Regolamento (CEE) n. 2689/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 305 del 01/12/1979 pag. 0055 - 0055
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2689/79 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1979 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto , della voce doganale 53.07 , originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , del 12 giugno 1979 , relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo ( 1 ) , ed in particolare l ' articolo 4 , considerando che in virtù dell ' articolo 2 , paragrafi 1 e 2 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario fissato per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B , nella colonna 5 a ) ; che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dai paesi e territori menzionati nell ' allegato D diversi da quelli elencati nella colonna 4 b ) dell ' allegato B , nei confronti dei prodotti corrispondenti ; che ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento , non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto ; considerando che , per i filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto , della voce doganale 53.07 , secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 155 tonnellate ; che , alla data del 22 novembre 1979 , le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 1195/79 che prevedono il rispetto di un massimale , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 4 dicembre 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1195/79 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 53.07 * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 novembre 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 154 del 21 . 6 . 1979 , pag . 1 .