale sospeso * ( a ) A condizione che siano conformi alla definizioni riportate nell ' allegato II . ALLEGATO II DEFINIZIONI ex 48.01 C II * Carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » * * Sono considerati carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi , presentati in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35 . * ex 48.01 C II * Carta kraft per sacchi di grande capacità * * È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata , presentata in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g , con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l ' allungamento in senso di macchina superiore a 2 % . * ex 48.01 F * Carta per la stampa e carta per la scrittura , non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % * * È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica , o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 % , la carta che non sia monolucida , per la stampa o la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale . * ex 48.01 F * Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica * * È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida , per la stampa o per la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale . * ex 48.01 * Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting » * * È considerata carta di pasta semichimica da ondulare , detta « fluting » , la carta presentata in rotoli , il cui tenore di pasta grezza semichimica ( pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico ) , di legno di latifoglio , è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT ( Concora Medium Test ) è superiore a 20 kgf . * ex 48.01 * Carta da imballaggio al solfito * * È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 * della composizione fibrosa totale , con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15 .