31979R2622

Regolamento (CEE) n. 2622/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca applicabili ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, che operano nella zona di regolamentazione definita nella convenzione NAFO

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 29/11/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0091


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2622/79 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1979

che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca applicabili ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro , che operano nella zona di regolamentazione definita nella convenzione NAFO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3179/78 del Consiglio , del 28 dicembre 1978 , relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale , in appresso denominata « convenzione NAFO » , è entrata in vigore il 1° gennaio 1979 ;

considerando che , a norma dell ' articolo XXIII della convenzione NAFO al momento dell ' entrata in vigore della stessa , ogni proposta che abbia preso effetto ai sensi della convenzione internazionale del 1949 per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale , in appresso denominata « convenzione ICNAF » , diventa una misura esecutiva per ogni parte contraente , per quanto riguarda la zona di regolamentazione definita nella convenzione NAFO ;

considerando che , pertanto , varie proposte di misure di conservazione adottate nel quadro della convenzione ICNAF sono divenute misure esecutive ai sensi della convenzione NAFO ;

considerando che alla Comunità incombe l ' obbligo di prendere provvedimenti per garantire che dette misure siano esecutive per i pescherecci comunitari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro , che operano nella zona di regolamentazione definita nell ' articolo 1 , paragrafo 2 , della convenzione NAFO devono osservare le misure di conservazione contemplate dal presente regolamento .

Articolo 2

È vietato l ' uso di reti a strascico aventi in qualsiasi parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell ' allegato I . Tale dimensione si riferisce ad una rete di manila ritorta misurata bagnata dopo l ' uso . Le equivalenze delle dimensioni delle maglie sono indicate nell ' allegato II per altri materiali impiegati nella fabbricazione delle reti a strascico misurate asciutte prima dell ' uso .

Articolo 3

Le catture accessorie delle specie elencate nell ' allegato I , effettuate da pescherecci che pescano specie diverse da quelle di cui all ' allegato I con reti aventi maglie di dimensione inferiore a quella specificata all ' articolo 2 non devono superare per ogni specie di cui all ' allegato I a bordo del peschereccio , 2 500 kg , oppure , il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo , se quest ' ultima cifra è superiore .

Articolo 4

1 . È vietato l ' uso di mezzi o dispositivi diversi di quelli descritti al paragrafo 2 che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione .

2 . Teli , reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l ' usura .

3 . Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco , a condizione che non ne ostruiscano le maglie . L ' uso di rinforzi superiori è limitato a quelli descritti nell ' allegato III .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 23 novembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . Mac SHARRY

( 1 ) GU n . L 378 del 30 . 12 . 1978 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 193 del 31 . 7 . 1979 , pag . 11 .

( 3 ) GU n . C 289 del 19 . 11 . 1979 , pag . 47 .

ALLEGATO I

SPECIE PREVISTE DALL ' ARTICOLO 2

Merluzzo bianco ( Gadus morrhua )

Eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )

Scorfano atlantico ( Sebastes marinus ) ( 1 )

Ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )

Passera lingua di cane ( Glyptocephalus cynoglossus )

Limanda ( Limanda ferruginea )

Passera canadese ( Hippoglossoides platessoides )

Ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )

Merluzzo nero ( Pollachius virens )

Musdea americana ( Urophycis tenuis )

( 1 ) Esclusi gli scorfani atlantici delle divisioni statistiche 3N , 3O e 3P .

ALLEGATO II

EQUIVALENZE DELLE DIMENSIONI DELLE MAGLIE

Tipo di rete * Dimensione delle maglie *

Cianciolo * 110 mm *

Le parti di una rete a strascico fatte di canapa , di fibre di poliammide o di fibre di poliestere * 120 mm *

Le parti di una rete a strascico fatte di manila o di altri materiali diversi da quelli sopra elencati * 130 mm *

ALLEGATO III

RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

1 . Rinforzo superiore tipo ICNAF

Un pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l ' usura , rispondente ai requisiti seguenti :

a ) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria ;

b ) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali , in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco . In mancanza di corda divisoria di fondo , la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete , misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale del sacco ;

c ) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella parte di sacco che risulta coperta . Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all ' asse longitudinale del sacco .

2 . Rinforzo superiore ad alettoni multipli

Pezze di rete le cui maglie , indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte , hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate , a condizione che :

i ) ogni pezza

a ) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore , ad angoli retti rispetto all ' asse longitudinale del sacco ;

b ) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco ( misurata ad angoli retti rispetto all ' asse longitudinale del sacco , nel punto d ' attacco ) ;

c ) non sia più lunga di dieci maglie ;

ii ) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso .

3 . Rinforzo superiore a maglie larghe ( tipo polacco modificato )

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice , spesso , senza nodi , fissata alla parte posteriore del cielo del sacco , che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate . La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore , quelli laterali e quello posteriore , in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco .